Sentenza 2 aprile 2012
Massime • 1
Il decreto con il quale il giudice, in sede esecutiva, sospende un ordine di esecuzione emesso dal P.M. in attesa di decidere su un incidente di esecuzione (nella specie, avente ad oggetto la revoca di una condanna, ex art. 673 cod. proc. pen.) è un provvedimento di natura ordinatoria, meramente interlocutorio e transitorio, e, come tale, non suscettibile di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2012, n. 25050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25050 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 02/04/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 969
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 37582/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nei confronti di:
BE EM HA N. IL 14/10/1978 C/;
avverso il decreto n. 148/2011 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 14/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 aprile 2011, il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione pronunciandosi su di una richiesta del P.M. in sede, intesa ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a BE EM HA con sentenza del Tribunale di Agrigento del 16 novembre 2007, irrevocabile l'8 gennaio 2008, per avere il BE EM commesso nel quinquennio successivo altro reato per il quale aveva riportato condanna, ha sospeso l'ordine di esecuzione emesso dal P.M. richiedente il 4 febbraio 2011 nei confronti del predetto BE EM HA, disponendone l'immediata liberazione se non detenuto per altro, fissando nel contempo udienza camerale innanzi a sè per il 7 giugno 2011, ai sensi degli artt.666, 670 e 673 cod. proc. pen..
2.Il Tribunale di Bologna ha invero rilevato che dal cumulo di pene disposto dal P.M. doveva essere revocata d'ufficio la condanna a mesi 8 di reclusione, inflitta al BE EM dal Tribunale di Bologna con sentenza del 1 febbraio 2008, irrevocabile il 21 febbraio 2008, per la violazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter non essendo detta violazione più prevista dalla legge come reato e che, pertanto, anche se si fosse proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena chiesta dal P.M., BE EM HA avrebbe comunque espiato interamente la pena complessiva da scontare.
3.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Bologna propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Bologna, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto erroneamente il provvedimento impugnato aveva ritenuto che la direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 16 dicembre 2008 aveva abrogato la fattispecie incriminatrice prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal P.M. di Bologna è inammissibile siccome proposto avverso provvedimento non ricorribile innanzi a questa Corte di legittimità.
2.Invero il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna in data 14 aprile 2011, oggetto dell'impugnazione, ha natura meramente ordinatoria ed interlocutoria, essendosi limitato a sospendere l'ordine di esecuzione emesso nei confronti di BE EM HA dal P.M. il 4 febbraio 2011 ed a fissare udienza per incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anche ai fini di cui all'art. 673 cod. proc. pen. e cioè ai fini della revoca della sentenza del Tribunale di Bologna in data 1 febbraio 2008, irrevocabile il 21 febbraio 2008, per la violazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter.
3. Il provvedimento impugnato non ha fatto quindi luogo ad alcuna revoca di sentenza, ma si è limitato a fissare udienza per incidente di esecuzione;
e la disposta sospensione dell'ordine di esecuzione del P.M. è da qualificare come provvedimento meramente interlocutorio e transitorio, come tale privo di contenuto decisorio.
4. Il ricorso proposto dal P.M. di Bologna va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012