Articolo 3 della Legge 12 dicembre 1986, n. 861
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15 dicembre 1986
Art. 3. Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall' articolo 61, numero 7, del codice penale . Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all' articolo 98 del codice penale , nonche', nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale . Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale , nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze e' accertata anche dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, nonche' dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell' articolo 421 del codice di procedura penale ;
e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;
f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall' articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell' articolo 69 del codice penale , rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1986