TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 61814/2022 adottata in decisione alla udienza del 10 dicembre 2024,
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f.: , elettivamente domiciliato in Roma, Via del Velodromo n° 56, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Andrea Aletta e dell'Avv. Rachele Dabraio, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/78348504 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
OPPONENTE
E
p. i.v.a. PO UK TA ), società costituita ai sensi della Legge n°130 Controparte_1 P.IVA_1 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap 20126,
Piazza della Trivulziana n°4/A, soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte di UK S.A. ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'TA del 07/06/2017 con numero , elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani P.IVA_2
n° 170, c.a.p. 19125, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e dall'Avv. Andrea Ornati giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del 28 maggio 2020, Rep. n° 2496, Persona_1
Racc. n° 909, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, con richiesta di ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 3°, 134 comma 3° e 176 comma 6° c.p.c. al numero di fax:
0187/1852228 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_3
Email_4
OPPOSTA Materia: contratti ed obbligazioni varie
Codice: 140041
Oggetto: bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Rito: nuovo ordinario Trib. Primo Grado ( post 01/03/2006).
All'udienza del 10 dicembre 2024 compariva per l'opponente l'Avv. Rachele Dabraio la quale precisava le conclusioni come in atti riportandosi all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed a tutti gli atti di causa.
Era altresì presente per l'opposta l'Avv. Adriano Izzo, in sostituzione dell'Avv. Zurlo e CP_1 dell'Avv. Ornati, il quale impugnava quanto avverso dedotto e, riportandosi integralmente ai propri atti, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla il Sig. proponeva Controparte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 14167/2022, R.G. n° 51742/2022 emesso inter partes il 06/08/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 5.658,87 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo perché sprovvisto dei requisiti necessari di forma e di sostanza;
ed infatti eccepiva l'assenza della produzione del contratto sottoscritto da esso opponente con la ritenuta indispensabile non soltanto ai fini dell'accoglimento della richiesta Controparte_2 di emissione di un decreto ingiuntivo in materia di richiesta di pagamento per conti correnti in sofferenza , attesa anche che la forma scritta di tale contratto era richiesto ad substantiam, ma anche ai fini di poter correttamente rideterminare eventuali debenze in virtù delle condizioni contrattuali sottoscritte.
Deduceva altresì la genericità e l'insufficienza della documentazione prodotta a sostegno della domanda di ingiunzione;
ed invero la creditrice fondava le proprie pretese limitandosi alla produzione di estratto-conto certificato ex art. 50 T.U.B., che aveva valenza indiziaria, invocandosi, per l'effetto, la esibizione del contratto di conto corrente.
Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
“ voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa :
1) in via preliminare rigettare ogni richiesta, anche nelle more del giudizio, di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito dichiarare l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo r.g.n. 51742/2022,
n°14167/2022 emesso da codesto Tribunale, in quanto infondato in fatto ed in diritto, anche in seguito alla produzione documentale sopra citato, di cui fin d'ora se ne chiede l'emissione di ordine di produzione a norma di legge, e, per l'effetto, ordinarne la relativa revoca;
3) in subordine, nella denegata ed incredula ipotesi di riconoscimento di alcuno dei diritti rivendicati, condannare il Sig. al pagamento della minor somma dovuta, all'esito anche di apposita Pt_1 consulenza disposta nelle more del giudizio;
4) con condanna, in ogni caso, al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva la società costituita ai sensi della Legge n°130 del 30 aprile 1999, Controparte_1
c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'TA del 07/06/2017 con numero 35239.3, e, con comparsa di risposta, in via preliminare, postulava la propria legittimazione ad agire sulla scorta del contratto di cessione intercorso fra la società cedente ed essa opposta in forza di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n°130 del 30 aprile 1999 e art. 58 del T.U.B., i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna;
quanto al requisito di procedibilità veniva dedotto che, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n°28/2010, la mediazione non si applicava “ a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”; peraltro l'onere di attivazione era a carico della parte opponente;
in ogni caso veniva richiesta la concessione di termine per attivare il predetto incombente;
in via procedurale rilevava che l'art. 50 TUB era prova idonea ex art. 634 c.p.c. e che, in allegato alla comparsa di risposta, erano stati prodotti gli estratti conti palesanti le movimentazioni bancarie.
Tanto esposto rassegnava le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n° 14167/2022, R.G. n° 51742/2022 dell'08/08/2022 emesso dal Tribunale di Roma, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c..
Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 14167/2022, R.G. n° 51742/2022, dell'08/08/2022 emesso dal Tribunale di Roma.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
La causa, all'udienza del 10 dicembre 2024, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità della pretesa monitoria azionata per omessa instaurazione del tentativo di mediazione obbligatorio, che era stato posto a carico della parte opposta atteso che sulla stessa incombeva l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria de qua. Giova, infatti, rammentare che, all'udienza del 30/01/2023 , lo scrivente ha, inter alia, assegnato alla parte opposta il termine di giorni quindici (15) per l'avvio del procedimento di mediazione, obbligatorio in subiecta materia..
Mette conto considerare che, all'udienza del 13/03/2023, la difesa del Sig. ha dato atto Pt_1 che il tentativo di mediazione obbligatoria, che avrebbe dovuto essere attivato su impulso della parte opposta, non è stato esperito;
la predetta esplicitazione non è stata fatta oggetto di contestazione.
Deve, per l'effetto, essere dichiarata la improcedibilità della domanda monitoria per omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
A conferma del superiore assunto la Suprema Corte a Sezioni Unite n° 19596/2020, ha statuito che l'obbligo di attivare il tentativo di mediazione obbligatoria incombe all'attore in senso sostanziale.
Appare utile considerare che, secondo indirizzo giurisprudenziale condiviso, il termine per attivare la procedura di mediazione obbligatoria non è perentorio essendo prevista una riserva di legge per siffatta tipologia di regolamentazione.
Si verte, pertanto, in ambito di termine di natura ordinatoria con la conseguenza che la parte onerata, al fine di fruire della protrazione dell'efficacia del termine, avrebbe dovuto, prima della scadenza dello stesso, invocarne la proroga adducendo le ragioni che avrebbero impedito il rispetto del provvedimento giudiziale.
Nulla di ciò.
Né è a ritenere che debba essere delibato il profilo ex art. 648 c.p.c. prima di quello inerente la procedibilità della domanda in relazione all'obbligo di attivazione del tentativo di mediazione obbligatoria;
ed infatti sarebbe illogico esemplificativamente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per poi revocarla a fronte della verifica della omessa attivazione del tentativo di mediazione obbligatoria.
Nella delineata contingenza, a fronte della tempestiva eccezione di omessa attivazione del tentativo di mediazione obbligatoria, deve essere dichiarata la improcedibilità della pretesa monitoria azionata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Tanto giacchè il pronunciamento in rito preclude l'esame del merito della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo
- con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c.-.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara l'improcedibilità della pretesa creditoria azionata con le modalità monitorie e, per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n° 14167/2022,
R.G. n°51742/2022, emesso inter partes il 06/08/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma. Condanna la parte opposta a rifondere in favore del Sig. e ,per esso, in favore Parte_1 dei procuratori antistatari, le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo di € 2.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Roma, 13 marzo 2025.
Il GIUDICE
Dott. Maurizio Manzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 61814/2022 adottata in decisione alla udienza del 10 dicembre 2024,
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f.: , elettivamente domiciliato in Roma, Via del Velodromo n° 56, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Andrea Aletta e dell'Avv. Rachele Dabraio, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/78348504 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
OPPONENTE
E
p. i.v.a. PO UK TA ), società costituita ai sensi della Legge n°130 Controparte_1 P.IVA_1 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, cap 20126,
Piazza della Trivulziana n°4/A, soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte di UK S.A. ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'TA del 07/06/2017 con numero , elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani P.IVA_2
n° 170, c.a.p. 19125, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Zurlo e dall'Avv. Andrea Ornati giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del 28 maggio 2020, Rep. n° 2496, Persona_1
Racc. n° 909, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, con richiesta di ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 3°, 134 comma 3° e 176 comma 6° c.p.c. al numero di fax:
0187/1852228 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_3
Email_4
OPPOSTA Materia: contratti ed obbligazioni varie
Codice: 140041
Oggetto: bancari( deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Rito: nuovo ordinario Trib. Primo Grado ( post 01/03/2006).
All'udienza del 10 dicembre 2024 compariva per l'opponente l'Avv. Rachele Dabraio la quale precisava le conclusioni come in atti riportandosi all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed a tutti gli atti di causa.
Era altresì presente per l'opposta l'Avv. Adriano Izzo, in sostituzione dell'Avv. Zurlo e CP_1 dell'Avv. Ornati, il quale impugnava quanto avverso dedotto e, riportandosi integralmente ai propri atti, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla il Sig. proponeva Controparte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 14167/2022, R.G. n° 51742/2022 emesso inter partes il 06/08/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di € 5.658,87 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo perché sprovvisto dei requisiti necessari di forma e di sostanza;
ed infatti eccepiva l'assenza della produzione del contratto sottoscritto da esso opponente con la ritenuta indispensabile non soltanto ai fini dell'accoglimento della richiesta Controparte_2 di emissione di un decreto ingiuntivo in materia di richiesta di pagamento per conti correnti in sofferenza , attesa anche che la forma scritta di tale contratto era richiesto ad substantiam, ma anche ai fini di poter correttamente rideterminare eventuali debenze in virtù delle condizioni contrattuali sottoscritte.
Deduceva altresì la genericità e l'insufficienza della documentazione prodotta a sostegno della domanda di ingiunzione;
ed invero la creditrice fondava le proprie pretese limitandosi alla produzione di estratto-conto certificato ex art. 50 T.U.B., che aveva valenza indiziaria, invocandosi, per l'effetto, la esibizione del contratto di conto corrente.
Tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
“ voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa :
1) in via preliminare rigettare ogni richiesta, anche nelle more del giudizio, di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito dichiarare l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo r.g.n. 51742/2022,
n°14167/2022 emesso da codesto Tribunale, in quanto infondato in fatto ed in diritto, anche in seguito alla produzione documentale sopra citato, di cui fin d'ora se ne chiede l'emissione di ordine di produzione a norma di legge, e, per l'effetto, ordinarne la relativa revoca;
3) in subordine, nella denegata ed incredula ipotesi di riconoscimento di alcuno dei diritti rivendicati, condannare il Sig. al pagamento della minor somma dovuta, all'esito anche di apposita Pt_1 consulenza disposta nelle more del giudizio;
4) con condanna, in ogni caso, al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva la società costituita ai sensi della Legge n°130 del 30 aprile 1999, Controparte_1
c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'TA del 07/06/2017 con numero 35239.3, e, con comparsa di risposta, in via preliminare, postulava la propria legittimazione ad agire sulla scorta del contratto di cessione intercorso fra la società cedente ed essa opposta in forza di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n°130 del 30 aprile 1999 e art. 58 del T.U.B., i cui obblighi pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna;
quanto al requisito di procedibilità veniva dedotto che, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n°28/2010, la mediazione non si applicava “ a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”; peraltro l'onere di attivazione era a carico della parte opponente;
in ogni caso veniva richiesta la concessione di termine per attivare il predetto incombente;
in via procedurale rilevava che l'art. 50 TUB era prova idonea ex art. 634 c.p.c. e che, in allegato alla comparsa di risposta, erano stati prodotti gli estratti conti palesanti le movimentazioni bancarie.
Tanto esposto rassegnava le seguenti conclusioni:
“ voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n° 14167/2022, R.G. n° 51742/2022 dell'08/08/2022 emesso dal Tribunale di Roma, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c..
Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 14167/2022, R.G. n° 51742/2022, dell'08/08/2022 emesso dal Tribunale di Roma.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1 all'esito dell'espletanda attività istruttoria”.
La causa, all'udienza del 10 dicembre 2024, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità della pretesa monitoria azionata per omessa instaurazione del tentativo di mediazione obbligatorio, che era stato posto a carico della parte opposta atteso che sulla stessa incombeva l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria de qua. Giova, infatti, rammentare che, all'udienza del 30/01/2023 , lo scrivente ha, inter alia, assegnato alla parte opposta il termine di giorni quindici (15) per l'avvio del procedimento di mediazione, obbligatorio in subiecta materia..
Mette conto considerare che, all'udienza del 13/03/2023, la difesa del Sig. ha dato atto Pt_1 che il tentativo di mediazione obbligatoria, che avrebbe dovuto essere attivato su impulso della parte opposta, non è stato esperito;
la predetta esplicitazione non è stata fatta oggetto di contestazione.
Deve, per l'effetto, essere dichiarata la improcedibilità della domanda monitoria per omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
A conferma del superiore assunto la Suprema Corte a Sezioni Unite n° 19596/2020, ha statuito che l'obbligo di attivare il tentativo di mediazione obbligatoria incombe all'attore in senso sostanziale.
Appare utile considerare che, secondo indirizzo giurisprudenziale condiviso, il termine per attivare la procedura di mediazione obbligatoria non è perentorio essendo prevista una riserva di legge per siffatta tipologia di regolamentazione.
Si verte, pertanto, in ambito di termine di natura ordinatoria con la conseguenza che la parte onerata, al fine di fruire della protrazione dell'efficacia del termine, avrebbe dovuto, prima della scadenza dello stesso, invocarne la proroga adducendo le ragioni che avrebbero impedito il rispetto del provvedimento giudiziale.
Nulla di ciò.
Né è a ritenere che debba essere delibato il profilo ex art. 648 c.p.c. prima di quello inerente la procedibilità della domanda in relazione all'obbligo di attivazione del tentativo di mediazione obbligatoria;
ed infatti sarebbe illogico esemplificativamente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per poi revocarla a fronte della verifica della omessa attivazione del tentativo di mediazione obbligatoria.
Nella delineata contingenza, a fronte della tempestiva eccezione di omessa attivazione del tentativo di mediazione obbligatoria, deve essere dichiarata la improcedibilità della pretesa monitoria azionata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Tanto giacchè il pronunciamento in rito preclude l'esame del merito della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo
- con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c.-.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara l'improcedibilità della pretesa creditoria azionata con le modalità monitorie e, per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n° 14167/2022,
R.G. n°51742/2022, emesso inter partes il 06/08/2022 dal Tribunale Ordinario di Roma. Condanna la parte opposta a rifondere in favore del Sig. e ,per esso, in favore Parte_1 dei procuratori antistatari, le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo di € 2.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge
Roma, 13 marzo 2025.
Il GIUDICE
Dott. Maurizio Manzi