Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 504.
(Competenza per l'esecuzione)
L'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna pronunciati dai capi di circondario e' affidata al pretore della circoscrizione nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.
(Competenza per l'esecuzione)
L'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna pronunciati dai capi di circondario e' affidata al pretore della circoscrizione nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.
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- 1. Stefano Corbettahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
Nato nel 1965, ha conseguito la laurea nel 1989 presso l'Università Cattolica del Sacro cuore di Milano. Nel 1992 ha iniziato la carriera in magistratura presso il Tribunale di Milano, ove presta tuttora servizio come giudice del dibattimento penale, e si è occupato, tra gli altri, di processi di criminalità amministrativa (cd. “Mani pulite”) e di criminalità organizzata. Nel 2004 ha conseguito il titolo di professore associato di diritto penale. Dal 2002 insegna diritto penale presso le scuole di specializzazione delle professioni legali dell'Università degli Studi di Brescia e dell'Università degli Studi di Milano. Ha partecipato in qualità di relatore a vari incontri di formazione per …
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