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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3588/2021
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN IT in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Giovambattista Vulcano
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente- Avv. Umberto Ferrato t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2021, parte ricorrente premesso di aver presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata in presenza dei requisiti sanitari e contributivi prescritti;
che tale domanda è stata respinta dall' con la seguente motivazione: “Lei non è stata CP_1 riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”. Proposto ricorso amministrativo, deciso con provvedimento di rigetto del 22.6.2021, ha adito l'odierno Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e, per l'effetto, la condanna dell' alla liquidazione della predetta prestazione. CP_1
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, del quale ne ha dedotto CP_1
l'infondatezza per mancanza del requisito sanitario.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di CTU medico-legale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che la pensione anticipata è un trattamento di vecchiaia al quale possono accedere i lavoratori in possesso di un'invalidità pari almeno all'80%.
Si tratta, invero, di un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Nel dettaglio, l'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 prevede al comma 1 che “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”, e al comma 8 che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma
1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Pertanto, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità viene richiesto: a) il possesso di un'invalidità pari almeno all'80%; b) il possesso di almeno 20 anni di contributi versati quale lavoratore subordinato privato;
c) il compimento di 61 anni di età per gli uomini e di 56 anni di età per le donne.
Ed invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (v. Cass. n. 31001/2019).
Ebbene, nella fattispecie parte ricorrente non dispone dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, dal momento che non si trova in uno stato di invalidità superiore all'80%. Il giudizio espresso dal CTU, infatti, pienamente condivisibile in quanto fondato su accurati accertamenti e su rigorose considerazioni medicolegali, e comunque non oggetto di una contestazione specifica ed argomentata su evidenze scientifiche da parte della ricorrente, ha escluso che l'istante possa ritenersi invalida in misura uguale o superiore all'80%.
Tale accertamento merita di essere condiviso in quanto può ritenersi persuasivo, essendo basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che parte ricorrente: “è affetta da patologie/menomazioni multidistrettuali e multiorganiche, pur limitative e invalidanti (Inabilità Lavorativa pari al 74% valutata e tabellata secondo le Procedure e le Norme vigenti di Legge), ma tali e tanto per le quali non emergono le condizioni/requisiti che afferiscano al riconoscimento della Pensione anticipata di vecchiaia (ai sensi della L. 503/1992, art.
1- comma 8), con decorrenza dalla data della Visita peritale medico-legale”.
In assenza dei requisiti richiesti dal legislatore per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, pertanto, la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.
Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, invece, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa AN IT, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN IT
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AN IT in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente - Avv. Giovambattista Vulcano
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente- Avv. Umberto Ferrato t Email_2
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 3 novembre 2021, parte ricorrente premesso di aver presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata in presenza dei requisiti sanitari e contributivi prescritti;
che tale domanda è stata respinta dall' con la seguente motivazione: “Lei non è stata CP_1 riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”. Proposto ricorso amministrativo, deciso con provvedimento di rigetto del 22.6.2021, ha adito l'odierno Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e, per l'effetto, la condanna dell' alla liquidazione della predetta prestazione. CP_1
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, del quale ne ha dedotto CP_1
l'infondatezza per mancanza del requisito sanitario.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di CTU medico-legale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che la pensione anticipata è un trattamento di vecchiaia al quale possono accedere i lavoratori in possesso di un'invalidità pari almeno all'80%.
Si tratta, invero, di un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Nel dettaglio, l'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 prevede al comma 1 che “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”, e al comma 8 che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma
1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Pertanto, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità viene richiesto: a) il possesso di un'invalidità pari almeno all'80%; b) il possesso di almeno 20 anni di contributi versati quale lavoratore subordinato privato;
c) il compimento di 61 anni di età per gli uomini e di 56 anni di età per le donne.
Ed invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (v. Cass. n. 31001/2019).
Ebbene, nella fattispecie parte ricorrente non dispone dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, dal momento che non si trova in uno stato di invalidità superiore all'80%. Il giudizio espresso dal CTU, infatti, pienamente condivisibile in quanto fondato su accurati accertamenti e su rigorose considerazioni medicolegali, e comunque non oggetto di una contestazione specifica ed argomentata su evidenze scientifiche da parte della ricorrente, ha escluso che l'istante possa ritenersi invalida in misura uguale o superiore all'80%.
Tale accertamento merita di essere condiviso in quanto può ritenersi persuasivo, essendo basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che parte ricorrente: “è affetta da patologie/menomazioni multidistrettuali e multiorganiche, pur limitative e invalidanti (Inabilità Lavorativa pari al 74% valutata e tabellata secondo le Procedure e le Norme vigenti di Legge), ma tali e tanto per le quali non emergono le condizioni/requisiti che afferiscano al riconoscimento della Pensione anticipata di vecchiaia (ai sensi della L. 503/1992, art.
1- comma 8), con decorrenza dalla data della Visita peritale medico-legale”.
In assenza dei requisiti richiesti dal legislatore per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, pertanto, la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.
Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, invece, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa AN IT, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN IT
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.