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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10019/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 23/02/1974), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI MURO DONATELLA;
(ON NTGE (FG), 09/06/1968), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. STEFANO ROSARIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 20/07/2002 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
alle seguenti condizioni ordinando al Comune di Monte Parte_1
Sant'Angelo (FG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si scioglierà
a far data, ai sensi dell'art. 127 ter 5 comma cpc, da quella di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
2. la casa coniugale di Roma, Via delle Quattro Fontane 33, di esclusiva proprietà della moglie, rimarrà assegnata a quest'ultima, il marito se ne è già allontanato avendo prelevato tutti i propri effetti personali;
3. il figlio resta affidato congiuntamente alla madre e al padre Per_1
e collocato in via prevalente presso la madre;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio durante la settimana, da concordare di volta in volta con la madre, compatibilmente con gli impegni del figlio, prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo a casa entro le ore 19:30;
5. il padre potrà, altresì, vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dalle 10:00 del sabato sino alle 19:30 della domenica, orario in cui verrà riaccompagnato a casa;
il figlio passerà la vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre;
il 31 dicembre e 1 gennaio alternati;
il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre;
15
giorni durante il periodo estivo, una settimana a luglio e una ad agosto, con ciascun genitore da concordare preventivamente entro il mese di maggio;
tutte le altre festività con il padre o con la madre ad anni alterni.
6. il padre verserà alla madre un contributo mensile per il mantenimento del figlio di Euro 500,00, da versare entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di agosto 2025, e rivalutabili secondo l'indice ISTAT. Gli
assegni familiari saranno percepiti dalla moglie. Il marito contribuirà,
altresì, al 50% degli importi previsti per le spese straordinarie, in materia di salute, scuola, sport e attività ludiche e altro, secondo quanto previsto nel
Protocollo d'intesa del Tribunale Civile di Roma, da concordare preventivamente tra i coniugi fatti salvi quelli dettati da urgenza improcrastinabile;
7. I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10019/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 23/02/1974) e Parte_1 Controparte_1
(ON NTGE (FG), 09/06/1968) relativamente al matrimonio contratto in Monte Sant'Angelo (FG) in data 20/07/2002, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monte Sant'Angelo (FG) al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10019/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 23/02/1974), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI MURO DONATELLA;
(ON NTGE (FG), 09/06/1968), Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. STEFANO ROSARIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 20/07/2002 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
alle seguenti condizioni ordinando al Comune di Monte Parte_1
Sant'Angelo (FG) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si scioglierà
a far data, ai sensi dell'art. 127 ter 5 comma cpc, da quella di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi economicamente;
2. la casa coniugale di Roma, Via delle Quattro Fontane 33, di esclusiva proprietà della moglie, rimarrà assegnata a quest'ultima, il marito se ne è già allontanato avendo prelevato tutti i propri effetti personali;
3. il figlio resta affidato congiuntamente alla madre e al padre Per_1
e collocato in via prevalente presso la madre;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio durante la settimana, da concordare di volta in volta con la madre, compatibilmente con gli impegni del figlio, prelevandolo da scuola e riaccompagnandolo a casa entro le ore 19:30;
5. il padre potrà, altresì, vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dalle 10:00 del sabato sino alle 19:30 della domenica, orario in cui verrà riaccompagnato a casa;
il figlio passerà la vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre;
il 31 dicembre e 1 gennaio alternati;
il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre;
15
giorni durante il periodo estivo, una settimana a luglio e una ad agosto, con ciascun genitore da concordare preventivamente entro il mese di maggio;
tutte le altre festività con il padre o con la madre ad anni alterni.
6. il padre verserà alla madre un contributo mensile per il mantenimento del figlio di Euro 500,00, da versare entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di agosto 2025, e rivalutabili secondo l'indice ISTAT. Gli
assegni familiari saranno percepiti dalla moglie. Il marito contribuirà,
altresì, al 50% degli importi previsti per le spese straordinarie, in materia di salute, scuola, sport e attività ludiche e altro, secondo quanto previsto nel
Protocollo d'intesa del Tribunale Civile di Roma, da concordare preventivamente tra i coniugi fatti salvi quelli dettati da urgenza improcrastinabile;
7. I coniugi acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10019/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 23/02/1974) e Parte_1 Controparte_1
(ON NTGE (FG), 09/06/1968) relativamente al matrimonio contratto in Monte Sant'Angelo (FG) in data 20/07/2002, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monte Sant'Angelo (FG) al n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2002, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi