Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1369/2024 proposta in via congiunta da
, nato a [...] il [...] Parte_1
dall'Avv. Francesco Pizzorno;
e
, nata a [...] l'[...] CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pizzorno;
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in Parte_2
(RM) in data 15.09.2011, trascritto nei registri di matrimonio dell'
, dell'anno 2011, al N. 26, Parte I, alle condizioni concordate tra le parti, Parte_2
• la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore Persona_1 importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
• la figlia minore risiederà in alla via di Cocciutella n. 10, in via prevalente presso la Parte_2 madre sig.ra uge potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo CP_1 accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno
• La casa coniugale sita in alla via di Cocciutella n. 10 è assegnata/lasciata in Parte_2 godimento alla sig.ra con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è già CP_1 allontanato asportand ersonali;
• Il sig. che corrisponde dalla data della separazione alla sig.ra un Parte_1 CP_1 assegno 250,00=, continuerà a corrispondere lo stesso assegno m O 250,00= per il mantenimento della figlia al domicilio dell'avente diritto entro i primi Persona_1 cinque giorni del mese e da rivalutarsi an base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
• le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno o a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno.
I genitori prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 31.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso