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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 21/01/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RUTA GAETANO, OR
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2898/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Ticino 26 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1114/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503CN02022/2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2707/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1114/2024 del 19.9.2023 (depositata il 12.3.2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione 17, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento nr. T9503CN02022/22 relativo ad IRES, IVA ed IRAP per il 2022, emesso dalla Agenzia delle Entrate -
Direzione provinciale Monza e Brianza, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
L'accertamento trae origine da un precedente rilievo eseguito dalla Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Como, relativo a Società_1 S.r.l., società rivelatasi una cartiera che nell'esercizio in oggetto aveva emesso fatture nei confronti di Resistente_1 S.r.l. per un ammontare complessivo imponibile pari ad euro 43 mila. L'orignaria contestazione qualificava le fatture come oggettivamente inesistenti, recuperando così a tassazione IRES ed IRAP e negando la detraibilità dell'IVA. Risulta peraltro che nella fase successiva alla notifica dell'avviso di accertamento ed ancora in sede di giudizio di primo grado l'Ufficio rettificava l'originaria impostazione qualificando le fatture come soggettivamente inesistenti e circoscrivendo in tal modo il rilievo ai soli fini della indetraibilità dell'IVA.
In assenza di adesione si instaurava il giudizio che si concludeva con l'accoglimento del ricorso, sul rilievo che vi sarebbe prova "che le prestazioni sono state date". Avverso tale sentenza proponeva appello l'Ufficio, mentre si costituiva in giudizio la Resistente_1 s.r.l. chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere respinto.
Le ragioni della impugnazione ruotano intorno ad una non corretta applicazione da parte del giudice di primo grado delle disposizioni sul riparto dell'onere della prova;
una volta provata la natura di cartiera in capo a Società_1 S.r.l., vi sarebbe secondo l'Ufficio una carente dimostrazione della effettività delle prestazioni da parte di questo soggetto, sì da escludere l'esistenza delle prestazioni almeno sul piano soggettivo. E questo tenendo conto di una linea interpretativa della Cassazione fondata su indici di riconoscibilità della interposizione che non si spingono sino alla prova di una compartecipazione nella frode
(secondo lo schema progressivo conoscibilità / conoscenza).
La parte resistente obietta di avere attivato tutti i necessari meccanismi di controllo e che in presenza di prestazioni realmente eseguite null'altro poteva essere preteso a suo carico.
Le considerazioni del contribuente sono condivisibili. Si è in presenza di un accertamento incentrato su un rilievo che investe una società diversa da quella oggetto del presente giudizio;
in sè tale modo di procedere è certamente legittimo, se non fosse che l'accertamento a carico di Resistente_1 S.r.l. risulta di fatto privo di adeguato bilanciamento rispetto ad elementi di prova di segno contrario, che pure sono stati offerti dalla parte. Avere medio tempore declinato l'illecito in termini di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non elimina la mancanza, di fondo, di adeguata ponderazione sulla natura del rapporto intercorso tra le due società. Soprattutto non aggiunge nulla sul piano della "conoscibilità" della interposizione della
Società_1 S.r.l., cui l'Ufficio perviene alla fine in via di mera ipotesi, traendo convincimento esclusivamente dalla natura della società che ha emesso le fatture e astraendo dallo sviluppo del rapporto tra le parti (al più, denunciando la genericità delle fatture, ma omettendo di bilanciare adeguatamente gli elementi a fondamento di un giudizio su base presuntiva).
La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite, limitatamente al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese di lite.
Il Presidente Il giudice relatore
AN OC NO TA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
RUTA GAETANO, OR
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2898/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza - Via Ticino 26 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1114/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9503CN02022/2022 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2707/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1114/2024 del 19.9.2023 (depositata il 12.3.2024) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione 17, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento nr. T9503CN02022/22 relativo ad IRES, IVA ed IRAP per il 2022, emesso dalla Agenzia delle Entrate -
Direzione provinciale Monza e Brianza, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
L'accertamento trae origine da un precedente rilievo eseguito dalla Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Como, relativo a Società_1 S.r.l., società rivelatasi una cartiera che nell'esercizio in oggetto aveva emesso fatture nei confronti di Resistente_1 S.r.l. per un ammontare complessivo imponibile pari ad euro 43 mila. L'orignaria contestazione qualificava le fatture come oggettivamente inesistenti, recuperando così a tassazione IRES ed IRAP e negando la detraibilità dell'IVA. Risulta peraltro che nella fase successiva alla notifica dell'avviso di accertamento ed ancora in sede di giudizio di primo grado l'Ufficio rettificava l'originaria impostazione qualificando le fatture come soggettivamente inesistenti e circoscrivendo in tal modo il rilievo ai soli fini della indetraibilità dell'IVA.
In assenza di adesione si instaurava il giudizio che si concludeva con l'accoglimento del ricorso, sul rilievo che vi sarebbe prova "che le prestazioni sono state date". Avverso tale sentenza proponeva appello l'Ufficio, mentre si costituiva in giudizio la Resistente_1 s.r.l. chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere respinto.
Le ragioni della impugnazione ruotano intorno ad una non corretta applicazione da parte del giudice di primo grado delle disposizioni sul riparto dell'onere della prova;
una volta provata la natura di cartiera in capo a Società_1 S.r.l., vi sarebbe secondo l'Ufficio una carente dimostrazione della effettività delle prestazioni da parte di questo soggetto, sì da escludere l'esistenza delle prestazioni almeno sul piano soggettivo. E questo tenendo conto di una linea interpretativa della Cassazione fondata su indici di riconoscibilità della interposizione che non si spingono sino alla prova di una compartecipazione nella frode
(secondo lo schema progressivo conoscibilità / conoscenza).
La parte resistente obietta di avere attivato tutti i necessari meccanismi di controllo e che in presenza di prestazioni realmente eseguite null'altro poteva essere preteso a suo carico.
Le considerazioni del contribuente sono condivisibili. Si è in presenza di un accertamento incentrato su un rilievo che investe una società diversa da quella oggetto del presente giudizio;
in sè tale modo di procedere è certamente legittimo, se non fosse che l'accertamento a carico di Resistente_1 S.r.l. risulta di fatto privo di adeguato bilanciamento rispetto ad elementi di prova di segno contrario, che pure sono stati offerti dalla parte. Avere medio tempore declinato l'illecito in termini di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non elimina la mancanza, di fondo, di adeguata ponderazione sulla natura del rapporto intercorso tra le due società. Soprattutto non aggiunge nulla sul piano della "conoscibilità" della interposizione della
Società_1 S.r.l., cui l'Ufficio perviene alla fine in via di mera ipotesi, traendo convincimento esclusivamente dalla natura della società che ha emesso le fatture e astraendo dallo sviluppo del rapporto tra le parti (al più, denunciando la genericità delle fatture, ma omettendo di bilanciare adeguatamente gli elementi a fondamento di un giudizio su base presuntiva).
La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite, limitatamente al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese di lite.
Il Presidente Il giudice relatore
AN OC NO TA