Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3833 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. IRRERA SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/11/2024, i coniugi nata a [...] il Parte_1
24/09/1957, e , nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 20/06/1980, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 622, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, in data 21 maggio 1981, la figlia ormai Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati mutuandosi reciproco rispetto;
b) l'abitazione coniugale sita in Villafranca Tirrena, alla Via Fleming 6, comprensiva dell'arredamento, resta assegnata al marito, in quanto la moglie ha trasferito la propria residenza presso altra dimore;
c) il Signor
verserà mensilmente la somma di € 250,00, quale contributo al mantenimento della CP_1
moglie. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT e sarà corrisposto il giorno 5 di ogni mese a mezo bonifico bancario su c.c. avente IBAN e intestato a;
d) i coniugi dichiarano di essere reciprocamente soddisfatti e non Parte_1
avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro. Spese di lite compente”.
All'udienza del 23/04/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite Controparte_1
nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 20/06/1980, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 622, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 24/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.