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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. IE Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.499/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025, vertente
TRA
in persona del socio accomandatario , Parte_1 Parte_1 elettivamente domiciliata in Botricello (CZ) alla Via Napoli n. 3, presso e nello studio dell'Avv.
IE Funaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
in persona dell'Amministratore Giudiziario Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via G. Alberti n.27, presso lo studio dell'Avv.
TO IC, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
APPELLATO
E
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
, in persona del Curatore Fallimentare p.t. Avv. Controparte_2
RO CI, difesa e rappresentata, giusta procura a margine dell'atto di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Vittorio Platì ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore alla Piazza San Nicola 5 Catanzaro;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi esposti in narrativa, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1) Rigettare l'opposizione proposta dal e confermare il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1025/2012, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 29.11.2012 e depositato in data 11.12.2012, oggetto dell'opposizione spiegata dal Controparte_1
2) Alternativamente, riconoscere che nel giugno 2011, su disposizione dell'amministratore in carica , la ha eseguito lavori di pulizia delle Controparte_3 Parte_1 aree libere del e la rimozione di rifiuti ingombranti trasportati al punto di Controparte_1 raccolta indicato dal Comune di Simeri Crichi per il corrispettivo di euro 17.552,98 oltre iva, o per la diversa somma che si riterrà di giustizia.
3) Condannare il al pagamento, in favore della della Controparte_1 Pt_1 suddetta somma di euro 17.552,98 oltre iva o la diversa somma ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese e degli onorari di causa con distrazione a favore del suo procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Con ogni riserva e salvezza.”
Per l'appellato “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 contrariis reiectis:
– IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla siccome notificato oltre il termine perentorio di Parte_1 cui all'art. 327 c.p.c.;
– ANCORA IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla siccome formulato senza tener conto Parte_1 dei nuovi precetti stabiliti dall'art.342 c.p.c.;
– SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_1 348 bis c.p.c., in sede di udienza filtro, per non avere il medesimo una ragionevole probabilità di essere accolto;
– IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dalla ditta
[...]
siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza n.1522/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
CP_
– IN OGNI CASO, accertare e riconoscere la responsabilità aggravata della
[...]
con conseguente condanna della stessa al relativo risarcimento, in favore Parte_1 del ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Controparte_1
– IL TUTTO, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Ogni ulteriore produzione, deduzione e richiesta riservate.”
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_2 contrariis reiectis:
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
– IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla poiché tardivo per tutti i motivi Parte_1 richiamati in parte narrativa per violazione del disposto normativo di cui all'art. 327 c.p.c.; In mancanza dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla poiché Parte_1 in violazione del disposto normativo di cui all'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi esposti in parte narrativa:
– IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dalla ditta
[...] poichè infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in parte Parte_1 narrativa, IN OGNI CASO E PER L'EFFETO confermare la Sentenza impugnata 1522/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 18 luglio 2019 depositata in data 8 agosto 2019 con condanna alle spese e competenze del giudizio cpa ed iva come per legge nonché, previo riconoscimento della responsabilità aggravata della
condannare la stessa al relativo risarcimento, in favore della Parte_1 Curatela Fallimentare odierna comparente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie formulate dall'appellante si chiede l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nel proprio atto di costituzione e risposta in primo grado dalla ” Controparte_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Con atto di citazione in appello notificato il 07 marzo 2020, Parte_1
[... ha proposto appello avverso la sentenza n. 1522/2019, pubblicata in data 08.08.2019, con cui il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1025/2012 emesso su istanza della nei confronti del Parte_1 Controparte_1 per il pagamento della somma di €20.346,00, oltre interessi legali e spese, a titolo di
[...] corrispettivo per i lavori di rimozione di rifiuti ingombranti e pulizia delle aree libere eseguiti dalla suddetta società su incarico dell'amministratore di condominio.
A fondamento dell'appello e della richiesta di rivisitazione della sentenza di primo grado,
l'appellante ha articolato un solo motivo di gravame con cui ha lamentato la mancata ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione del diritto di difesa per non aver il Giudice ammesso, immotivatamente, le richieste istruttorie.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio il e Controparte_1 la eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 poiché tardivo, siccome notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c., nonché
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.
Nel merito, hanno invece dedotto l'infondatezza del gravame, chiedendone l'integrale rigetto.
A seguito di alcuni rinvii, con ordinanza del 13.02.2024 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2025.
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22 ottobre 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Le valutazioni della Corte.
L'appello è inammissibile.
L'eccezione – sollevata dalle parti appellate – di inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto, è fondata e dev'essere accolta.
Impugnando sentenza resa su domanda qualificata come opposizione a decreto ingiuntivo, nella proposizione dell'appello deve essere seguito il corrispondente regime quanto al rispetto del termine di decadenza dall'impugnazione, che, in difetto di notifica della sentenza, è di sei mesi dalla pubblicazione della stessa, come sancito dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 08 agosto 2019, mentre l'appello è stato notificato, a mezzo PEC, in data 07.3.2020, ovvero oltre il termine di sei mesi sancito dall'art 327 c.p.c.
Invero, ai fini della tempestività dell'appello, la sentenza predetta avrebbe dovuto essere appellata non oltre il 02.03.2020.
L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile perché tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
§ 3. Le spese processuali
3.1 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per la semplicità dell'unica questione trattata (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
3.2 Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di inammissibilità dell'appello), va dato atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
nonché di Controparte_1 Controparte_2
, con atto di citazione notificato in data 07/03/2020, avverso la sentenza
[...]
n.1522/2019, del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 08.08.2019 e non notificata, così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Condanna al pagamento in favore del Parte_1
nonché della Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in €2.906,00 oltre Controparte_2 rimborso forfetario nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. IE Scuteri dott. Biagio Politano
5
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. IE Scuteri Consigliere est.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.499/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte di trattazione assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22 ottobre 2025, vertente
TRA
in persona del socio accomandatario , Parte_1 Parte_1 elettivamente domiciliata in Botricello (CZ) alla Via Napoli n. 3, presso e nello studio dell'Avv.
IE Funaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
in persona dell'Amministratore Giudiziario Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via G. Alberti n.27, presso lo studio dell'Avv.
TO IC, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
APPELLATO
E
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
, in persona del Curatore Fallimentare p.t. Avv. Controparte_2
RO CI, difesa e rappresentata, giusta procura a margine dell'atto di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Vittorio Platì ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore alla Piazza San Nicola 5 Catanzaro;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi esposti in narrativa, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
1) Rigettare l'opposizione proposta dal e confermare il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1025/2012, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 29.11.2012 e depositato in data 11.12.2012, oggetto dell'opposizione spiegata dal Controparte_1
2) Alternativamente, riconoscere che nel giugno 2011, su disposizione dell'amministratore in carica , la ha eseguito lavori di pulizia delle Controparte_3 Parte_1 aree libere del e la rimozione di rifiuti ingombranti trasportati al punto di Controparte_1 raccolta indicato dal Comune di Simeri Crichi per il corrispettivo di euro 17.552,98 oltre iva, o per la diversa somma che si riterrà di giustizia.
3) Condannare il al pagamento, in favore della della Controparte_1 Pt_1 suddetta somma di euro 17.552,98 oltre iva o la diversa somma ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese e degli onorari di causa con distrazione a favore del suo procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Con ogni riserva e salvezza.”
Per l'appellato “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 contrariis reiectis:
– IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla siccome notificato oltre il termine perentorio di Parte_1 cui all'art. 327 c.p.c.;
– ANCORA IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla siccome formulato senza tener conto Parte_1 dei nuovi precetti stabiliti dall'art.342 c.p.c.;
– SEMPRE IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_1 348 bis c.p.c., in sede di udienza filtro, per non avere il medesimo una ragionevole probabilità di essere accolto;
– IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dalla ditta
[...]
siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza n.1522/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
CP_
– IN OGNI CASO, accertare e riconoscere la responsabilità aggravata della
[...]
con conseguente condanna della stessa al relativo risarcimento, in favore Parte_1 del ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Controparte_1
– IL TUTTO, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Ogni ulteriore produzione, deduzione e richiesta riservate.”
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_2 contrariis reiectis:
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
– IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla poiché tardivo per tutti i motivi Parte_1 richiamati in parte narrativa per violazione del disposto normativo di cui all'art. 327 c.p.c.; In mancanza dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla poiché Parte_1 in violazione del disposto normativo di cui all'art. 342 c.p.c. per tutti i motivi esposti in parte narrativa:
– IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dalla ditta
[...] poichè infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in parte Parte_1 narrativa, IN OGNI CASO E PER L'EFFETO confermare la Sentenza impugnata 1522/2019 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 18 luglio 2019 depositata in data 8 agosto 2019 con condanna alle spese e competenze del giudizio cpa ed iva come per legge nonché, previo riconoscimento della responsabilità aggravata della
condannare la stessa al relativo risarcimento, in favore della Parte_1 Curatela Fallimentare odierna comparente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie formulate dall'appellante si chiede l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nel proprio atto di costituzione e risposta in primo grado dalla ” Controparte_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Con atto di citazione in appello notificato il 07 marzo 2020, Parte_1
[... ha proposto appello avverso la sentenza n. 1522/2019, pubblicata in data 08.08.2019, con cui il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1025/2012 emesso su istanza della nei confronti del Parte_1 Controparte_1 per il pagamento della somma di €20.346,00, oltre interessi legali e spese, a titolo di
[...] corrispettivo per i lavori di rimozione di rifiuti ingombranti e pulizia delle aree libere eseguiti dalla suddetta società su incarico dell'amministratore di condominio.
A fondamento dell'appello e della richiesta di rivisitazione della sentenza di primo grado,
l'appellante ha articolato un solo motivo di gravame con cui ha lamentato la mancata ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione del diritto di difesa per non aver il Giudice ammesso, immotivatamente, le richieste istruttorie.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio il e Controparte_1 la eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello Controparte_2 poiché tardivo, siccome notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 327 c.p.c., nonché
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.
Nel merito, hanno invece dedotto l'infondatezza del gravame, chiedendone l'integrale rigetto.
A seguito di alcuni rinvii, con ordinanza del 13.02.2024 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2025.
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
Con successivo decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Seconda Sezione.
È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22 ottobre 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Le valutazioni della Corte.
L'appello è inammissibile.
L'eccezione – sollevata dalle parti appellate – di inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto, è fondata e dev'essere accolta.
Impugnando sentenza resa su domanda qualificata come opposizione a decreto ingiuntivo, nella proposizione dell'appello deve essere seguito il corrispondente regime quanto al rispetto del termine di decadenza dall'impugnazione, che, in difetto di notifica della sentenza, è di sei mesi dalla pubblicazione della stessa, come sancito dall'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 08 agosto 2019, mentre l'appello è stato notificato, a mezzo PEC, in data 07.3.2020, ovvero oltre il termine di sei mesi sancito dall'art 327 c.p.c.
Invero, ai fini della tempestività dell'appello, la sentenza predetta avrebbe dovuto essere appellata non oltre il 02.03.2020.
L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile perché tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
§ 3. Le spese processuali
3.1 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per la semplicità dell'unica questione trattata (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
3.2 Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di inammissibilità dell'appello), va dato atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ____________________________________________________________
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
nonché di Controparte_1 Controparte_2
, con atto di citazione notificato in data 07/03/2020, avverso la sentenza
[...]
n.1522/2019, del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 08.08.2019 e non notificata, così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Condanna al pagamento in favore del Parte_1
nonché della Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in €2.906,00 oltre Controparte_2 rimborso forfetario nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. IE Scuteri dott. Biagio Politano
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