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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VE AR Presidente dott.ssa LL LO Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5448/2024 promossa da:
ATTORI nata a [...] il [...], residente in [...]
5 rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA MAESTRIPIERI
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a Romano di Lombardia in [...] Controparte_1 C.F._1
10.10.1972 e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da conclusioni all'udienza del 14/10/2025
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, Attori chiedeva al Tribunale la regolamentazione Pt_1 dei rapporti genitoriali relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, (nato in data [...]) e Per_1
(nato in data [...]), insistendo per l'affidamento esclusivo della prole in ragione del Per_2 disinteresse manifestato dal padre e per la corresponsione di un contributo al mantenimento pari ad €
800 ( € 400,00 per ciascun figlio ), oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 70% il padre e del residuo 30% la madre.
Il resistente, pur regolarmente citato per l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. fissata il 21/03/2025, non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Il Giudice relatore d. interrogava la sola ricorrente, che chiariva i rapporti intercorsi con l'ex compagno, confermando quanto esposto in ricorso. All'esito della prima udienza, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 10/03/2025, il Giudice relatore delegato disponeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso di lei, prevedendo visite paterne subordinate ad accordi con la stessa secondo il calendario ivi indicato, incaricando i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare, con rinvio all'udienza del 14/10/2025.
Alla successiva udienza, fissata per la valutazione della relazione dei servizi sociali, si presentava spontaneamente il resistente, non costituito e privo di difensore. Il Giudice, malgrado il dissenso della controparte, riteneva l'opportunità di sentire il resistente comparso personalmente data la natura dei provvedimenti da assumere nell'interesse della prole minorenne;
conseguentemente il resistente veniva interrogato liberamente e dava atto della sua adesione - come già riferito davanti agli operatori dei
Servizi Sociali - all'affidamento esclusivo alla madre, nel cui operato egli riponeva fiducia. Il sig. precisava di non poter accudire il figlio minore durante il giorno, essendo impegnato nella CP_1 custodia di terreni ereditati dal padre, mentre con il figlio maggiore, ormai diciassettenne e dotato di motociclo, aveva raggiunto autonomi accordi. Il medesimo padre manifestava comunque disponibilità a tenere con sé il minore per un pernottamento settimanale, riportandolo poi alla madre. In punto economico, il resistente dichiarava di non svolgere attività lavorativa, di essere gravato da debiti contratti dal padre verso terzi e di percepire esclusivamente una pensione mensile di circa € 600. Si dichiarava tuttavia disposto a continuare a versare la somma già provvisoriamente determinata dal
Giudice relatore delegato ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. in complessivi € 600, oltre a contribuire al
50% delle spese straordinarie, riservando ad altra sede ogni regolamentazione dei rapporti patrimoniali con la ex compagna. Dal canto suo, la parte ricorrente insisteva nelle proprie domande, contestando l'inidoneità del padre ad occuparsi dei figli, in particolare del figlio minore e chiedendo Per_2
l'aumento del contributo ad almeno € 700 complessivi. La procuratrice di parte ricorrente si riportava in ogni caso alle conclusioni e rinunciava alle memorie conclusive. pagina 2 di 8 Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio
1) La responsabilità genitoriale e i rapporti padre-figlio
Si osserva preliminarmente che, in materia di affidamento e di collocamento dei minori, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
In particolare, secondo principio unanime della giurisprudenza di legittimità, per derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti,
30 ottobre 2019, n. 785).
Nella fattispecie, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento esclusivo dei due minori alla madre, atteso che il padre ha espresso consenso in tal senso e che la sig.ra Attori costituisce da sempre il punto di riferimento morale e materiale per i figli.
Le visite paterne vengono regolate in forma libera con il figlio maggiore e, quanto al minore, Per_1 deve essere confermato il calendario già previsto con ordinanza del 10/03/2025 con possibilità di introdurre almeno un pernottamento a weekend alternati, dal sabato sera, con impegno del padre a curare il minore e a segnalare tempestivamente alla madre ogni questione o difficoltà, al fine di garantire la migliore organizzazione.
Si ritiene necessario mantenere per almeno un anno il monitoraggio dei servizi sociali, incaricati di verificare le condizioni dei minori e la continuità dei rapporti padre-figli, supportando i genitori in caso di difficoltà nel rispetto del calendario così ampliato. pagina 3 di 8
2. L'assegnazione della casa familiare
La casa familiare, di proprietà della ricorrente, deve essere assegnata a quest'ultima, collocataria dei minori.
3. Il mantenimento dei minori
Quanto agli aspetti economici, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti.
Nel caso di specie, si osserva che il padre, rimasto contumace, non ha prodotto documentazione idonea a rappresentare compiutamente la propria situazione reddituale e patrimoniale, sicché il Collegio ha potuto esaminare solo i dati trasmessi su ordine del Giudice relatore d. dall'Agenzia delle Entrate, attestanti un reddito annuo da pensione pari a € 6.296,12.
Tuttavia, secondo il suddetto orientamento giurisprudenziale, le dichiarazioni fiscali non sono di per sé attendibili ove emergano elementi che denotino una maggiore capacità reddituale e patrimoniale. Nel caso di specie, il resistente ha contestato alla ricorrente di aver egli stesso sostenuto le spese per l'acquisto della abitazione familiare (di valore pari a circa € 300.000), ed ha addotto motivi lavorativi per giustificare la propria indisponibilità a tenere i figli per tempi più ampi, dimostrando così una capacità lavorativa superiore a quella risultante dalle sole dichiarazioni fiscali. Inoltre, lo stesso si è dichiarato disponibile a versare € 600 mensili, pari alla pensione percepita.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene equo e conforme all'interesse dei minori porre a carico del padre, a decorrere da novembre 2025, un contributo al mantenimento di € 700 complessivi (pari a €
350 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico e universale per i minori continuerà ad essere percepito per intero dalla madre affidataria e collocataria dei figli minori.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
4. Le spese di lite
pagina 4 di 8 Considerato il tenore della presente decisione e l'esito del giudizio, nonché il comportamento delle parti, sussistono giustificati motivi per condannare il resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, che si calcolano, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., tenuto conto del valore indeterminato di bassa complessità della causa, per tutte le fasi del giudizio, secondo i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. CONFERMA l'affido esclusivo ex art. 337quater, comma 3, c.c. dei due figli minori
(nato in data [...]) e nato in data [...]) alla madre ricorrente Per_1 Per_2
con collocamento dei minori presso la stessa e riconoscendole il potere Parte_2 di provvedere, autonomamente, ad ogni incombente in ambito scolastico ed extrascolastico (ad es. per la sottoscrizione di deleghe, di consensi alla privacy, di permessi per le uscite didattiche o altri moduli richiesti nell'esercizio delle attività scolastiche ovvero per l'iscrizione ad attività sportive o catechesi) e di intrattenere rapporti ordinari con le autorità scolastiche (colloqui con insegnanti e direzione) ovvero con il medico pediatra dei minori. In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse dei due figli, con correlato dovere della madre di comunicare al resistente, eventualmente anche tramite i Servizi Sociali, ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione dei minori e ogni determinazione assunta in tali ambiti.
Resta invece ferma la necessità per i genitori – eventualmente supportati dai Servizi
Sociali – di assumere congiuntamente ogni decisione nell'interesse dei due figli minori in materia sanitaria (vaccinazioni non obbligatorie, terapie e interventi medici), scelta dell'istituto scolastico e iscrizione ai cicli di studi, trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2. DISPONE che il padre resistente possa continuare a frequentare i figli minori previ accordi diretti con la madre affidataria e tenuto conto della volontà dei minori, sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali delegati. In ogni caso, salvo diverso e migliore accordo tra i due genitori, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori almeno due giorni alla settimana dalle ore 18,00 alle 21,00, compatibilmente con gli impegni dei figli, nonché a settimane alternate dalle ore 18.00 del sabato fino alle ore 21.00 di domenica. pagina 5 di 8 Durante le vacanze estive il padre potrà tenere i figli per 15 giorni anche non consecutivi, in periodi concordati con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
mentre durante le festività natalizie e pasquali ciascun genitore potrà tenere con sé i figli il giorno di Natale ovvero di Capodanno, nonché la domenica di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo secondo il criterio dell'alternanza annuale, con modalità che verranno comunicate con largo anticipo, tenuto conto degli impegni di ciascun genitore;
3. INCARICA i servizi sociali territorialmente competenti, di proseguire per almeno un anno l'attività di monitoraggio sulle condizioni dei due figli minori e sul rapporto con i due genitori, vigilando sul rispetto del calendario sopra determinato, verificando se la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figli sia conforme all'interesse dei minori ed intervenendo immediatamente - ove le parti non siano in grado di trovare un accordo - nel rimodulare tempi e modalità del calendario sopra stabilito, nel modo più rispondente all'interesse dei minori e alla loro condizione psico-emotiva, anche con riguardo ai periodi di sospensione scolastica e periodi festivi/estivo;
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo, alla ricorrente,
a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 700 (€
350 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT da aprile 2026, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli minori;
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abitua
6. li (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti pagina 6 di 8 dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 7 di 8 Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. CONDANNA il resistente a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre oneri di legge.
8. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente decisione ai Servizi Sociali
e . CP_2 Controparte_3
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
LL LO VE AR
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VE AR Presidente dott.ssa LL LO Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5448/2024 promossa da:
ATTORI nata a [...] il [...], residente in [...]
5 rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANIA MAESTRIPIERI
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a Romano di Lombardia in [...] Controparte_1 C.F._1
10.10.1972 e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da conclusioni all'udienza del 14/10/2025
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, Attori chiedeva al Tribunale la regolamentazione Pt_1 dei rapporti genitoriali relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, (nato in data [...]) e Per_1
(nato in data [...]), insistendo per l'affidamento esclusivo della prole in ragione del Per_2 disinteresse manifestato dal padre e per la corresponsione di un contributo al mantenimento pari ad €
800 ( € 400,00 per ciascun figlio ), oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 70% il padre e del residuo 30% la madre.
Il resistente, pur regolarmente citato per l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. fissata il 21/03/2025, non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Il Giudice relatore d. interrogava la sola ricorrente, che chiariva i rapporti intercorsi con l'ex compagno, confermando quanto esposto in ricorso. All'esito della prima udienza, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 10/03/2025, il Giudice relatore delegato disponeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso di lei, prevedendo visite paterne subordinate ad accordi con la stessa secondo il calendario ivi indicato, incaricando i servizi sociali di monitorare il nucleo familiare, con rinvio all'udienza del 14/10/2025.
Alla successiva udienza, fissata per la valutazione della relazione dei servizi sociali, si presentava spontaneamente il resistente, non costituito e privo di difensore. Il Giudice, malgrado il dissenso della controparte, riteneva l'opportunità di sentire il resistente comparso personalmente data la natura dei provvedimenti da assumere nell'interesse della prole minorenne;
conseguentemente il resistente veniva interrogato liberamente e dava atto della sua adesione - come già riferito davanti agli operatori dei
Servizi Sociali - all'affidamento esclusivo alla madre, nel cui operato egli riponeva fiducia. Il sig. precisava di non poter accudire il figlio minore durante il giorno, essendo impegnato nella CP_1 custodia di terreni ereditati dal padre, mentre con il figlio maggiore, ormai diciassettenne e dotato di motociclo, aveva raggiunto autonomi accordi. Il medesimo padre manifestava comunque disponibilità a tenere con sé il minore per un pernottamento settimanale, riportandolo poi alla madre. In punto economico, il resistente dichiarava di non svolgere attività lavorativa, di essere gravato da debiti contratti dal padre verso terzi e di percepire esclusivamente una pensione mensile di circa € 600. Si dichiarava tuttavia disposto a continuare a versare la somma già provvisoriamente determinata dal
Giudice relatore delegato ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. in complessivi € 600, oltre a contribuire al
50% delle spese straordinarie, riservando ad altra sede ogni regolamentazione dei rapporti patrimoniali con la ex compagna. Dal canto suo, la parte ricorrente insisteva nelle proprie domande, contestando l'inidoneità del padre ad occuparsi dei figli, in particolare del figlio minore e chiedendo Per_2
l'aumento del contributo ad almeno € 700 complessivi. La procuratrice di parte ricorrente si riportava in ogni caso alle conclusioni e rinunciava alle memorie conclusive. pagina 2 di 8 Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio
1) La responsabilità genitoriale e i rapporti padre-figlio
Si osserva preliminarmente che, in materia di affidamento e di collocamento dei minori, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
In particolare, secondo principio unanime della giurisprudenza di legittimità, per derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti,
30 ottobre 2019, n. 785).
Nella fattispecie, il Collegio ritiene di confermare l'affidamento esclusivo dei due minori alla madre, atteso che il padre ha espresso consenso in tal senso e che la sig.ra Attori costituisce da sempre il punto di riferimento morale e materiale per i figli.
Le visite paterne vengono regolate in forma libera con il figlio maggiore e, quanto al minore, Per_1 deve essere confermato il calendario già previsto con ordinanza del 10/03/2025 con possibilità di introdurre almeno un pernottamento a weekend alternati, dal sabato sera, con impegno del padre a curare il minore e a segnalare tempestivamente alla madre ogni questione o difficoltà, al fine di garantire la migliore organizzazione.
Si ritiene necessario mantenere per almeno un anno il monitoraggio dei servizi sociali, incaricati di verificare le condizioni dei minori e la continuità dei rapporti padre-figli, supportando i genitori in caso di difficoltà nel rispetto del calendario così ampliato. pagina 3 di 8
2. L'assegnazione della casa familiare
La casa familiare, di proprietà della ricorrente, deve essere assegnata a quest'ultima, collocataria dei minori.
3. Il mantenimento dei minori
Quanto agli aspetti economici, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti.
Nel caso di specie, si osserva che il padre, rimasto contumace, non ha prodotto documentazione idonea a rappresentare compiutamente la propria situazione reddituale e patrimoniale, sicché il Collegio ha potuto esaminare solo i dati trasmessi su ordine del Giudice relatore d. dall'Agenzia delle Entrate, attestanti un reddito annuo da pensione pari a € 6.296,12.
Tuttavia, secondo il suddetto orientamento giurisprudenziale, le dichiarazioni fiscali non sono di per sé attendibili ove emergano elementi che denotino una maggiore capacità reddituale e patrimoniale. Nel caso di specie, il resistente ha contestato alla ricorrente di aver egli stesso sostenuto le spese per l'acquisto della abitazione familiare (di valore pari a circa € 300.000), ed ha addotto motivi lavorativi per giustificare la propria indisponibilità a tenere i figli per tempi più ampi, dimostrando così una capacità lavorativa superiore a quella risultante dalle sole dichiarazioni fiscali. Inoltre, lo stesso si è dichiarato disponibile a versare € 600 mensili, pari alla pensione percepita.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene equo e conforme all'interesse dei minori porre a carico del padre, a decorrere da novembre 2025, un contributo al mantenimento di € 700 complessivi (pari a €
350 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico e universale per i minori continuerà ad essere percepito per intero dalla madre affidataria e collocataria dei figli minori.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
4. Le spese di lite
pagina 4 di 8 Considerato il tenore della presente decisione e l'esito del giudizio, nonché il comportamento delle parti, sussistono giustificati motivi per condannare il resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, che si calcolano, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., tenuto conto del valore indeterminato di bassa complessità della causa, per tutte le fasi del giudizio, secondo i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. CONFERMA l'affido esclusivo ex art. 337quater, comma 3, c.c. dei due figli minori
(nato in data [...]) e nato in data [...]) alla madre ricorrente Per_1 Per_2
con collocamento dei minori presso la stessa e riconoscendole il potere Parte_2 di provvedere, autonomamente, ad ogni incombente in ambito scolastico ed extrascolastico (ad es. per la sottoscrizione di deleghe, di consensi alla privacy, di permessi per le uscite didattiche o altri moduli richiesti nell'esercizio delle attività scolastiche ovvero per l'iscrizione ad attività sportive o catechesi) e di intrattenere rapporti ordinari con le autorità scolastiche (colloqui con insegnanti e direzione) ovvero con il medico pediatra dei minori. In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse dei due figli, con correlato dovere della madre di comunicare al resistente, eventualmente anche tramite i Servizi Sociali, ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione dei minori e ogni determinazione assunta in tali ambiti.
Resta invece ferma la necessità per i genitori – eventualmente supportati dai Servizi
Sociali – di assumere congiuntamente ogni decisione nell'interesse dei due figli minori in materia sanitaria (vaccinazioni non obbligatorie, terapie e interventi medici), scelta dell'istituto scolastico e iscrizione ai cicli di studi, trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2. DISPONE che il padre resistente possa continuare a frequentare i figli minori previ accordi diretti con la madre affidataria e tenuto conto della volontà dei minori, sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali delegati. In ogni caso, salvo diverso e migliore accordo tra i due genitori, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori almeno due giorni alla settimana dalle ore 18,00 alle 21,00, compatibilmente con gli impegni dei figli, nonché a settimane alternate dalle ore 18.00 del sabato fino alle ore 21.00 di domenica. pagina 5 di 8 Durante le vacanze estive il padre potrà tenere i figli per 15 giorni anche non consecutivi, in periodi concordati con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
mentre durante le festività natalizie e pasquali ciascun genitore potrà tenere con sé i figli il giorno di Natale ovvero di Capodanno, nonché la domenica di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo secondo il criterio dell'alternanza annuale, con modalità che verranno comunicate con largo anticipo, tenuto conto degli impegni di ciascun genitore;
3. INCARICA i servizi sociali territorialmente competenti, di proseguire per almeno un anno l'attività di monitoraggio sulle condizioni dei due figli minori e sul rapporto con i due genitori, vigilando sul rispetto del calendario sopra determinato, verificando se la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figli sia conforme all'interesse dei minori ed intervenendo immediatamente - ove le parti non siano in grado di trovare un accordo - nel rimodulare tempi e modalità del calendario sopra stabilito, nel modo più rispondente all'interesse dei minori e alla loro condizione psico-emotiva, anche con riguardo ai periodi di sospensione scolastica e periodi festivi/estivo;
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo, alla ricorrente,
a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 700 (€
350 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT da aprile 2026, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli minori;
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abitua
6. li (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti pagina 6 di 8 dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 7 di 8 Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. CONDANNA il resistente a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre oneri di legge.
8. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente decisione ai Servizi Sociali
e . CP_2 Controparte_3
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30/10/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
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