TAR Firenze, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 715
TAR
Sentenza 15 aprile 2026

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  • Rigettato
    Prodotto offerto da NT Italy S.r.l. non conforme al capitolato (mancanza requisiti tecnici minimi)

    Il Collegio ritiene che le differenze strutturali possano essere superate in applicazione del principio di equivalenza, poiché il prodotto AD CHG soddisfa le finalità e i bisogni dell'Amministrazione (barriera fisica, stato asettico prolungato, assorbimento liquidi). La proprietà assorbente non è marginale, ma anche qualora fosse, la lex specialis non prevedeva una capacità minima di assorbenza. La proprietà idrofilica è implicita nella proprietà assorbente.

  • Rigettato
    Ammissione acritica della dichiarazione di equivalenza da parte della commissione di gara

    La valutazione di equivalenza può essere effettuata anche in forma implicita, desumibile dalla documentazione tecnica.

  • Rigettato
    Illogicità nell'attribuzione del medesimo punteggio tecnico ai due dispositivi nonostante le differenze

    Una valutazione uguale non è incompatibile con le diversità dei prodotti, ma indica che la Commissione ne ha apprezzato le qualità allo stesso modo, pur nella loro diversità.

  • Inammissibile
    Punteggio basso per facilità di rimozione del dispositivo AD CHG

    La censura è inammissibile in quanto basata su considerazioni di carattere qualitativo che impingono nel merito delle valutazioni tecniche operate dalla commissione.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sufficiente nell'attribuzione dei punteggi numerici

    La legge di gara prevedeva la graduazione di un punteggio numerico corrispondente a giudizi non numerici, con criteri puntuali e collegati a specifiche caratteristiche dei prodotti. Il punteggio numerico integra di per sé una sufficiente motivazione quando i criteri sono chiari e dettagliati, anche per aspetti qualitativi.

  • Rigettato
    Incompetenza della commissione giudicatrice

    L'esperienza nello specifico settore non va intesa in modo rigidamente settoriale o tecnico-specialistico, ma in modo funzionale alla complessità e trasversalità dei servizi richiesti.

  • Rigettato
    Inefficacia della convenzione per illegittimità dell'aggiudicazione

    Il ricorso principale è stato respinto, pertanto viene meno l'interesse all'esame di tale richiesta.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno in forma specifica (richiesta principale)

    Il ricorso principale è stato respinto, pertanto viene meno l'interesse all'esame di tale richiesta.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno in forma specifica (richiesta in subordine)

    Il ricorso principale è stato respinto, pertanto viene meno l'interesse all'esame di tale richiesta.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno in forma specifica (richiesta in estremo subordine)

    Il ricorso principale è stato respinto, pertanto viene meno l'interesse all'esame di tale richiesta.

  • Rigettato
    Ammissione dell'offerta di Gada IA S.p.A.

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, dato il rigetto del ricorso principale.

  • Rigettato
    Impugnazione della lex specialis di gara

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, dato il rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 715
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 715
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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