Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00516/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2022, proposto da Comune di Sestri Levante, Comune di Casarza Ligure, Comune di Castiglione Chiavarese, Comune di AI, Comune di Ne, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Sarah Garabello e Alessio Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, n. 19/10;
contro
Ministero della transizione ecologica, Ministero della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;
nei confronti
- Energia ER (Italia) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Capria, Giovanni Gerbi, Edward Giuseppe Ruggeri e Claudia Cea, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
- Commissione tecnica di verifica impatto ambientale Via/Vas, Regione Liguria, Provincia di La Spezia, Città Metropolitana di Genova, Comune di Varese Ligure, Parco naturale regionale dell’Aveto, Arpal Liguria, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto ministeriale n. 15/2022 inerente il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto “Nuovo permesso di ricerca mineraria “Monte Bianco” per rame, piombo, manganese, zinco, argento, oro, cobalto, nickel e minerari associati” e relativi allegati,
- nonché di ogni atto presupposto, preordinato, connesso o consequenziale e, in particolare, nelle parti di interesse:
-- del parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS - del Ministero della transizione ecologica n. 194 del 14 dicembre 2021;
-- del parere positivo del Ministero della cultura espresso con nota DG-ABAP prot. 13532 del 23 aprile 2021, assunto con prot. 43069/MATTM del 26 aprile 2021;
-- della nota di trasmissione della Direzione Generale, crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, Divisione V, sistemi di valutazione ambientale del Ministero della transizione ecologica del 19 gennaio 2022;
- ove possa occorrere del parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 182 del 19 novembre 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della transizione ecologica, Ministero della cultura, Energia ER (Italia) S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 aprile 2026, il Consigliere AU TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
TO e TO
Premesso che il ricorso ha ad oggetto l’annullamento, vinte le spese, del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 15/2022 inerente il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto della società Energia ER s.r.l. “Nuovo permesso di ricerca mineraria “Monte Bianco” per rame, piombo, manganese, zinco, argento, oro, cobalto, nickel e minerari associati”, nonché degli ulteriori atti impugnati;
Rilevato che si sono costituiti in giudizio Ministero della transizione ecologica, Ministero della cultura ed Energia ER (Italia) S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese;
Considerato che:
- Energia ER (Italia) s.r.l., con memoria del 20 marzo 2026, ha rappresentato di avere assunto la decisione di non procedere alla realizzazione del progetto in contestazione e ha chiesto la declaratoria d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- i Comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, AI e Ne, con memoria del 1° aprile 2026, preso atto della dichiarazione di Energia ER (Italia) s.r.l., hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto che non resta altro al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto di compensare le spese alla luce della definizione in rito e delle peculiarità in fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AU TO |
IL SEGRETARIO