TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/04/2026, n. 7490
TAR
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
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Sentenza 24 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritiene che le attività demandate alle regioni siano di carattere meramente attuativo-esecutivo, prive di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che l'atto regionale non sia espressione di un potere autoritativo ma di un accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendale-contabile, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione della riserva di legge, dell'art. 41 Cost., e dei principi di irretroattività e affidamento. Le censure relative ai vizi propri degli atti sono state ritenute infondate.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione della riserva di legge, dell'art. 41 Cost., e dei principi di irretroattività e affidamento. Le censure relative ai vizi propri degli atti sono state ritenute infondate.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritiene che le attività demandate alle regioni siano di carattere meramente attuativo-esecutivo, prive di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che l'atto regionale non sia espressione di un potere autoritativo ma di un accertamento tecnico dei presupposti economico-aziendale-contabile, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio ritiene che anche in questo caso l'attività regionale sia meramente riepilogativa e matematica, priva di discrezionalità, recependo gli esiti dell'attività istruttoria e l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, e pertanto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/04/2026, n. 7490
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7490
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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