Articolo 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 96
Articolo 6Articolo 8
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4 settembre 2013
Art. 7.

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di garanzia previsti dalla normativa in vigore;
b) in coerenza con quanto stabilito dall' articolo 1 della direttiva 2011/95/UE , uniformare gli status giuridici del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;
c) disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca, in conformita' con il dettato della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722 , anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;
d) introdurre uno strumento di programmazione delle attivita' e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.
Note all'art. 7:
- Il regolamento CE) n. 2173/2005 e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347.
- Il regolamento (CE) 995/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 novembre 2010, n. L 295.
- Per i riferimenti normativi dell' art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 si veda nelle note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Entrata in vigore il 4 settembre 2013