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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 20/01/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2392/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13608/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035553340 IRPEF-ALTRO 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3877/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso del signor Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.09720229035553340 dell'importo complessivo di € 12.504,22 relativa al mancato pagamento di due cartelle tra cui la cartella di competenza dell'Agenzia delle Entrate
n.09720060107142921 e la cartella 09720110090868636 di competenza della Camera di Commercio.
L'accoglimento era motivato dalla circostanza che non si era perfezionata, a parere della Corte, né la cartella originaria asseritamente notificata nel 2006 né l'atto interruttivo del 2011 in cui non si evinceva il legame con la cartella originaria.
Appella l'Agenzia delle Entrate deduce che la notifica della cartella presupposta del 2006 si è perfezionata perché l'ufficio si è avvalso della notifica diretta a mezzo posta con esclusione dell'avviso di ricevimento. Deposita documentazione afferente la notifica del 2011 e il legame con la cartella originaria.
Rileva che la notifica dell'atto impugnato non è tardiva in quanto vi è stata la proroga di due anni per effetto della sospensione Covid del Decreto Cura Italia.
Non si è costituita parte appellata.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato.
La Cartella presupposta è stata notificata con notifica diretta a mezzo posta, come definita dall'art. 14
L.20 novembre 1982 n. 890 e modificato con la legge 8 maggio 1998 n. 146 art. 20. La notifica diretta non prevede la relata di notifica né annotazioni sull'avviso di ricevimento. Pertanto la cartella n.09720060107142921, notificata tramite il servizio postale ordinario, deve ritenersi perfezionata.
L'avviso di intimazione n.09720119067581733, notificato in data 11/05/2011, è stato reiterato con l'avviso di intimazione impugnato. Lo stesso è stato notificato correttamente in data 20/07/2022 per effetto della sospensione dei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 68 del dl 18/2020 . Infatti per quanto riguarda la prescrizione l' articolo 68, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 18 del 2020 (Decreto Cura
Italia) ha introdotto una sospensione straordinaria di 24 mesi (due anni) dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica di cartelle di pagamento e altri atti di riscossione relativi a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo che va dall'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021, e per specifici casi successivi. Questa norma, introdotta per gestire l'emergenza Covid-19, ha prorogato i termini di riscossione, derogando alle disposizioni ordinarie. La suddetta sospensione trova giustificazione nella medesima sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie per analogo periodo di tempo disposta dall'art. 68 dl n.18 del 2020.
Pertanto l'intimazione in questione è stata notificata nei termini e l'appello va accolto, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado respinge il ricorso di parte.
Conferma l'atto impugnato e condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate per entrambi i gradi di giudizio liquidate complessivamente in euro 2.500,00 oltre oneri ed accessi di legge se dovuti. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore della Camera di Commercio per il primo grado di giudizio liquidate complessivamente in euro
100,00 oltre oneri ed accessi di legge se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2392/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13608/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 15/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229035553340 IRPEF-ALTRO 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3877/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso del signor Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n.09720229035553340 dell'importo complessivo di € 12.504,22 relativa al mancato pagamento di due cartelle tra cui la cartella di competenza dell'Agenzia delle Entrate
n.09720060107142921 e la cartella 09720110090868636 di competenza della Camera di Commercio.
L'accoglimento era motivato dalla circostanza che non si era perfezionata, a parere della Corte, né la cartella originaria asseritamente notificata nel 2006 né l'atto interruttivo del 2011 in cui non si evinceva il legame con la cartella originaria.
Appella l'Agenzia delle Entrate deduce che la notifica della cartella presupposta del 2006 si è perfezionata perché l'ufficio si è avvalso della notifica diretta a mezzo posta con esclusione dell'avviso di ricevimento. Deposita documentazione afferente la notifica del 2011 e il legame con la cartella originaria.
Rileva che la notifica dell'atto impugnato non è tardiva in quanto vi è stata la proroga di due anni per effetto della sospensione Covid del Decreto Cura Italia.
Non si è costituita parte appellata.
All'udienza del 10 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello fondato.
La Cartella presupposta è stata notificata con notifica diretta a mezzo posta, come definita dall'art. 14
L.20 novembre 1982 n. 890 e modificato con la legge 8 maggio 1998 n. 146 art. 20. La notifica diretta non prevede la relata di notifica né annotazioni sull'avviso di ricevimento. Pertanto la cartella n.09720060107142921, notificata tramite il servizio postale ordinario, deve ritenersi perfezionata.
L'avviso di intimazione n.09720119067581733, notificato in data 11/05/2011, è stato reiterato con l'avviso di intimazione impugnato. Lo stesso è stato notificato correttamente in data 20/07/2022 per effetto della sospensione dei termini previsti dal combinato disposto degli artt. 68 del dl 18/2020 . Infatti per quanto riguarda la prescrizione l' articolo 68, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 18 del 2020 (Decreto Cura
Italia) ha introdotto una sospensione straordinaria di 24 mesi (due anni) dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica di cartelle di pagamento e altri atti di riscossione relativi a carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo che va dall'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021, e per specifici casi successivi. Questa norma, introdotta per gestire l'emergenza Covid-19, ha prorogato i termini di riscossione, derogando alle disposizioni ordinarie. La suddetta sospensione trova giustificazione nella medesima sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie per analogo periodo di tempo disposta dall'art. 68 dl n.18 del 2020.
Pertanto l'intimazione in questione è stata notificata nei termini e l'appello va accolto, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado respinge il ricorso di parte.
Conferma l'atto impugnato e condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate per entrambi i gradi di giudizio liquidate complessivamente in euro 2.500,00 oltre oneri ed accessi di legge se dovuti. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore della Camera di Commercio per il primo grado di giudizio liquidate complessivamente in euro
100,00 oltre oneri ed accessi di legge se dovuti.