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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RAINERI CARLA ROMANA, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3921/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 14_05_2025_257652_U IMU 2019
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 14_05_2025_257652_U IMU 2020
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 14_05_2025_257652_U IMU 2021
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 14_05_2025_257652_U IMU 2022
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 14_05_2025_257652_U IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto gli avvisi di accertamento esecutivi nn. T3 21058, 12991, 7260, 5637, 2620, notificati in data 8 e 10 ottobre 2024 - per le annualità dal 2019 al 2023 - emessi per contestare l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'IMU in relazione all'immobile di proprietà di parte ricorrente sito in
Indirizzo_1 e - solo per l'annualità 2019 - anche relativamente all'immobile sito in Indirizzo_2.
Al ricevimento dei suddetti avvisi, Parte ricorrente proponeva istanza in autotutela rappresentando di essere un Ente del terzo settore regolarmente iscritta nel RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore) e per tale motivo meritevole dell'esenzione IMU prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett.
i) successivamente confermata dalla Legge 160/2019 art. comma 759 lettera g) che riconosce agli enti non commerciali il diritto all'esenzione IMU per le attività svolte con modalità non commerciali.
Il Comune di Milano notificava, in data 15/05/2025 (doc. 4), provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela presentata dalla parte, motivandone le ragioni.
Contro tale ultimo provvedimento la parte ha proposto l'odierno ricorso riproponendo le ragioni poste a fondamento della pretesa esenzione.
Parte resistente si è costituita in giudizio eccependo in via pregiudiziale la inammissibilita' del ricorso per decorrenza del termine previsto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992.
Ha, comunque, svolto difese anche nel merito.
All'esito della trattazione del ricorso all'udienza all'uopo fissata, la Corte ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare alla disamina del ricorso in oggetto è la delibazione della eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 21, comma 1, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui stabilisce,
a pena d'inammissibilità, che il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso uno degli atti elencati dall'articolo 19 deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo.
La notifica del provvedimento di rigetto all'istanza in autotutela si è perfezionata in data 15 maggio 2025
(doc. 4) e, pertanto, Parte ricorrente avrebbe dovuto notificare il proprio ricorso all'Ente entro la data del 14 luglio 2025.
L'impugnazione è stata, invece, notificata al Comune di Milano solo in data 21 luglio 2025 (doc. 5 di parte resistente) e, dunque, quando il termine era già scaduto.
Sulla perentorietà del termine decadenziale si cfr. Cass. civ., sez. trib., sent. 30 luglio 2002, n. 11222; Cass. civ., sez. I., sent. 1° settembre 1999, n. 9206; Cass. civ., sez., I, sent. 27 febbraio 1996, n. 1532.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate nella misura di €500,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi 500,00.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RAINERI CARLA ROMANA, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3921/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 14_05_2025_257652_U IMU 2019
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 14_05_2025_257652_U IMU 2020
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 14_05_2025_257652_U IMU 2021
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 14_05_2025_257652_U IMU 2022
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 14_05_2025_257652_U IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 164/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto gli avvisi di accertamento esecutivi nn. T3 21058, 12991, 7260, 5637, 2620, notificati in data 8 e 10 ottobre 2024 - per le annualità dal 2019 al 2023 - emessi per contestare l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell'IMU in relazione all'immobile di proprietà di parte ricorrente sito in
Indirizzo_1 e - solo per l'annualità 2019 - anche relativamente all'immobile sito in Indirizzo_2.
Al ricevimento dei suddetti avvisi, Parte ricorrente proponeva istanza in autotutela rappresentando di essere un Ente del terzo settore regolarmente iscritta nel RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore) e per tale motivo meritevole dell'esenzione IMU prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett.
i) successivamente confermata dalla Legge 160/2019 art. comma 759 lettera g) che riconosce agli enti non commerciali il diritto all'esenzione IMU per le attività svolte con modalità non commerciali.
Il Comune di Milano notificava, in data 15/05/2025 (doc. 4), provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela presentata dalla parte, motivandone le ragioni.
Contro tale ultimo provvedimento la parte ha proposto l'odierno ricorso riproponendo le ragioni poste a fondamento della pretesa esenzione.
Parte resistente si è costituita in giudizio eccependo in via pregiudiziale la inammissibilita' del ricorso per decorrenza del termine previsto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992.
Ha, comunque, svolto difese anche nel merito.
All'esito della trattazione del ricorso all'udienza all'uopo fissata, la Corte ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare alla disamina del ricorso in oggetto è la delibazione della eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 21, comma 1, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui stabilisce,
a pena d'inammissibilità, che il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avverso uno degli atti elencati dall'articolo 19 deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo.
La notifica del provvedimento di rigetto all'istanza in autotutela si è perfezionata in data 15 maggio 2025
(doc. 4) e, pertanto, Parte ricorrente avrebbe dovuto notificare il proprio ricorso all'Ente entro la data del 14 luglio 2025.
L'impugnazione è stata, invece, notificata al Comune di Milano solo in data 21 luglio 2025 (doc. 5 di parte resistente) e, dunque, quando il termine era già scaduto.
Sulla perentorietà del termine decadenziale si cfr. Cass. civ., sez. trib., sent. 30 luglio 2002, n. 11222; Cass. civ., sez. I., sent. 1° settembre 1999, n. 9206; Cass. civ., sez., I, sent. 27 febbraio 1996, n. 1532.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate nella misura di €500,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi 500,00.