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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5407 del ruolo generale per l'anno 2023 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Mazzarella e Mauro Iannone;
Parte_1 parte opponente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Zambrano;
CP_1 parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato tribunale affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. CP_1
995/2023 depositato dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 06.08.2023 per il pagamento della somma complessiva di €.38.000,00, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva il vizio della notifica del decreto ingiuntivo poiché era stato notificato anche ad , la quale era deceduta Persona_1 prima della proposizione del ricorso monitorio;
inoltre, eccepiva il vizio della costituzione in giudizio di , in quanto – essendo destinataria della misura Controparte_2 dell'amministrazione di sostegno – occorreva l'autorizzazione del giudice tutelare. Nel merito, deduceva la mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. nonché chiedeva la revoca del monitorio, poichè la scrittura privata posta a fondamento era nulla per difetto di forma. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.05.2024, si CP_1 costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 co. 3 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, la presente opposizione deve essere accolta.
In via preliminare, è deceduta in data 20.10.2022 mentre il ricorso per Persona_1 decreto ingiuntivo è stato depositato in data 17.03.2023; ne consegue che va accolta l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo poiché notificato alla de cuius dopo il suo decesso.
Sempre in via preliminare, le questioni riguardanti la costituzione in giudizio di CP_2
non sono oggetto del presente giudizio, poiché la predetta non è parte in causa.
[...]
Inoltre, va rigettata l'eccezione fondata sulla nullità dell'atto di citazione ex art. 163, comma 3
c.p.c., poiché la minuziosa attività difensiva dispiegata da parte opposta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis”, con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Venendo al merito della questione, le contestazioni relative alla mancanza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. sono prive di pregio, poiché oggetto del giudizio di opposizione non è la legittimità e la validità del monitorio ma al contrario tale giudizio è volto ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto (v. Cassazione civile, sez. III, 15/07/2005, n.
15026; Cassazione civile 12 agosto 2005 n. 16911 sez. II;
Cassazione civile, 6 agosto 2004 n.
15186; Cassazione civile, 29 gennaio 2004 n. 1657).
In detto contesto, va osservato che l'obbligazione assunta dagli eredi del de cuius CP_3
di donare una quota dell'appartamento sito in via Cesare Battisti 71 sub. 6 ad
[...] [...]
configura una donazione remuneratoria, in quanto è fatta come riconoscimento per CP_1
l'impegno profuso in favore del de cuius.
L'art. 770 co. c.c. prevede che “e' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione”.
La giurisprudenza ritiene che la donazione remuneratoria si caratterizza per le particolari motivazioni che abbiano indotto la parte a donare, nel senso che l'intento di rimunerare il donatario deve risultare il motivo determinante della disposizione.
Occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi ricevuti o promessi, che ad essa non venga data funzione di corrispettivo e che il donante sia indotto al beneficio spontaneamente, consapevole di non esservi tenuto né per legge, né in adempimento di un'obbligazione naturale (Cass. 12769/1999; Cass. 1989/1995; Cass. 7170/1983; Cass. 2421/1974; Cass. 2720/1967), distinguendosi la donazione rimuneratoria dall'ipotesi regolata dal secondo comma dell'art. 770 per il fatto che una liberalità in occasione di servizi resi o in conformità degli usi, che non
è vera e propria donazione, deve essere effettuata come corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione di un dovere derivante dalla legge o da norme sociali o morali, sempre che sussista una sostanziale equivalenza tra i servizi resi e il bene donato (Cass. 14981/2002).
Nel caso di specie, il trasferimento della quota all'odierno opposta è stato effettuato sotto il motivo – chiaramente espresso - dall'impegno da questo ultimo reso verso l'assistenza del de cuius.
Pertanto, non potendosi ravvisare in tale trasferimento l'adempimento di obblighi nascenti da un rapporto di lavoro o comunque riconducibili ad un dovere giuridico, deve ritenersi che la suddetta attribuzione patrimoniale sia riconducibile allo schema della donazione remuneratoria, in quanto il motivo esclusivo dell'attribuzione patrimoniale è speciale remunerazione per l'attività svolta.
Una volta classificato il suddetto accordo come donazione remuneratoria, vale da sé che l'assenza della forma dell'atto pubblico – prevista dall'art. 782 c.c. – rende la scrittura privata nulla.
Infatti, poiché l'impegno risulta essere stato formalizzato con una scrittura privata, esso è nullo per vizio di forma (cfr. Cass. 32342/2024) ed è inidoneo a fondare una richiesta monitoria.
Pertanto, l'opposizione va accolta ed ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra €. 26.000,00 e €.52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede
I) accoglie l'apposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.995/2023;
II) condanna a corrispondere a la somma di €. 259,00 a CP_1 Parte_1 titolo di esborsi nonché la somma di €. 4.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi ai difensori dichiaratisi antistatari delle spese di lite. Così deciso in Nocera Inferiore in data 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5407 del ruolo generale per l'anno 2023 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Mazzarella e Mauro Iannone;
Parte_1 parte opponente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Zambrano;
CP_1 parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato tribunale affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. CP_1
995/2023 depositato dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 06.08.2023 per il pagamento della somma complessiva di €.38.000,00, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva il vizio della notifica del decreto ingiuntivo poiché era stato notificato anche ad , la quale era deceduta Persona_1 prima della proposizione del ricorso monitorio;
inoltre, eccepiva il vizio della costituzione in giudizio di , in quanto – essendo destinataria della misura Controparte_2 dell'amministrazione di sostegno – occorreva l'autorizzazione del giudice tutelare. Nel merito, deduceva la mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. nonché chiedeva la revoca del monitorio, poichè la scrittura privata posta a fondamento era nulla per difetto di forma. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.05.2024, si CP_1 costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 co. 3 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, la presente opposizione deve essere accolta.
In via preliminare, è deceduta in data 20.10.2022 mentre il ricorso per Persona_1 decreto ingiuntivo è stato depositato in data 17.03.2023; ne consegue che va accolta l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo poiché notificato alla de cuius dopo il suo decesso.
Sempre in via preliminare, le questioni riguardanti la costituzione in giudizio di CP_2
non sono oggetto del presente giudizio, poiché la predetta non è parte in causa.
[...]
Inoltre, va rigettata l'eccezione fondata sulla nullità dell'atto di citazione ex art. 163, comma 3
c.p.c., poiché la minuziosa attività difensiva dispiegata da parte opposta rende evidente che alcun dubbio poteva sussistere in ordine alla “editio actionis”, con conseguente esclusione di qualsivoglia compromissione delle garanzie difensive della predetta parte processuale.
Venendo al merito della questione, le contestazioni relative alla mancanza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. sono prive di pregio, poiché oggetto del giudizio di opposizione non è la legittimità e la validità del monitorio ma al contrario tale giudizio è volto ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dall'opposto (v. Cassazione civile, sez. III, 15/07/2005, n.
15026; Cassazione civile 12 agosto 2005 n. 16911 sez. II;
Cassazione civile, 6 agosto 2004 n.
15186; Cassazione civile, 29 gennaio 2004 n. 1657).
In detto contesto, va osservato che l'obbligazione assunta dagli eredi del de cuius CP_3
di donare una quota dell'appartamento sito in via Cesare Battisti 71 sub. 6 ad
[...] [...]
configura una donazione remuneratoria, in quanto è fatta come riconoscimento per CP_1
l'impegno profuso in favore del de cuius.
L'art. 770 co. c.c. prevede che “e' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione”.
La giurisprudenza ritiene che la donazione remuneratoria si caratterizza per le particolari motivazioni che abbiano indotto la parte a donare, nel senso che l'intento di rimunerare il donatario deve risultare il motivo determinante della disposizione.
Occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di speciale apprezzamento dei servizi ricevuti o promessi, che ad essa non venga data funzione di corrispettivo e che il donante sia indotto al beneficio spontaneamente, consapevole di non esservi tenuto né per legge, né in adempimento di un'obbligazione naturale (Cass. 12769/1999; Cass. 1989/1995; Cass. 7170/1983; Cass. 2421/1974; Cass. 2720/1967), distinguendosi la donazione rimuneratoria dall'ipotesi regolata dal secondo comma dell'art. 770 per il fatto che una liberalità in occasione di servizi resi o in conformità degli usi, che non
è vera e propria donazione, deve essere effettuata come corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione di un dovere derivante dalla legge o da norme sociali o morali, sempre che sussista una sostanziale equivalenza tra i servizi resi e il bene donato (Cass. 14981/2002).
Nel caso di specie, il trasferimento della quota all'odierno opposta è stato effettuato sotto il motivo – chiaramente espresso - dall'impegno da questo ultimo reso verso l'assistenza del de cuius.
Pertanto, non potendosi ravvisare in tale trasferimento l'adempimento di obblighi nascenti da un rapporto di lavoro o comunque riconducibili ad un dovere giuridico, deve ritenersi che la suddetta attribuzione patrimoniale sia riconducibile allo schema della donazione remuneratoria, in quanto il motivo esclusivo dell'attribuzione patrimoniale è speciale remunerazione per l'attività svolta.
Una volta classificato il suddetto accordo come donazione remuneratoria, vale da sé che l'assenza della forma dell'atto pubblico – prevista dall'art. 782 c.c. – rende la scrittura privata nulla.
Infatti, poiché l'impegno risulta essere stato formalizzato con una scrittura privata, esso è nullo per vizio di forma (cfr. Cass. 32342/2024) ed è inidoneo a fondare una richiesta monitoria.
Pertanto, l'opposizione va accolta ed ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra €. 26.000,00 e €.52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede
I) accoglie l'apposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.995/2023;
II) condanna a corrispondere a la somma di €. 259,00 a CP_1 Parte_1 titolo di esborsi nonché la somma di €. 4.000,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi ai difensori dichiaratisi antistatari delle spese di lite. Così deciso in Nocera Inferiore in data 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso