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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1475/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4902/2025
- pronuncia sentenza n. 2196/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 17/05/2017
- pronuncia sentenza n. 2323/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 24/05/2017
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Avv. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Contrada Sabuci 96013 Carlentini SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3116/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 28/07/2016
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3721/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 26/09/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7021B02258/2015 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7021B02258/2015 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7071B02251/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7CO1B01847/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O00352/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O00352/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O00352/2016 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 snc ha presentato istanza di riassunzione in relazione all' Ordinanza della Cassazione n. 23710/2020 - numero sezionale 5805/2025 -numero raccolta generale
20390/2025 del 4.7.2025 - che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado n. 2310/4/2020 avverso la pronuncia della sentenza di primo grado n. 3116/2016 pronunciata dalla III sezione della Commissione Provinciale di Siracusa.
Ha dedotto che con la citata sentenza di appello sono stati riuniti gli appelli relativi a quattro avvisi di accertamento per l'anno 2010 riferiti alla Società Ricorrente_1 ed i soci Resistente_2 e Resistente_1 (rispettivamente nn. rgaa. nn. 8321/2016, 9243/2016, 6191/2017, 6193/201)
Il primo Giudice ha accolto il ricorso introduttivo ritenendo che l'Avviso di accertamento fosse stato emesso ante tempus: prima dei sessanta giorni ex art. 12, c. 7, legge 212/2000 (cfr. sentenza in atti).
In sintesi: il pvc era stato notificato il 18.12.2015 mentre l'Avviso di accertamento era stato notificato in data 29.12.2015: dopo 11 giorni.
L'Agenzia aveva argomentato la propria decisione in ragione della particolare urgenza e dell'imminenza del termine di decadenza per gli accertamenti relativi all'anno 2010 in scadenza per il 31.12.2015 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia impugnava la citata sentenza.
Il Giudice di appello, con sentenza n. 310/4/2020, ha accolto il gravame ritenendo che l'art.43 D.p.r.
n. 600/1973 ( che ha modificato dall'art.2, c. 3, d.lgs. n. 128/2015) avrebbe fatto salvi gli effetti degli accertamenti e dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative e tributarie, notificati alla data di entrata in vigore del decreto – il 02.09.2015 - e che con l'art. 1 c. 132 della legge n.208 del 28.12.2015, sarebbe stato introdotto un regime transitorio nell'ambito dell'art.2, c. 3 d.lgs. n.128/2015, che avrebbe fatti salvi gli avvisi conosciuti dal contribuente entro il 2.9.2015 (cfr. sentenza di appello in atti).
Il Giudice di appello - in sintesi - ha ritenuto che l' Agenzia non era obbligata a fare ricorso al “raddoppio dei termini” per procedere all'accertamento: tale ipotesi rappresentava soltanto una scelta discrezionale
(cfr. sentenza di appello in atti).
Il Curatore fallimentare della Ricorrente_1 impugnava la citata sentenza dinnanzi alla Corte di cassazione (cfr. ricorso in atti).
L'Agenzia delle entrate non si costituiva.
Il Giudice di legittimità con Ordinanza del 4 luglio 2025 n. 20390/2025 accoglieva il ricorso affermando che (in breve) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l'art. 12 c. 7 della legge n. 212 del 2000 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'Avviso di accertamento - nelle ipotesi in cui a ciò l'Ufficio sia tenuto - determina di per se, salvo che ricorrono specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità
dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a presidio del contraddittorio endoprocedimentale, che è primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente (cfr. Ordinanza Cassazione in atti).
La Società ha, quindi, riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria.
L'Agenzia delle entrate non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per riassunzione è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Va dichiarata l'illegittimità del provvedimento originariamente impugnato.
1.- Il primo Giudice ha accolto il ricorso ritenendo che l'Avviso di accertamento doveva ritenersi illegittimo in quanto emesso ante tempus: prima dei sessanta ex art. 12, c. 7, legge 212/2000 (cfr. sentenza in atti).
In sintesi: il pvc era stato notificato il 18.12.2015 mentre l'Avviso di accertamento era stato notificato in data 29.12.2015: dopo 11 giorni.
2.- Il Giudice del gravame - come già accennato - ha, invece, erroneamente ritenuto che l'art. 43
Dpr n. 600/1973 (modificato dall'art.2, c. 3, d.lgs. n. 128/2015) avesse fatto salvi gli effetti degli accertamenti notificati alla data di entrata in vigore del Decreto (il 02.09.2015) e che con l'art. 1 c. 132 della legge n.208 del 28.12.2015, sarebbe stato introdotto un “regime transitorio” nell'ambito dell'art.2, c. 3 d.lgs. n.128/2015, che avrebbe fatti salvi gli avvisi conosciuti dal contribuente entro il 2.9.2015 (cfr. sentenza di appello in atti).
3.- La Corte di legittimità, nel caso di specie, ha affermato (in intesi) che l'art. 12 c. 7 della legge n. 212 del 2000 deve essere “letto” nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'Avviso di accertamento - nelle ipotesi in cui a ciò l'Ufficio sia tenuto - ne determina l'illegittimità (cfr. Ordinanza Cassazione in atti).
4.- In ragione di quanto precede va accolto il ricorso per riassunzione, va rigettato l'appello e va confermata la sentenza di I grado.
Va annullato il provvedimento originariamente impugnato.
In applicazione del principio della soccombenza va condannata l'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per riassunzione.
Rigetta l'appello dell'Agenzia delle entrate.
Conferma la sentenza di I grado.
Dichiara illegittimo il provvedimento originariamente impugnato.
Condanna l'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori, in favore della parte ricorrente: di cui euro
3.000,00 per il giudizio di legittimità ed euro 1.000,00 per il presente giudizio di riassunzione.
Siracusa, 16 febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NA VI VU
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI VI, Presidente
RO IGNAZIO, Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4902/2025
- pronuncia sentenza n. 2196/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 17/05/2017
- pronuncia sentenza n. 2323/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 24/05/2017
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Avv. Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Contrada Sabuci 96013 Carlentini SR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3116/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 28/07/2016
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3721/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 26/09/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7021B02258/2015 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7021B02258/2015 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7071B02251/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TY7CO1B01847/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O00352/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O00352/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011O00352/2016 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 282/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 snc ha presentato istanza di riassunzione in relazione all' Ordinanza della Cassazione n. 23710/2020 - numero sezionale 5805/2025 -numero raccolta generale
20390/2025 del 4.7.2025 - che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado n. 2310/4/2020 avverso la pronuncia della sentenza di primo grado n. 3116/2016 pronunciata dalla III sezione della Commissione Provinciale di Siracusa.
Ha dedotto che con la citata sentenza di appello sono stati riuniti gli appelli relativi a quattro avvisi di accertamento per l'anno 2010 riferiti alla Società Ricorrente_1 ed i soci Resistente_2 e Resistente_1 (rispettivamente nn. rgaa. nn. 8321/2016, 9243/2016, 6191/2017, 6193/201)
Il primo Giudice ha accolto il ricorso introduttivo ritenendo che l'Avviso di accertamento fosse stato emesso ante tempus: prima dei sessanta giorni ex art. 12, c. 7, legge 212/2000 (cfr. sentenza in atti).
In sintesi: il pvc era stato notificato il 18.12.2015 mentre l'Avviso di accertamento era stato notificato in data 29.12.2015: dopo 11 giorni.
L'Agenzia aveva argomentato la propria decisione in ragione della particolare urgenza e dell'imminenza del termine di decadenza per gli accertamenti relativi all'anno 2010 in scadenza per il 31.12.2015 (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia impugnava la citata sentenza.
Il Giudice di appello, con sentenza n. 310/4/2020, ha accolto il gravame ritenendo che l'art.43 D.p.r.
n. 600/1973 ( che ha modificato dall'art.2, c. 3, d.lgs. n. 128/2015) avrebbe fatto salvi gli effetti degli accertamenti e dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative e tributarie, notificati alla data di entrata in vigore del decreto – il 02.09.2015 - e che con l'art. 1 c. 132 della legge n.208 del 28.12.2015, sarebbe stato introdotto un regime transitorio nell'ambito dell'art.2, c. 3 d.lgs. n.128/2015, che avrebbe fatti salvi gli avvisi conosciuti dal contribuente entro il 2.9.2015 (cfr. sentenza di appello in atti).
Il Giudice di appello - in sintesi - ha ritenuto che l' Agenzia non era obbligata a fare ricorso al “raddoppio dei termini” per procedere all'accertamento: tale ipotesi rappresentava soltanto una scelta discrezionale
(cfr. sentenza di appello in atti).
Il Curatore fallimentare della Ricorrente_1 impugnava la citata sentenza dinnanzi alla Corte di cassazione (cfr. ricorso in atti).
L'Agenzia delle entrate non si costituiva.
Il Giudice di legittimità con Ordinanza del 4 luglio 2025 n. 20390/2025 accoglieva il ricorso affermando che (in breve) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l'art. 12 c. 7 della legge n. 212 del 2000 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'Avviso di accertamento - nelle ipotesi in cui a ciò l'Ufficio sia tenuto - determina di per se, salvo che ricorrono specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità
dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a presidio del contraddittorio endoprocedimentale, che è primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente (cfr. Ordinanza Cassazione in atti).
La Società ha, quindi, riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria.
L'Agenzia delle entrate non si è costituita.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per riassunzione è fondato e va accolto.
Va riformata la sentenza impugnata.
Va dichiarata l'illegittimità del provvedimento originariamente impugnato.
1.- Il primo Giudice ha accolto il ricorso ritenendo che l'Avviso di accertamento doveva ritenersi illegittimo in quanto emesso ante tempus: prima dei sessanta ex art. 12, c. 7, legge 212/2000 (cfr. sentenza in atti).
In sintesi: il pvc era stato notificato il 18.12.2015 mentre l'Avviso di accertamento era stato notificato in data 29.12.2015: dopo 11 giorni.
2.- Il Giudice del gravame - come già accennato - ha, invece, erroneamente ritenuto che l'art. 43
Dpr n. 600/1973 (modificato dall'art.2, c. 3, d.lgs. n. 128/2015) avesse fatto salvi gli effetti degli accertamenti notificati alla data di entrata in vigore del Decreto (il 02.09.2015) e che con l'art. 1 c. 132 della legge n.208 del 28.12.2015, sarebbe stato introdotto un “regime transitorio” nell'ambito dell'art.2, c. 3 d.lgs. n.128/2015, che avrebbe fatti salvi gli avvisi conosciuti dal contribuente entro il 2.9.2015 (cfr. sentenza di appello in atti).
3.- La Corte di legittimità, nel caso di specie, ha affermato (in intesi) che l'art. 12 c. 7 della legge n. 212 del 2000 deve essere “letto” nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'Avviso di accertamento - nelle ipotesi in cui a ciò l'Ufficio sia tenuto - ne determina l'illegittimità (cfr. Ordinanza Cassazione in atti).
4.- In ragione di quanto precede va accolto il ricorso per riassunzione, va rigettato l'appello e va confermata la sentenza di I grado.
Va annullato il provvedimento originariamente impugnato.
In applicazione del principio della soccombenza va condannata l'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per riassunzione.
Rigetta l'appello dell'Agenzia delle entrate.
Conferma la sentenza di I grado.
Dichiara illegittimo il provvedimento originariamente impugnato.
Condanna l'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori, in favore della parte ricorrente: di cui euro
3.000,00 per il giudizio di legittimità ed euro 1.000,00 per il presente giudizio di riassunzione.
Siracusa, 16 febbraio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN NA VI VU