Articolo 504 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 503Articolo 505
Versione
6 maggio 1952
Art. 504.
(Competenza per l'esecuzione)


L'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna pronunciati dai capi di circondario e' affidata al pretore della circoscrizione nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952