Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00743/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS--OMISSIS-, e -OMISSIS- -OMISSIS-, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Failla, Miria Del Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Istituto Comprensivo Guicciardini, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del documento di valutazione anno scolastico 2023/2024 classe -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Guicciardini di Firenze con cui l’alunno -OMISSIS--OMISSIS- non è stato ammesso alla classe successiva,
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare del verbale di scrutinio finale del -OMISSIS- del Consiglio di Classe della Classe -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo Guicciardini;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. AR GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che in data 2 marzo 2026 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso debitamente notificato, istando per la compensazione delle spese di giudizio;
Considerato che al Collegio non residua che dichiarare l’estinzione del giudizio, a spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR GI, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.