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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6103/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6103/2023, pendente tra
c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
ricorrente e
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'AVV. CAVALLO ALESSIA resistente
OGGETTO: Altre ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la sig.ra ha esposto Parte_1
quanto segue: di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la prima fascia B, per la classe di concorso “ADSS” documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente posseduti;
che in sede di pubblicazione delle GPS 2023/2024, rilevava di essere collocata nella classe di concorso “ADSS” posizione 3785 con 37 punti;
che nonostante la posizione vantata all'interno della predetta graduatoria, utile ai fini del conferimento di un incarico di supplenza per l'a.s. 2023/2024, la medesima non otteneva la nomina per il corrente anno scolastico, in quanto con il primo bollettino delle nomine erano stati nominati dei docenti per la medesima classe di concorso presso sedi di preferenza diverse da quelle Cont indicate dalla ricorrente;
che successivamente, l di Roma provvedeva ad emettere un ulteriore bollettino nomine in data 31/10/2023 nel quale non veniva mai convocata e si vedeva preferita nella nomina da docenti con punteggio inferiore rispetto al suo;
che ragionevolmente ciò era accaduto in quanto l'algoritmo, dopo il primo turno di nomina aveva ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina erano state assegnate per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore.
Ciò premesso, conveniva innanzi al Tribunale del Lavori di Tivoli il in CP_1
epigrafe indicato onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia B – Provincia di Roma per la classe di concorso “ADSS”; E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il Controparte_1
resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; - CONDANNARE il resistente al Controparte_1
risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 14.487,19, salvo errori e/o omissioni, o
a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
Si costituiva in giudizio il sostenendo la Controparte_1
correttezza dell'operato dell'algoritmo nel rispetto delle previsioni di legge;
in particolare, precisava che il sistema dell'algoritmo processa una sola volta la posizione di ogni candidato e se non attribuisce la sede in un dato turno di nomina, non riesamina la posizione dello stesso docente nei successivi turni poiché, ad ogni elaborazione,
“riparte” dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel turno precedente.
All' esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si evidenzia come parte ricorrente riferisca che mediante il primo bollettino di nomine non ottenesse nessuna delle sedi prescelte;
ciò avveniva per la precedenza data ai docenti che avevano scelto sedi di destinazione diverse rispetto a quelle indicante dalla stessa nella domanda o docenti con punteggio superiore, con conseguente legittimità dell'operato dell'algoritmo.
In occasione del secondo bollettino di nomine del 31/10/2023, invece, la stessa veniva scavalcata dalla docente in posizione 3791 e punteggio 36.5 nella Persona_1
classe di concorso ADSS assegnata presso l'ITI M. FA (RMTF350007) (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo).
In particolare, da un raffronto tra le sedi indicate dalla sig.ra nella domanda Pt_1
(doc. 3) ed il bollettino di nomine del 31/10/2023, si evince che la docente Per_1
aveva ottenuto una cattedra su una sede non analiticamente inserita nella scelta delle preferenze, avendo solo indicato sinteticamente il distretto scolastico 21 (che è quello in cui si trova la scuola in questione).
Sul punto, è opportuno procedere ad una disamina della normativa di settore, ovvero l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022 relativa alle GPS per il biennio 2022/2023
e 2023/2024.
La predetta Ordinanza Ministeriale ha disposto, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
In base all'articolo 2 comma 4, si evince che “in subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti
d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle
GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.
All'art. 12 si legge, poi, che: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma
4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti CP_1
possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative
a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.” Orbene, come innanzi evidenziato la ricorrente con il secondo bollettino di nomine è stata superata nella graduatoria da una docente assegnata ad una cattedra che non aveva analiticamente indicato nella domanda di scelta delle sedi;
tuttavia, alla luce del sopra citato art. 12, tale circostanza non può essere ritenuta giustificativa di una sua esclusione dall'assegnazione degli incarichi, in quanto ciò apparirebbe in contrasto con quanto stabilito dai commi 3 e 4 atteso che, da un lato, al docente è rimessa la scelta di effettuare preferenze analitiche o sintetiche e, dall'altra, non è in alcun modo statuito che l'aver effettuato una scelta sintetica equivalga a una rinuncia implicita.
Pertanto questo giudice, anche in assenza dei chiarimenti pur richiesti sul punto, ritiene di dover aderire alle motivazioni già autorevolmente espresse dal Tribunale di Roma,
Dott.ssa Casoli, con la sentenza del 17.01.2024, a tenore della quale “la mancata attribuzione del posto di supplenza nell'ambito di una precedente fase di nomina (per indisponibilità dei posti preferiti o anche per espressa rinuncia alla sede) non integra alcuna rinuncia alla procedura e, pertanto, non può in alcun modo precludere
l'attribuzione degli incarichi successivamente resisi disponibili secondo l'ordinario criterio dell'ordine di graduatoria”. (cfr. anche Tribunale Roma, 20/09/2023, n.8095,
Trib. Roma n. 628/2023).
Alla luce di ciò, la domanda della ricorrente di accertamento del proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2023/2024 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS deve ritenersi fondata.
Parimenti fondate sono le domande di riconoscimento del punteggio di 12 punti e di risarcimento del danno.
In proposito, non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità (cfr. T. Ro. n. 1463/2023
e n. 1505/2023).
Inoltre anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020).
Il danno va liquidato con riferimento alle retribuzioni mensili perdute dal 31/10/2023
(data del secondo bollettino di nomina) al 30/06/2024 (fine dell'anno scolastico), ovvero 242 giorni con conseguente correttezza del calcolo effettuato dalla ricorrente:
21.850,52 (retribuzione annua)/ 365 * 242 = € 14.487,19, anche in ragione di assenza di specifiche contestazioni sollevate in proposito da parte dell'Amministrazione resistente.
Infine, deve ritenersi fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla docente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa, prevedendo la Tabella allegata all'O.M. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli obblighi derivanti dalla normativa sul CP_1
conferimento degli incarichi di supplenza (Trib. Roma sent n. 3005/23).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia B –
Provincia di Roma per la classe di concorso “ADSS” e, per l'effetto, condanna il resistente a riconoscere alla stessa il diritto al punteggio complessivo di n. CP_1
12 punti che gli sarebbe spettato nonché il diritto al risarcimento del danno per le retribuzioni mensili perdute, quantificato in € 14.487,19, oltre interessi come per legge dalle scadenze al soddisfo;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
2.697,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, il 15/10/2025
Il giudice
ER IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6103/2023, pendente tra
c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
ricorrente e
(c.f. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'AVV. CAVALLO ALESSIA resistente
OGGETTO: Altre ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, la sig.ra ha esposto Parte_1
quanto segue: di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la Provincia di Roma per la prima fascia B, per la classe di concorso “ADSS” documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente posseduti;
che in sede di pubblicazione delle GPS 2023/2024, rilevava di essere collocata nella classe di concorso “ADSS” posizione 3785 con 37 punti;
che nonostante la posizione vantata all'interno della predetta graduatoria, utile ai fini del conferimento di un incarico di supplenza per l'a.s. 2023/2024, la medesima non otteneva la nomina per il corrente anno scolastico, in quanto con il primo bollettino delle nomine erano stati nominati dei docenti per la medesima classe di concorso presso sedi di preferenza diverse da quelle Cont indicate dalla ricorrente;
che successivamente, l di Roma provvedeva ad emettere un ulteriore bollettino nomine in data 31/10/2023 nel quale non veniva mai convocata e si vedeva preferita nella nomina da docenti con punteggio inferiore rispetto al suo;
che ragionevolmente ciò era accaduto in quanto l'algoritmo, dopo il primo turno di nomina aveva ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina erano state assegnate per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore.
Ciò premesso, conveniva innanzi al Tribunale del Lavori di Tivoli il in CP_1
epigrafe indicato onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia B – Provincia di Roma per la classe di concorso “ADSS”; E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il Controparte_1
resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; - CONDANNARE il resistente al Controparte_1
risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 14.487,19, salvo errori e/o omissioni, o
a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
Si costituiva in giudizio il sostenendo la Controparte_1
correttezza dell'operato dell'algoritmo nel rispetto delle previsioni di legge;
in particolare, precisava che il sistema dell'algoritmo processa una sola volta la posizione di ogni candidato e se non attribuisce la sede in un dato turno di nomina, non riesamina la posizione dello stesso docente nei successivi turni poiché, ad ogni elaborazione,
“riparte” dalla posizione in graduatoria che segue quella dell'ultimo nominato nel turno precedente.
All' esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si evidenzia come parte ricorrente riferisca che mediante il primo bollettino di nomine non ottenesse nessuna delle sedi prescelte;
ciò avveniva per la precedenza data ai docenti che avevano scelto sedi di destinazione diverse rispetto a quelle indicante dalla stessa nella domanda o docenti con punteggio superiore, con conseguente legittimità dell'operato dell'algoritmo.
In occasione del secondo bollettino di nomine del 31/10/2023, invece, la stessa veniva scavalcata dalla docente in posizione 3791 e punteggio 36.5 nella Persona_1
classe di concorso ADSS assegnata presso l'ITI M. FA (RMTF350007) (cfr. doc. 5 del ricorso introduttivo).
In particolare, da un raffronto tra le sedi indicate dalla sig.ra nella domanda Pt_1
(doc. 3) ed il bollettino di nomine del 31/10/2023, si evince che la docente Per_1
aveva ottenuto una cattedra su una sede non analiticamente inserita nella scelta delle preferenze, avendo solo indicato sinteticamente il distretto scolastico 21 (che è quello in cui si trova la scuola in questione).
Sul punto, è opportuno procedere ad una disamina della normativa di settore, ovvero l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022 relativa alle GPS per il biennio 2022/2023
e 2023/2024.
La predetta Ordinanza Ministeriale ha disposto, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.
In base all'articolo 2 comma 4, si evince che “in subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti
d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle
GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.
All'art. 12 si legge, poi, che: “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma
4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti CP_1
possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative
a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.” Orbene, come innanzi evidenziato la ricorrente con il secondo bollettino di nomine è stata superata nella graduatoria da una docente assegnata ad una cattedra che non aveva analiticamente indicato nella domanda di scelta delle sedi;
tuttavia, alla luce del sopra citato art. 12, tale circostanza non può essere ritenuta giustificativa di una sua esclusione dall'assegnazione degli incarichi, in quanto ciò apparirebbe in contrasto con quanto stabilito dai commi 3 e 4 atteso che, da un lato, al docente è rimessa la scelta di effettuare preferenze analitiche o sintetiche e, dall'altra, non è in alcun modo statuito che l'aver effettuato una scelta sintetica equivalga a una rinuncia implicita.
Pertanto questo giudice, anche in assenza dei chiarimenti pur richiesti sul punto, ritiene di dover aderire alle motivazioni già autorevolmente espresse dal Tribunale di Roma,
Dott.ssa Casoli, con la sentenza del 17.01.2024, a tenore della quale “la mancata attribuzione del posto di supplenza nell'ambito di una precedente fase di nomina (per indisponibilità dei posti preferiti o anche per espressa rinuncia alla sede) non integra alcuna rinuncia alla procedura e, pertanto, non può in alcun modo precludere
l'attribuzione degli incarichi successivamente resisi disponibili secondo l'ordinario criterio dell'ordine di graduatoria”. (cfr. anche Tribunale Roma, 20/09/2023, n.8095,
Trib. Roma n. 628/2023).
Alla luce di ciò, la domanda della ricorrente di accertamento del proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2023/2024 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS deve ritenersi fondata.
Parimenti fondate sono le domande di riconoscimento del punteggio di 12 punti e di risarcimento del danno.
In proposito, non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità (cfr. T. Ro. n. 1463/2023
e n. 1505/2023).
Inoltre anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020).
Il danno va liquidato con riferimento alle retribuzioni mensili perdute dal 31/10/2023
(data del secondo bollettino di nomina) al 30/06/2024 (fine dell'anno scolastico), ovvero 242 giorni con conseguente correttezza del calcolo effettuato dalla ricorrente:
21.850,52 (retribuzione annua)/ 365 * 242 = € 14.487,19, anche in ragione di assenza di specifiche contestazioni sollevate in proposito da parte dell'Amministrazione resistente.
Infine, deve ritenersi fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla docente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa, prevedendo la Tabella allegata all'O.M. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli obblighi derivanti dalla normativa sul CP_1
conferimento degli incarichi di supplenza (Trib. Roma sent n. 3005/23).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2023/24 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia B –
Provincia di Roma per la classe di concorso “ADSS” e, per l'effetto, condanna il resistente a riconoscere alla stessa il diritto al punteggio complessivo di n. CP_1
12 punti che gli sarebbe spettato nonché il diritto al risarcimento del danno per le retribuzioni mensili perdute, quantificato in € 14.487,19, oltre interessi come per legge dalle scadenze al soddisfo;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
2.697,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, il 15/10/2025
Il giudice
ER IS