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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/12/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2738/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 10/12/2025 davanti al Giudice dott. Augusto Salustri è presente il creditore l'avv. Vassia il quale dichiara di approvare il progetto. Parte_1
L'avv. Vassia compare anche per il creditore procedente in sostituzione dell'avv.
IN il quale dichiara di approvare il progetto chiedendo le spese di lite.
Per il delegato il quale richiama le conclusioni già depositate. CP_1 Testimone_1
È presente il professionista delegato avv. MA NO la quale dichiara di aver notificato il progetto a tutte le parti comprese le parti contumaci e di aver prodotto in via telematica l'atto.
Nessuno compare le altre parti.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il difensore alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice essendo impegnato in altri procedimenti rinvia la camera di consiglio all'esito dell'udienza
Il Giudice
Alle ore 13.10 il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott. Augusto Salustri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2738/2023 di R.G., promossa da:
società a responsabilità limitata con socio unico, con Controparte_2 sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 NO, Italia, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di NO n. , R.E.A.:MI , costituita ai sensi P.IVA_1 P.IVA_2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e per essa quale mandataria con sede Parte_2 sociale in Viale dell'Agricoltura 7 - 37135, Verona, codice fiscale e registrazione al
Registro delle Imprese di Verona n. p. IVA iscritta al n. P.IVA_3 P.IVA_4
5252 nel Registro delle Banche tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del
Testo Unico Bancario, capogruppo del Gruppo Bancario iscritto nel Registro CP_3 dei Gruppi Bancari tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico
Bancario al n. 10639, quale mandataria e rappresentante anche processuale di essa in virtù di procura speciale conferita per atto ai rogiti Controparte_2
Notaio di NO in data 20.07.2017, rep. 60850, racc. 11358 (doc. 3), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto IN;
Attrice
Contro
(c.f.: ), residente in 52027 - San Giovanni Controparte_4 C.F._1
VA (AR) Via Trieste 51; debitore esecutato contumace;
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5 C.F._2
DO PA come da procura in calce alla costituzione in sede di procedura immobiliare in data 10.11.2022; comproprietaria non esecutato;
nonché 2 in persona del suo legale rappresentante p.t., p. iva: Parte_1 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Turroni;
, con sede in Roma Via Controparte_6
IU EZ 14, c.f. e p. iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_6 tempore e per esso il Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello CP_7
Riccio; creditori iscritti
OGGETTO: divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di divisione è stato instaurato da quale Controparte_2
creditore procedente nella procedura esecutiva promossa nei confronti di
[...]
(R.G.E. 246/2021), in adempimento dell'ordinanza emessa dal giudice CP_4
dell'esecuzione ai sensi degli artt. 601 c.p.c. e 181 disp att. c.p.c., avente ad oggetto, la quota di 1/2 dei seguenti beni:
ubicati nel Comune di Ala di Stura (TO), per la quota di ½ della piena proprietà, censiti al NCEU e NCT di detto Comune al:
Foglio 13, Particella 964, Subalterno 1, categoria C/6;
Foglio 13, Particella 964, Subalterno 2, categoria C/6;
Foglio 13, Particella 964, Subalterno 3, categoria A/7;
Foglio 13, Particella 670, categoria T;
Foglio 13, Particella 716, categoria T;
Foglio 13, Particella 1186, categoria T;
Foglio 13, Particella 1189, categoria T;
Foglio 13, Particella 713, categoria T;
Foglio 13, Particella 1188, categoria T;
Foglio 13, Particella 1190, categoria T;
Foglio 14, Particella 83, categoria T;
Foglio 14, Particella 249, categoria T;
3 Foglio 14, Particella 24, categoria T;
Foglio 14, Particella 27, categoria T”-
È intervenuta nel giudizio , quale creditore iscritto Controparte_6 avente ipoteca sulla quota di proprietà della comproprietaria non esecutata
[...]
formulando istanza ex art. 2825 comma 4 c.c. CP_5
Con sentenza non definitiva n. 113/2024 è stato disposto lo scioglimento della comunione esistente tra e avente ad oggetto la Controparte_4 Controparte_5 quota di ½ ciascuno gli immobili sopra richiamati e, preso atto della indivisibilità in natura, è stata disposta la vendita delegata.
A seguito del provvedimento di aggiudicazione del compendio e dell'emissione del decreto di trasferimento, è stato disposto il progetto divisionale ex art. 789 c.p.c., imputando da un lato alla massa da dividere tra i comunisti le spese del perito estimatore, le spese sostenute per il delegato e custode nonché quelle di pubblicità, di trascrizione della domanda di divisione oltre a quelle sostenute dal procedente per la divisione, e dall'altro, prevedendo che la massa residua sia assegnata quanto alla quota dell'esecutato alla procedura esecutiva R.G. 241 /2021 e quanto alla quota di
[...]
ad quale creditore iscritto che ha CP_5 Controparte_6
formulato istanza ex art. 2825 comma 4 c.c.
Il progetto è stato notificato a tutte le parti, ivi compresi i contumaci atteso che la
Suprema Corte ha affermato a più riprese che nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci ed il difetto di tale adempimento priva il giudice istruttore del potere di dichiarare esecutivo il progetto per mancanza di contestazioni (v., sul punto, Cass., sent. n. 1018 del 2004,
8441 del 1997, n. 1818 del 1996), ed invalida la relativa ordinanza (v. Cass., sent. n.
1018 del 2004, cit., n. 1818 del 1996, cit., n. 9305 del 1993) ed i successivi atti del procedimento (Cass., sent. n. 5014 del 1991).
All'udienza ex art. 789 c.p.c. il creditore procedente ha dichiarato di approvare il progetto divisionale predisposto dal professionista delegato, richiedendo la condanna
4 della parte esecutata alla refusione delle spese di lite del procedimento. Anche I creditori intervenuti hanno approvato il progetto divisionale.
Nessuno è comparso per l'esecutato e per la comproprietaria.
Il Giudice, pertanto, in applicazione dell'art 789 comma 3 c.p.c. ha invitato le parti a precisare le conclusioni e la causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
Deve essere in primo luogo dichiarato esecutivo il progetto divisionale depositato dal professionista delegato e notificato a tutte le parti, atteso che all'udienza ex art. 789
c.p.c. nessuno dei contendenti ha svolto alcuna censura alla ripartizione effettuata, disponendo che la quota attribuita a sia assegnata alla procedura Controparte_4
esecutiva R.G. 246/2021 mentre la quota di competenza di sia Controparte_5
assegnata al creditore ad ex art. 2825 comma 4 c.c. Controparte_6
Deve procedersi a questo punto a disciplinare le spese del procedimento.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente, non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, atteso che gli atti cui esse si riferiscono sono compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass., sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 21184).
Qualora tuttavia il giudizio di divisione sia instaurato ai sensi dell'art. 601 c.p.c. da uno dei creditori, avendo la procedura esecutiva immobiliare dal medesimo promossa ad oggetto non l'intero, ma la sola quota di proprietà dell'esecutato, la disciplina delle spese sopra descritta non trova integrale applicazione, in quanto il creditore procedente non è titolare di un interesse alla divisione analogo a quello di un qualunque condividente, ma agisce al fine di attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito. Ne consegue che nei suoi confronti non possono gravare le spese del giudizio di divisione, che pertanto tornano ad essere regolate in base al principio della soccombenza, con la conseguenza che sarà il condividente esecutato a doverle sopportare, in analogia con quanto previsto per le spese del processo di esecuzione dall'art. 95 c.p.c.
5 Proprio sulla scorta dei principi sopra espressi si è proceduto ad imputare alla massa complessiva da dividere tutte le spese vive sostenute dalle parti in funzione del presente giudizio di divisione.
Con particolare riguardo alla richiesta di liquidazione degli onorari professionali, invece, appare necessario distinguere la posizione del debitore esecutato da quella del comproprietario non esecutato.
In proposito giova ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza delle Corte di
Cassazione, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte (Cass. 3086/2006); pertanto, le spese dovrebbero essere poste “a carico della massa” e ciascun condividente sarebbe tenuto a rimborsare all'altro una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte dell'altro comunista in proporzione della quota ad esso afferente. Tuttavia, tale principio deve essere coordinato con la natura della divisione endoesecutiva. Il presente giudizio non è stato promosso da uno dei condividenti, ma da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa. In tale ipotesi, dunque, ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale in precedenza citato in quanto il creditore procedente non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore.
Nella specie si torna, pertanto, a fare applicazione del generale principio di soccombenza in quanto nei rapporti fra il condividente-debitore e il creditore appare configurabile una vera e propria soccombenza con le relative conseguenze in merito alle spese di lite, laddove di contro, quanto al rapporto tra il creditore procedente e la condividente non esecutata non sussiste alcun rapporto di credito-debito cui possa
6 conseguire una vera soccombenza né la medesima ha frapposto ostacoli o impedimenti ingiustificati alla prosecuzione del giudizio.
La Suprema Corte di recente, chiamata a pronunciarsi in tema di spese di lite inerenti alla divisione endoesecutiva, ha affermato che nella suddetta ipotesi la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato;
pertanto - fermo l'illustrato criterio di ripartizione delle spese di lite tra i condividenti - per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024; in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n. 2787).
Ciò posto, le spese inerenti agli onorari professionali tra creditore procedente e comproprietario non esecutato devono essere integralmente compensate, fatta eccezione per le spese vive sostenute in funzione del giudizio di divisione e della relativa vendita del bene, già imputate alla massa in sede di formazione del progetto.
Le spese inerenti agli onorari professionali nei rapporti tra la parti che ha introdotto il giudizio di divisione, nella specie il creditore procedente e il debitore esecutato, sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e del relativo deposito di memorie e dello scaglione di riferimento relativo al valore della massa da dividere, applicando gli importi prossimi ai valori minimi.
In proposito la Suprema Corte ha affermato di recente che con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789,
7 comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato) e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
2738/2023 R.G., così provvede:
dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato dal professionista delegato avv.
MA NO e notificato a tutte le parti, autorizzando il professionista all'emissione dei pagamenti sulla scorta delle modalità ivi partitamente indicate;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_4 giudizio in favore di che si liquidano in complessivi euro Controparte_2
4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
C.A. ed IVA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le altre parti.
Così deciso in Ivrea, il 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 10/12/2025 davanti al Giudice dott. Augusto Salustri è presente il creditore l'avv. Vassia il quale dichiara di approvare il progetto. Parte_1
L'avv. Vassia compare anche per il creditore procedente in sostituzione dell'avv.
IN il quale dichiara di approvare il progetto chiedendo le spese di lite.
Per il delegato il quale richiama le conclusioni già depositate. CP_1 Testimone_1
È presente il professionista delegato avv. MA NO la quale dichiara di aver notificato il progetto a tutte le parti comprese le parti contumaci e di aver prodotto in via telematica l'atto.
Nessuno compare le altre parti.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il difensore alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice essendo impegnato in altri procedimenti rinvia la camera di consiglio all'esito dell'udienza
Il Giudice
Alle ore 13.10 il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott. Augusto Salustri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2738/2023 di R.G., promossa da:
società a responsabilità limitata con socio unico, con Controparte_2 sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 NO, Italia, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di NO n. , R.E.A.:MI , costituita ai sensi P.IVA_1 P.IVA_2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e per essa quale mandataria con sede Parte_2 sociale in Viale dell'Agricoltura 7 - 37135, Verona, codice fiscale e registrazione al
Registro delle Imprese di Verona n. p. IVA iscritta al n. P.IVA_3 P.IVA_4
5252 nel Registro delle Banche tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del
Testo Unico Bancario, capogruppo del Gruppo Bancario iscritto nel Registro CP_3 dei Gruppi Bancari tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico
Bancario al n. 10639, quale mandataria e rappresentante anche processuale di essa in virtù di procura speciale conferita per atto ai rogiti Controparte_2
Notaio di NO in data 20.07.2017, rep. 60850, racc. 11358 (doc. 3), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto IN;
Attrice
Contro
(c.f.: ), residente in 52027 - San Giovanni Controparte_4 C.F._1
VA (AR) Via Trieste 51; debitore esecutato contumace;
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5 C.F._2
DO PA come da procura in calce alla costituzione in sede di procedura immobiliare in data 10.11.2022; comproprietaria non esecutato;
nonché 2 in persona del suo legale rappresentante p.t., p. iva: Parte_1 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Turroni;
, con sede in Roma Via Controparte_6
IU EZ 14, c.f. e p. iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_6 tempore e per esso il Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello CP_7
Riccio; creditori iscritti
OGGETTO: divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di divisione è stato instaurato da quale Controparte_2
creditore procedente nella procedura esecutiva promossa nei confronti di
[...]
(R.G.E. 246/2021), in adempimento dell'ordinanza emessa dal giudice CP_4
dell'esecuzione ai sensi degli artt. 601 c.p.c. e 181 disp att. c.p.c., avente ad oggetto, la quota di 1/2 dei seguenti beni:
ubicati nel Comune di Ala di Stura (TO), per la quota di ½ della piena proprietà, censiti al NCEU e NCT di detto Comune al:
Foglio 13, Particella 964, Subalterno 1, categoria C/6;
Foglio 13, Particella 964, Subalterno 2, categoria C/6;
Foglio 13, Particella 964, Subalterno 3, categoria A/7;
Foglio 13, Particella 670, categoria T;
Foglio 13, Particella 716, categoria T;
Foglio 13, Particella 1186, categoria T;
Foglio 13, Particella 1189, categoria T;
Foglio 13, Particella 713, categoria T;
Foglio 13, Particella 1188, categoria T;
Foglio 13, Particella 1190, categoria T;
Foglio 14, Particella 83, categoria T;
Foglio 14, Particella 249, categoria T;
3 Foglio 14, Particella 24, categoria T;
Foglio 14, Particella 27, categoria T”-
È intervenuta nel giudizio , quale creditore iscritto Controparte_6 avente ipoteca sulla quota di proprietà della comproprietaria non esecutata
[...]
formulando istanza ex art. 2825 comma 4 c.c. CP_5
Con sentenza non definitiva n. 113/2024 è stato disposto lo scioglimento della comunione esistente tra e avente ad oggetto la Controparte_4 Controparte_5 quota di ½ ciascuno gli immobili sopra richiamati e, preso atto della indivisibilità in natura, è stata disposta la vendita delegata.
A seguito del provvedimento di aggiudicazione del compendio e dell'emissione del decreto di trasferimento, è stato disposto il progetto divisionale ex art. 789 c.p.c., imputando da un lato alla massa da dividere tra i comunisti le spese del perito estimatore, le spese sostenute per il delegato e custode nonché quelle di pubblicità, di trascrizione della domanda di divisione oltre a quelle sostenute dal procedente per la divisione, e dall'altro, prevedendo che la massa residua sia assegnata quanto alla quota dell'esecutato alla procedura esecutiva R.G. 241 /2021 e quanto alla quota di
[...]
ad quale creditore iscritto che ha CP_5 Controparte_6
formulato istanza ex art. 2825 comma 4 c.c.
Il progetto è stato notificato a tutte le parti, ivi compresi i contumaci atteso che la
Suprema Corte ha affermato a più riprese che nel procedimento di scioglimento della comunione, la comunicazione del deposito del progetto divisionale e dell'udienza fissata per la relativa discussione deve essere effettuata, a norma dell'art. 789, secondo comma, cod. proc. civ., nei confronti di tutti i condividenti, anche se contumaci ed il difetto di tale adempimento priva il giudice istruttore del potere di dichiarare esecutivo il progetto per mancanza di contestazioni (v., sul punto, Cass., sent. n. 1018 del 2004,
8441 del 1997, n. 1818 del 1996), ed invalida la relativa ordinanza (v. Cass., sent. n.
1018 del 2004, cit., n. 1818 del 1996, cit., n. 9305 del 1993) ed i successivi atti del procedimento (Cass., sent. n. 5014 del 1991).
All'udienza ex art. 789 c.p.c. il creditore procedente ha dichiarato di approvare il progetto divisionale predisposto dal professionista delegato, richiedendo la condanna
4 della parte esecutata alla refusione delle spese di lite del procedimento. Anche I creditori intervenuti hanno approvato il progetto divisionale.
Nessuno è comparso per l'esecutato e per la comproprietaria.
Il Giudice, pertanto, in applicazione dell'art 789 comma 3 c.p.c. ha invitato le parti a precisare le conclusioni e la causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
Deve essere in primo luogo dichiarato esecutivo il progetto divisionale depositato dal professionista delegato e notificato a tutte le parti, atteso che all'udienza ex art. 789
c.p.c. nessuno dei contendenti ha svolto alcuna censura alla ripartizione effettuata, disponendo che la quota attribuita a sia assegnata alla procedura Controparte_4
esecutiva R.G. 246/2021 mentre la quota di competenza di sia Controparte_5
assegnata al creditore ad ex art. 2825 comma 4 c.c. Controparte_6
Deve procedersi a questo punto a disciplinare le spese del procedimento.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente, non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, atteso che gli atti cui esse si riferiscono sono compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass., sez. VI, 20 ottobre 2015, n. 21184).
Qualora tuttavia il giudizio di divisione sia instaurato ai sensi dell'art. 601 c.p.c. da uno dei creditori, avendo la procedura esecutiva immobiliare dal medesimo promossa ad oggetto non l'intero, ma la sola quota di proprietà dell'esecutato, la disciplina delle spese sopra descritta non trova integrale applicazione, in quanto il creditore procedente non è titolare di un interesse alla divisione analogo a quello di un qualunque condividente, ma agisce al fine di attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito. Ne consegue che nei suoi confronti non possono gravare le spese del giudizio di divisione, che pertanto tornano ad essere regolate in base al principio della soccombenza, con la conseguenza che sarà il condividente esecutato a doverle sopportare, in analogia con quanto previsto per le spese del processo di esecuzione dall'art. 95 c.p.c.
5 Proprio sulla scorta dei principi sopra espressi si è proceduto ad imputare alla massa complessiva da dividere tutte le spese vive sostenute dalle parti in funzione del presente giudizio di divisione.
Con particolare riguardo alla richiesta di liquidazione degli onorari professionali, invece, appare necessario distinguere la posizione del debitore esecutato da quella del comproprietario non esecutato.
In proposito giova ricordare come, secondo la consolidata giurisprudenza delle Corte di
Cassazione, nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte (Cass. 3086/2006); pertanto, le spese dovrebbero essere poste “a carico della massa” e ciascun condividente sarebbe tenuto a rimborsare all'altro una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte dell'altro comunista in proporzione della quota ad esso afferente. Tuttavia, tale principio deve essere coordinato con la natura della divisione endoesecutiva. Il presente giudizio non è stato promosso da uno dei condividenti, ma da un creditore a ciò tenuto in forza dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione che ha sospeso il procedimento esecutivo ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c., ritenendo l'opportunità di dividere il compendio pignorato senza far luogo alla vendita della quota indivisa. In tale ipotesi, dunque, ricorre una parziale deroga rispetto all'orientamento giurisprudenziale in precedenza citato in quanto il creditore procedente non deve essere gravato, neppure parzialmente, delle relative spese, non avendo un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti e non agendo in via surrogatoria del debitore.
Nella specie si torna, pertanto, a fare applicazione del generale principio di soccombenza in quanto nei rapporti fra il condividente-debitore e il creditore appare configurabile una vera e propria soccombenza con le relative conseguenze in merito alle spese di lite, laddove di contro, quanto al rapporto tra il creditore procedente e la condividente non esecutata non sussiste alcun rapporto di credito-debito cui possa
6 conseguire una vera soccombenza né la medesima ha frapposto ostacoli o impedimenti ingiustificati alla prosecuzione del giudizio.
La Suprema Corte di recente, chiamata a pronunciarsi in tema di spese di lite inerenti alla divisione endoesecutiva, ha affermato che nella suddetta ipotesi la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori (procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità considerato, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti un'attività necessaria alla (prosecuzione della) espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato;
pertanto - fermo l'illustrato criterio di ripartizione delle spese di lite tra i condividenti - per la regolamentazione delle spese sopportate dal creditore (ovvero dei plurimi creditori) che partecipi(no) al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024; in tal senso, già Cass. 31/01/2023, n. 2787).
Ciò posto, le spese inerenti agli onorari professionali tra creditore procedente e comproprietario non esecutato devono essere integralmente compensate, fatta eccezione per le spese vive sostenute in funzione del giudizio di divisione e della relativa vendita del bene, già imputate alla massa in sede di formazione del progetto.
Le spese inerenti agli onorari professionali nei rapporti tra la parti che ha introdotto il giudizio di divisione, nella specie il creditore procedente e il debitore esecutato, sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e del relativo deposito di memorie e dello scaglione di riferimento relativo al valore della massa da dividere, applicando gli importi prossimi ai valori minimi.
In proposito la Suprema Corte ha affermato di recente che con il provvedimento che definisce il giudizio di divisione endoesecutiva (sentenza o ordinanza ex art. 789,
7 comma 3, c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato) e la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 24550 del 12/09/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
2738/2023 R.G., così provvede:
dichiara esecutivo il progetto di divisione depositato dal professionista delegato avv.
MA NO e notificato a tutte le parti, autorizzando il professionista all'emissione dei pagamenti sulla scorta delle modalità ivi partitamente indicate;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_4 giudizio in favore di che si liquidano in complessivi euro Controparte_2
4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
C.A. ed IVA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le altre parti.
Così deciso in Ivrea, il 10.12.2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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