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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/12/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 280/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 280/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.12.1988, ivi residente in [...]n. 5, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Anna Trapanese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...]in Corso Giulio Cesare n. 5, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato David Buscemi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e nei confronti di
(codice fiscale ), n.q. di CP_2 CP_3 C.F._3 curatore speciale del minore nato a [...] il [...]; Persona_1 con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 20.6.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pag. 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 18.1.2022, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio in data 18.6.2009 con , dalla cui unione nasceva il figlio (il CP_1 Per_1
9.9.2009), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
A sostengo della propria domanda, la ricorrente deduceva che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e che, per questa ragione, nel mese di novembre del
2021 aveva lasciato la casa coniugale, trasferendosi presso altra abitazione.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava disporsi l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore in ragione del disinteresse morale e materiale manifestato dal padre, nonché della pendenza dinanzi al Tribunale per i minorenni di Catania di un procedimento, iniziato su ricorso del pubblico ministero minorile, volto a limitare la responsabilità genitoriale dell'ex marito.
Domandava, inoltre, di disporre la regolamentazione dettagliata dell'esercizio del diritto di visita paterno e di prevedere l'obbligo in capo a controparte di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, allegava di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento e, per questa ragione, chiedeva la previsione dell'obbligo in capo al marito - titolare di uno stipendio di circa euro
1.300,00 - di corrisponderle la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento.
All'esito dell'udienza presidenziale del 5.4.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del coniuge resistente, il Presidente in via provvisoria e urgente confermava l'affidamento del figlio minore della coppia ai Servizi sociali del
Comune di Siracusa con collocamento presso la madre, così come già disposto dal Tribunale per i minorenni di Catania con provvedimento dell'8.11.2021; regolamentava l'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti e poneva in capo a CP_1
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di euro 250,00 a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, nominava un curatore speciale per il minore.
Con memoria integrativa del 6.6.2022, la ricorrente insisteva nella richiesta di affidamento esclusivo e domandava di porre in capo al resistente il 75% delle spese straordinarie.
Iniziata la fase di trattazione della causa, con comparsa depositata il 20.2.2023 si costituiva in giudizio l'Avv. , curatrice speciale del minore , la quale CP_3 Persona_1
Pag. 2 di 7 domandava di disporre l'affidamento esclusivo di quest'ultimo alla ricorrente, con collocamento presso l'abitazione materna.
Con comparsa depositata solo il 6.1.2024 si costituiva in giudizio anche , il quale CP_1 contestava le domande avversarie e domandava disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre, e la regolamentazione dell'esercizio del proprio diritto di visita;
inoltre, manifestava la disponibilità a versare la somma mensile di euro 150,00 per il mantenimento del ragazzo, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 9.8.2023 il Tribunale per i minorenni di Catania dichiarava la propria sopravvenuta incompetenza e revocava l'affidamento del minore ai Servizi sociali del
Comune di Siracusa, confermando in via provvisoria il suo collocamento presso la madre.
Quindi, con provvedimento del 12.1.2024, ad integrazione di quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, il giudice istruttore disponeva l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo relazioni del Consultorio familiare Cont dell' di Siracusa e dei Servizi sociali del Comune di Siracusa, e con decreto del
20.6.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., veniva posta in decisione dal giudice istruttore dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. Per quel che riguarda l'affidamento e il collocamento del figlio minore della coppia, bisogna innanzitutto ricordare che, in punto di diritto, a partire dalla Legge di riforma n.
154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
Pag. 3 di 7 In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337-quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli ad opera di uno dei genitori, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole.
Altre pronunce giurisprudenziali (ed idee dottrinarie) hanno optato, con orientamenti non sempre univoci, per l'affido esclusivo in circostanze quali la distanza tra le residenze dei genitori, la volontà di entrambi di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, le difficoltà, anche relazionali, nel rapporto tra uno dei genitori e il minore – dettate spesso da ragioni oggettive estranee alla volontà di entrambi – oppure, ancora, il rifiuto del figlio nei confronti di uno dei due genitori e il forte attaccamento, invece, nei confronti dell'altro.
In ogni caso, sottolinea la giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 27/2017).
Tanto premesso, nel caso in esame la condotta tenuta dal resistente giustifica una deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso perché è indicativa di una grave inidoneità genitoriale rispetto all'assolvimento dei compiti di cura, accudimento ed educazione della prole minorenne.
In punto va osservato che si è tardivamente costituito in giudizio, a ridosso della CP_1 sua conclusione, rimanendo per buona parte contumace, con ciò mostrando un certo disinteresse, soprattutto rispetto alla posizione del figlio minore, e le relazioni dei Servizi sociali e del Consultorio familiare confermano questa conclusione.
Rispetto alla iniziale condotta collaborativa, evidenziata nella relazione depositata il
4.11.2022 (“Il sig. ha assunto un atteggiamento collaborativo, presentandosi CP_1 puntualmente agli appuntamenti e dichiarandosi disponibili a rispondere alle richieste degli operatori;
ha cercato di presentarsi nel modo migliore, sia attraverso una definizione di sé,
Pag. 4 di 7 che ha escluso anche il minimo accenno ai propri limiti o responsabilità rispetto al deterioramento del rapporto coniugale, sia attraverso alcune risposte al test che hanno compromesso la validità del questionario somministrato, il CUIDA, (facendo innalzare, come si è detto, la scala della desiderabilità sociale), il resistente ha iniziato a manifestare segni di insofferenza per l'attività svolta dagli operatori, ai quali, rispondendo in modo seccato e sgarbato, ha via via dimostrato di non voler partecipare al percorso terapeutico prescritto dal Tribunale (v. relazione di aggiornamento del consultorio familiare depositata il 7.12.2022 “contattato telefonicamente… il signor ha risposto in modo molto seccato CP_1
e sgarbato di non avere alcuna intenzione e necessità di partecipare al percorso prescritto.
Si è proposto al signor di risentirci per avere conferma della sua intenzione ma la CP_1 proposta è stata fortemente e decisamente rifiutata. Ad oggi non si registra alcuna richiesta da parte sua che indichi il cambiamento nella sua decisione”; nello stesso senso la relazione dei Servizi sociali depositata l'1.3.2023).
La condotta denotante la scarsa consapevolezza dell'importanza dell'assunzione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale trova, altresì, conferma nel contenuto della relazione Cont redatta dalla psicologa della il 4.11.2022 (“Vengono negati sia sentimenti di gelosia verso la moglie, che ogni forma di violenza da parte sua (con ribaltamento di tali accuse sulla signora . In generale, viene più volte fatto riferimento alle responsabilità Pt_1 esclusive della signora rispetto al conflitto di coppia. Viene minimizzato anche l'impatto sul figlio dei litigi ai quali il minore assisteva. La tendenza alla sospettosità, quella a manipolare la narrazione delle vicende coniugali per far emergere un'immagine virtuosa di sé, la difficoltà nell'accettare la separazione dalla moglie, rappresentano elementi di criticità rispetto allo svolgimento del ruolo genitoriale. Appare opportuno alla scrivente che il sig. sia preso in carico da un servizio specialistico per effettuare un percorso CP_1 psicoterapeutico, con la finalità di aiutarlo a superare gli atteggiamenti difensivi che sono stati evidenziati (negazione delle proprie responsabilità, presentazione idealizzata di sé), e ad accettare la conclusione del rapporto con la moglie, evitando possibili triangolazioni del figlio nelle dinamiche della coppia genitoriale, con le prevedibili conseguenze negative sullo sviluppo psicologico del minore”).
Senza recesso dalle superiori considerazioni, di per sé sufficienti a confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, non può sottacersi che – a fronte delle accuse CP_1 mossegli dalla moglie in relazione ad una condizione di tossicodipendenza e di abuso da sostanze alcoliche – ha volontariamente scelto di non presentarsi al Sert e di non sottoporsi
Pag. 5 di 7 agli accertamenti tossicologici indispensabili per verificare la veridicità o meno delle deduzioni avversarie.
Ancora, significativa del disinteresse morale ed affettiva mostrato nei confronti del figlio minore, appare la relazione del DSM dell'ASP di Siracusa (depositata il 22.3.2023), dalla quale emerge che il resistente, pur mantenendo contatti telefonici con il figlio, lo incontra sporadicamente, tanto che vive la presenza del padre come marginale e limitata, a Per_1 differenza del solido rapporto che, invece, ha istaurato con la madre nel corso degli anni
(“Rispetto alla figura paterna, mantiene un contatto telefonico costante con incontri Per_1 sporadici e riferisce che a cercarlo è prevalentemente il genitore, ma sostiene di avere poco tempo per incontrarlo perché impegnato nelle attività scolastiche ed extrascolastiche.
Sembra che il minore, pur manifestando un'affettività positiva nei confronti della figura paterna, la viva come presenza marginale è limitata. Il rapporto con la madre appare affettivamente solido e caratterizzato da una presenza forte della genitrice che appare molto focalizzata sulle necessità del figlio e sulla sua protezione;
dal colloquio con la madre emerge che il minore inizia ad esprimere i suoi fisiologici bisogni di autonomia che generano una certa conflittualità nel rapporto madre-figlio”).
Per tutto quanto sopra esposto, va confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima, così come già disposto dal giudizio istruttore nel corso del giudizio.
Dovendo garantirsi il diritto del figlio a mantenere contatti anche con il genitore non collocatario, va disposto che il resistente potrà incontrare e tenere con sé secondo Per_1 liberi accordi con lo stesso, anche in ragione dell'età del ragazzo.
Per quel che riguarda la misura del mantenimento, posto il dovere di ogni genitore di contribuire economicamente al soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie della prole in proporzione alle proprie risorse, non essendo emersi nuovi elementi reddituali rispetto a quelli già valutati in sede presidenziale, si stima equo e proporzionato confermare l'importo di euro 250,0, oltre rivalutazione annuale Istat, che dovrà versare alla CP_1 moglie, entro giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del figlio.
Il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione si richiama il
Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Siracusa, pubblicato il 30.1.2020.
5. Sulla richiesta di versamento di un contributo economico a titolo di mantenimento chiesto dalla ricorrente, osserva preliminarmente il Collegio che in punto di diritto l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la
Pag. 6 di 7 separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In tema di assegno di mantenimento per il coniuge la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale tra i coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, che attraversa una fase patologica ma non cessa.
Di conseguenza, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ. n. 5605/2020 e Cass. Civ. n.
12196/2017). Ciò perché con la separazione vengono meno soltanto gli obblighi reciproci di natura personale (fedeltà, coabitazione, collaborazione), rimanendo inalterato il dovere di assistenza materiale.
Orbene, nel caso a mani non è emersa la sussistenza di una sproporzione reddituale tra le parti.
Invero, diversamente da quanto allegato nel ricorso introduttivo, è la stessa richiedente ad avere dichiarato in sede di udienza presidenziale di lavorare da tre anni in un bed and breakfast, con le mansioni di governante, e di guadagnare all'incirca 1.000 euro al mese.
In sede conclusionale, la ha poi affermato di avere sempre svolto lavori saltuari e di Pt_1 percepire una retribuzione di euro 650,00 lavorando come addetta alle pulizie con contratto a tempo determinato.
Tenuto conto dell'assenza di un effettivo squilibrio economico tra le parti, della piena capacità lavorativa della dell'esperienza professionale maturata e della sua giovane Pt_1 età, non si ravvisano i presupposti per riconoscerle il diritto di ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge.
6. Alla luce della soccombenza reciproca e dell'andamento del procedimento, sussistono ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 280/2022 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
Pag. 7 di 7 dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima; regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – la somma CP_1 di euro 250,00 in favore di , a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_2 figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Pag. 8 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 280/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.12.1988, ivi residente in [...]n. 5, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Anna Trapanese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente a [...]in Corso Giulio Cesare n. 5, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato David Buscemi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e nei confronti di
(codice fiscale ), n.q. di CP_2 CP_3 C.F._3 curatore speciale del minore nato a [...] il [...]; Persona_1 con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con decreto del 20.6.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Pag. 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato il 18.1.2022, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio in data 18.6.2009 con , dalla cui unione nasceva il figlio (il CP_1 Per_1
9.9.2009), chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
A sostengo della propria domanda, la ricorrente deduceva che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e che, per questa ragione, nel mese di novembre del
2021 aveva lasciato la casa coniugale, trasferendosi presso altra abitazione.
In ordine alle ulteriori statuizioni, domandava disporsi l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore in ragione del disinteresse morale e materiale manifestato dal padre, nonché della pendenza dinanzi al Tribunale per i minorenni di Catania di un procedimento, iniziato su ricorso del pubblico ministero minorile, volto a limitare la responsabilità genitoriale dell'ex marito.
Domandava, inoltre, di disporre la regolamentazione dettagliata dell'esercizio del diritto di visita paterno e di prevedere l'obbligo in capo a controparte di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, allegava di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento e, per questa ragione, chiedeva la previsione dell'obbligo in capo al marito - titolare di uno stipendio di circa euro
1.300,00 - di corrisponderle la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento.
All'esito dell'udienza presidenziale del 5.4.2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del coniuge resistente, il Presidente in via provvisoria e urgente confermava l'affidamento del figlio minore della coppia ai Servizi sociali del
Comune di Siracusa con collocamento presso la madre, così come già disposto dal Tribunale per i minorenni di Catania con provvedimento dell'8.11.2021; regolamentava l'esercizio del diritto di visita paterno secondo liberi accordi tra le parti e poneva in capo a CP_1
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di euro 250,00 a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, nominava un curatore speciale per il minore.
Con memoria integrativa del 6.6.2022, la ricorrente insisteva nella richiesta di affidamento esclusivo e domandava di porre in capo al resistente il 75% delle spese straordinarie.
Iniziata la fase di trattazione della causa, con comparsa depositata il 20.2.2023 si costituiva in giudizio l'Avv. , curatrice speciale del minore , la quale CP_3 Persona_1
Pag. 2 di 7 domandava di disporre l'affidamento esclusivo di quest'ultimo alla ricorrente, con collocamento presso l'abitazione materna.
Con comparsa depositata solo il 6.1.2024 si costituiva in giudizio anche , il quale CP_1 contestava le domande avversarie e domandava disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione della madre, e la regolamentazione dell'esercizio del proprio diritto di visita;
inoltre, manifestava la disponibilità a versare la somma mensile di euro 150,00 per il mantenimento del ragazzo, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 9.8.2023 il Tribunale per i minorenni di Catania dichiarava la propria sopravvenuta incompetenza e revocava l'affidamento del minore ai Servizi sociali del
Comune di Siracusa, confermando in via provvisoria il suo collocamento presso la madre.
Quindi, con provvedimento del 12.1.2024, ad integrazione di quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, il giudice istruttore disponeva l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo relazioni del Consultorio familiare Cont dell' di Siracusa e dei Servizi sociali del Comune di Siracusa, e con decreto del
20.6.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., veniva posta in decisione dal giudice istruttore dinanzi al Collegio, sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze e la concorde volontà esposta dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
3. Per quel che riguarda l'affidamento e il collocamento del figlio minore della coppia, bisogna innanzitutto ricordare che, in punto di diritto, a partire dalla Legge di riforma n.
154/2006, ed oggi secondo il disposto dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., il giudice della crisi familiare è chiamato a valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli debbano essere affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore ed, altresì, fissando la misura ed il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire alla loro cura, mantenimento, istruzione ed educazione.
Pag. 3 di 7 In altre parole, l'affidamento condiviso costituisce il criterio preferenziale dell'affidamento dei minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337-quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
Giova all'uopo osservare come, in giurisprudenza, i motivi ostativi all'affidamento condiviso sono stati individuati, di volta in volta, nelle violenze e maltrattamenti posti in essere sui figli ad opera di uno dei genitori, nello stato di detenzione di uno dei due genitori oppure in situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo o di patologie psichiche di un genitore o, ancora, nella violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole.
Altre pronunce giurisprudenziali (ed idee dottrinarie) hanno optato, con orientamenti non sempre univoci, per l'affido esclusivo in circostanze quali la distanza tra le residenze dei genitori, la volontà di entrambi di disporre l'affidamento esclusivo del figlio, le difficoltà, anche relazionali, nel rapporto tra uno dei genitori e il minore – dettate spesso da ragioni oggettive estranee alla volontà di entrambi – oppure, ancora, il rifiuto del figlio nei confronti di uno dei due genitori e il forte attaccamento, invece, nei confronti dell'altro.
In ogni caso, sottolinea la giurisprudenza di legittimità, “la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 27/2017).
Tanto premesso, nel caso in esame la condotta tenuta dal resistente giustifica una deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso perché è indicativa di una grave inidoneità genitoriale rispetto all'assolvimento dei compiti di cura, accudimento ed educazione della prole minorenne.
In punto va osservato che si è tardivamente costituito in giudizio, a ridosso della CP_1 sua conclusione, rimanendo per buona parte contumace, con ciò mostrando un certo disinteresse, soprattutto rispetto alla posizione del figlio minore, e le relazioni dei Servizi sociali e del Consultorio familiare confermano questa conclusione.
Rispetto alla iniziale condotta collaborativa, evidenziata nella relazione depositata il
4.11.2022 (“Il sig. ha assunto un atteggiamento collaborativo, presentandosi CP_1 puntualmente agli appuntamenti e dichiarandosi disponibili a rispondere alle richieste degli operatori;
ha cercato di presentarsi nel modo migliore, sia attraverso una definizione di sé,
Pag. 4 di 7 che ha escluso anche il minimo accenno ai propri limiti o responsabilità rispetto al deterioramento del rapporto coniugale, sia attraverso alcune risposte al test che hanno compromesso la validità del questionario somministrato, il CUIDA, (facendo innalzare, come si è detto, la scala della desiderabilità sociale), il resistente ha iniziato a manifestare segni di insofferenza per l'attività svolta dagli operatori, ai quali, rispondendo in modo seccato e sgarbato, ha via via dimostrato di non voler partecipare al percorso terapeutico prescritto dal Tribunale (v. relazione di aggiornamento del consultorio familiare depositata il 7.12.2022 “contattato telefonicamente… il signor ha risposto in modo molto seccato CP_1
e sgarbato di non avere alcuna intenzione e necessità di partecipare al percorso prescritto.
Si è proposto al signor di risentirci per avere conferma della sua intenzione ma la CP_1 proposta è stata fortemente e decisamente rifiutata. Ad oggi non si registra alcuna richiesta da parte sua che indichi il cambiamento nella sua decisione”; nello stesso senso la relazione dei Servizi sociali depositata l'1.3.2023).
La condotta denotante la scarsa consapevolezza dell'importanza dell'assunzione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale trova, altresì, conferma nel contenuto della relazione Cont redatta dalla psicologa della il 4.11.2022 (“Vengono negati sia sentimenti di gelosia verso la moglie, che ogni forma di violenza da parte sua (con ribaltamento di tali accuse sulla signora . In generale, viene più volte fatto riferimento alle responsabilità Pt_1 esclusive della signora rispetto al conflitto di coppia. Viene minimizzato anche l'impatto sul figlio dei litigi ai quali il minore assisteva. La tendenza alla sospettosità, quella a manipolare la narrazione delle vicende coniugali per far emergere un'immagine virtuosa di sé, la difficoltà nell'accettare la separazione dalla moglie, rappresentano elementi di criticità rispetto allo svolgimento del ruolo genitoriale. Appare opportuno alla scrivente che il sig. sia preso in carico da un servizio specialistico per effettuare un percorso CP_1 psicoterapeutico, con la finalità di aiutarlo a superare gli atteggiamenti difensivi che sono stati evidenziati (negazione delle proprie responsabilità, presentazione idealizzata di sé), e ad accettare la conclusione del rapporto con la moglie, evitando possibili triangolazioni del figlio nelle dinamiche della coppia genitoriale, con le prevedibili conseguenze negative sullo sviluppo psicologico del minore”).
Senza recesso dalle superiori considerazioni, di per sé sufficienti a confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, non può sottacersi che – a fronte delle accuse CP_1 mossegli dalla moglie in relazione ad una condizione di tossicodipendenza e di abuso da sostanze alcoliche – ha volontariamente scelto di non presentarsi al Sert e di non sottoporsi
Pag. 5 di 7 agli accertamenti tossicologici indispensabili per verificare la veridicità o meno delle deduzioni avversarie.
Ancora, significativa del disinteresse morale ed affettiva mostrato nei confronti del figlio minore, appare la relazione del DSM dell'ASP di Siracusa (depositata il 22.3.2023), dalla quale emerge che il resistente, pur mantenendo contatti telefonici con il figlio, lo incontra sporadicamente, tanto che vive la presenza del padre come marginale e limitata, a Per_1 differenza del solido rapporto che, invece, ha istaurato con la madre nel corso degli anni
(“Rispetto alla figura paterna, mantiene un contatto telefonico costante con incontri Per_1 sporadici e riferisce che a cercarlo è prevalentemente il genitore, ma sostiene di avere poco tempo per incontrarlo perché impegnato nelle attività scolastiche ed extrascolastiche.
Sembra che il minore, pur manifestando un'affettività positiva nei confronti della figura paterna, la viva come presenza marginale è limitata. Il rapporto con la madre appare affettivamente solido e caratterizzato da una presenza forte della genitrice che appare molto focalizzata sulle necessità del figlio e sulla sua protezione;
dal colloquio con la madre emerge che il minore inizia ad esprimere i suoi fisiologici bisogni di autonomia che generano una certa conflittualità nel rapporto madre-figlio”).
Per tutto quanto sopra esposto, va confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima, così come già disposto dal giudizio istruttore nel corso del giudizio.
Dovendo garantirsi il diritto del figlio a mantenere contatti anche con il genitore non collocatario, va disposto che il resistente potrà incontrare e tenere con sé secondo Per_1 liberi accordi con lo stesso, anche in ragione dell'età del ragazzo.
Per quel che riguarda la misura del mantenimento, posto il dovere di ogni genitore di contribuire economicamente al soddisfacimento delle esigenze ordinarie e straordinarie della prole in proporzione alle proprie risorse, non essendo emersi nuovi elementi reddituali rispetto a quelli già valutati in sede presidenziale, si stima equo e proporzionato confermare l'importo di euro 250,0, oltre rivalutazione annuale Istat, che dovrà versare alla CP_1 moglie, entro giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del figlio.
Il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione si richiama il
Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Siracusa, pubblicato il 30.1.2020.
5. Sulla richiesta di versamento di un contributo economico a titolo di mantenimento chiesto dalla ricorrente, osserva preliminarmente il Collegio che in punto di diritto l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la
Pag. 6 di 7 separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In tema di assegno di mantenimento per il coniuge la consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale tra i coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale, che attraversa una fase patologica ma non cessa.
Di conseguenza, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ. n. 5605/2020 e Cass. Civ. n.
12196/2017). Ciò perché con la separazione vengono meno soltanto gli obblighi reciproci di natura personale (fedeltà, coabitazione, collaborazione), rimanendo inalterato il dovere di assistenza materiale.
Orbene, nel caso a mani non è emersa la sussistenza di una sproporzione reddituale tra le parti.
Invero, diversamente da quanto allegato nel ricorso introduttivo, è la stessa richiedente ad avere dichiarato in sede di udienza presidenziale di lavorare da tre anni in un bed and breakfast, con le mansioni di governante, e di guadagnare all'incirca 1.000 euro al mese.
In sede conclusionale, la ha poi affermato di avere sempre svolto lavori saltuari e di Pt_1 percepire una retribuzione di euro 650,00 lavorando come addetta alle pulizie con contratto a tempo determinato.
Tenuto conto dell'assenza di un effettivo squilibrio economico tra le parti, della piena capacità lavorativa della dell'esperienza professionale maturata e della sua giovane Pt_1 età, non si ravvisano i presupposti per riconoscerle il diritto di ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge.
6. Alla luce della soccombenza reciproca e dell'andamento del procedimento, sussistono ragioni per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 280/2022 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
Pag. 7 di 7 dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima; regolamenta l'esercizio del diritto di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – la somma CP_1 di euro 250,00 in favore di , a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_2 figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 27.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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