Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01624/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NZ NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del sindaco in carica, rappresentato difeso dall’avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale:
a) - dell'ordinanza n.42/2020 del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Fasano datata 9.10.2020, notificata il 15.10.2020, recante ingiunzione di demolizione della piscina di pertinenza dell'abitazione di proprietà del ricorrente sita in Fasano, Frazione di Torre Canne, Via "prolungamento di via Leuca" s.n.c. (fg. 125, p.lle 673, 710 e 711), asseritamente realizzata sine titulo;
b) - della relazione prot. n. 34085 del 4.8.2020 del Comando di polizia municipale del Comune di Fasano resa all'esito del sopralluogo effettuato in data 30.7.2020 con cui si sarebbe preso atto, presso l'immobile di proprietà del ricorrente dianzi indicato, della ...realizzazione di una piscina interrata di superficie mq. 46 circa, costruita in assenza di titolo abilitativo…";
c) - di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto e/o consequenziale, allo stato non conosciuto e che ci si riserva di gravare con eventuali motivi aggiunti;
quanto ai motivi aggiunti:
d) del silenzio rigetto formatosi per l’infruttuoso decorso del termine ex art. 36, co. 3, d.p.r. n. 380/2001, sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria prodotta dal ricorrente in data 12.1.2021 relativamente alla realizzazione di una piscina scoperta di pertinenza della propria abitazione sita in Fasano, Frazione di Torre Canne, Via “prolungamento di via Leuca” s.n.c. (fg. 125, p.lle 673, 710 e 711);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fasano (Br);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IC FF e udito il difensore di parte ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza n. 42 del 12 ottobre 2020 il Comune di Fasano ha ordinato al Sig. NZ NA la demolizione del seguente manufatto, accertato a seguito di sopralluogo del 30 luglio 2020 della Polizia Municipale: “ Realizzazione di una piscina interrata di superficie mq 46 circa, costruita in assenza di titolo abilitativo ”, in quanto proprietario dell’area di sedime e responsabile dell’abuso.
L’ordinanza di demolizione è così motivata: “ RILEVATO infatti che le opere in contestazione non risultano autorizzate;
RILEVATO che le stesse rientrano fra gli "Interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3 comma 1 lettera e.5) e sono soggette al regime di cui all'art.31 del D.P.R. 380/2001;
DATO ATTO
- Che il Sig. NA NZ aveva presentato all'U.T.C. in data 10.02.2012 la Pratica Edilizia 77/2012 "Variante in corso d'opera per la realizzazione di piscina privata di pertinenza dell'abitazione", con riferimento al Permesso di Costruire 323/2011;
- Che tale progetto di variante in corso d'opera non ha mai conseguito il relativo titolo abilitativo poiché, fra l'altro, la piscina risulta realizzata per la maggior parte del suo sedime, in area prevista dal P.R.G. vigente quale "Area per i servizi pubblici di quartiere" con simbologia "Parcheggi", regolata dall'art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo P.R.G.
VISTA la comunicazione di fine lavori n.32354 di prot. in data 22.07.2020 da parte del tecnico incaricato,
DATO ATTO, ALTRESI', che nel caso in esame non v'è dunque alcuno spazio per ritenere che il permesso di costruire si sia formato tacitamente, ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 380 del 2001, non potendo avere rilevanza decisiva, a tali fini, il mero decorso del tempo in difetto di un accertamento sulla conformità urbanistica dell'opera ”.
L’ordinanza è stata impugnata dal destinatario con ricorso notificato il 14 dicembre 2020 e depositato in Segreteria il 30 dicembre 2020, affidato a un unico motivo di ricorso.
Nella parte in fatto il ricorrente, in estrema sintesi, deduce che:
a) il titolo autorizzativo per la realizzazione della piscina era stato chiesto con istanza del 10 febbraio 2012 di variante in corso d’opera del permesso di costruire n. 323 del 2011;
b) l’istanza prevedeva che la piscina fosse localizzata in parte sulla p.lla 771, sulla quale il piano regolatore vigente dal 2001 aveva impresso la tipizzazione di “parcheggi pubblici” ex art. 35 delle NTA;
c) seguivano dal Comune due richieste di integrazione, riscontrate dal ricorrente, e una terza del 5 maggio 2014 con cui il Comune chiedeva di produrre richiesta di autorizzazione paesaggistica;
d) a seguito del riscontro del ricorrente e della relativa istruttoria, in data 5 febbraio 2015 il Comune ha rilasciato la autorizzazione paesaggistica n. 19/2015;
e) il ricorrente, non ricevendo altre comunicazioni e ritenendo spirato il termine di cui all’art. 20, comma 6, D.P.R. n. 380/2001 per la formazione del silenzio assenso, ha eseguito l’intervento in conformità alle prescrizioni imposte dalla soprintendenza.
f) nulla è più accaduto fino al sopralluogo della Polizia Municipale e all’adozione del provvedimento impugnato, di cui sopra si è detto.
Il motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 9 D.P.R. n. 380/2001, 9 D.P.R. n. 327/2001 e 35 NTA del PRG del Comune di Fasano, la violazione dell’art. 3 l.n. 241/1990, nonché eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, del difetto di motivazione, della logicità manifesta, del travisamento degli elementi di fatto e di diritto, della contraddittorietà, dello sviamento.
Il ricorrente deduce in diritto che:
a) il silenzio assenso si è formato in quanto il vincolo della destinazione a parcheggio pubblico sulla particella in cui parzialmente ricade la piscina era da intendersi come sostanzialmente espropriativo e non meramente conformativo, sicché era già decaduto al momento della presentazione della istanza di variante al permesso, per inutile decorso del termine di cinque anni fissato dalla legge;
b) l’intervento rientra tra quelli autorizzati dall’art. 9 D.P.R. n. 380/2001 in caso di decadenza di vincoli preordinati all’esproprio, in quanto la piscina ha natura pertinenziale;
c) “ la realizzazione dell’impianto in questione non ha comportato alcuna modifica dell’andamento orografico dei luoghi, lo stesso è completamente interrato e, pertanto, alcun rilievo assume sotto il profilo del carico urbanistico ed edilizio ”; “ la previsione della realizzazione della piscina risulta pienamente compatibile con il regime applicabile all’area ”;
d) l’ordinanza impugnata, laddove presuppone la non compatibilità urbanistica dell’opera sanzionata, è affetta da palese contraddittorietà rispetto al parere favorevole espresso a suo tempo dal Comune;
In data 4 gennaio 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Fasano con memoria di forma.
In data 11 maggio 2021, il ricorrente ha notificato motivi aggiunti, successivamente depositati in data 19 maggio 2021, con i quali ha inoltre impugnato il silenzio rigetto formatosi per l’infruttuoso decorso del termine ex art. 36, co. 3, d.p.r. n. 380/2001, sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria prodotta dal ricorrente in data 12 gennaio 2021, relativamente al medesimo manufatto.
Il ricorrente deduce infatti di aver presentato, per mero tuziorismo e ferma l’impugnazione spesa col ricorso principale, una istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, e che su questa istanza sia maturato il silenzio diniego. Tale silenzio viene impugnato reiterando le censure proposte nel ricorso principale.
In data 26 dicembre 2025, il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 73 del codice del processo amministrativo, con la quale ha perorato le censure già svolte.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto in quanto nel caso di specie risulta effettivamente formatosi il silenzio-assenso.
Pur dovendosi dare atto di un contrasto giurisprudenziale in materia, la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il Collegio ritiene di condividere, ha affermato che:
- “ il silenzio-assenso si forma anche quando l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l'adozione non è conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, e ciò in ragione dell'obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore - rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l'attività al controllo dell'amministrazione -, che viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando la sola possibilità di intervenire in autotutela sull'assetto di interessi formatosi silentemente ” (Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746);
- “ 8.1. Come ha chiarito questo Consiglio di Stato, infatti, il dispositivo tecnico denominato ‘silenzio-assenso' risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l'inerzia ‘equivale' a provvedimento di accoglimento, tale ricostruzione teorica lasciandosi preferire rispetto alla tesi ‘attizia' del silenzio, che appare una fictio non necessaria.
8.2. Siffatta equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell'atto amministrativo, con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge.
8.3. Reputare, invece, che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità: tale trattamento differenziato, per altro, neppure discenderebbe da una scelta legislativa oggettiva, aprioristicamente legata al tipo di materia o di procedimento, bensì opererebbe (in modo del tutto eventuale) in dipendenza del comportamento attivo o inerte della p.a.
8.4. Inoltre, come pure questo Consiglio di Stato ha rilevato, l'impostazione di "convertire" i requisiti di validità della fattispecie ‘silenziosa' in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell'istituto: nessun vantaggio, infatti, avrebbe l'operatore se l'amministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domanda.
8.5. L'obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore - rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l'attività al controllo dell'amministrazione - viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull'assetto di interessi formatosi ‘silenziosamente' (Cons. St., sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746) ” (Consiglio di Stato sez. VII, 09/04/2025, n.3051);
- “ È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2,3,9,41,42 e 97 Cost., la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui consente la formazione del silenzio-assenso anche laddove l'istanza di rilascio del titolo edilizio non fosse stata del tutto conforme alla legge ovvero alla strumentazione urbanistica locale e ciò in quanto l'istituto del silenzio-assenso rappresenta un ampliamento dei confini di libertà dei soggetti privati con correlativo ridimensionamento dei poteri amministrativi che non implica, però, una rinuncia dell'Amministrazione stessa a salvaguardare gli interessi pubblici affidatile, con particolare riguardo a quelli « sensibili » come l'ambiente ed il paesaggio; a tutela di essi e del principio del buon andamento l'Amministrazione conserva, così, efficaci strumenti di intervento e di controllo, come il potere di autotutela, che può essere utilizzato, nel rispetto delle garanzie di legge, per annullare gli atti eventualmente formatisi in contrasto con la disciplina vigente sia legislativa che urbanistica al fine di ripristinare il corretto assetto e il legittimo uso del territorio; anche la questione di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 41 e 42 Cost. deve essere dichiarata manifestamente infondata, non implicando il silenzio-assenso una prevalenza dell'iniziativa privata e delle ragioni della proprietà sulla salvaguardia dei valori paesaggistico-ambientali, quanto piuttosto un equo contemperamento tra la libertà del privato ed il potere dell'Amministrazione di tutelare l'interesse pubblico ” (Consiglio di Stato sez. IV, 26/03/2025, n.2528).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, non assume rilievo se sussistessero o meno i presupposti sostanziali per il rilascio della variante al permesso di costruire n. 323/2011, cioè per la costruzione della piscina nelle particelle individuate.
Il mero decorso del termine previsto dall’art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001, che nel caso di specie è pacifico, ha dato luogo all’accoglimento dell’istanza del ricorrente.
Alla luce di ciò il provvedimento impugnato è effettivamente viziato, come censurato dal ricorrente, laddove motiva che “ tale progetto di variante in corso d’opera non ha mai conseguito il relativo titolo abilitativo ”, non tenendo conto del silenzio-assenso.
Il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, deve essere annullata l’ordinanza di demolizione impugnata.
I motivi aggiunti vanno conseguentemente dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’ottenimento del titolo tramite silenzio-assenso rende superflua la richiesta di permesso di costruire in sanatoria.
Ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 42 del 12 ottobre 2020 del Comune di Fasano;
b) dichiara i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse;
c) compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
IC FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC FF | AN PA |
IL SEGRETARIO