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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/11/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 10882 /2022
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Genova
PRIMA SEZIONE
nella persona del Giudice Unico Dottor AN BI, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa introdotta da
rappresentata e assistita dall'Avv. Parte_1
Pierdicca del Foro di Reggio Emilia
- attrice- contro
, rappresentata e assistita dall'Avv. Controparte_1
NE e dall'avv. Fioretti del Foro di Genova
- convenuta – nonché contro rappresentata e assistita dall'Avv. Gualco Controparte_2 del Foro di Genova - convenuta –
e con la chiamata in giudizio di rappresentata e assistita Controparte_3 dall'Avv. NE e dall'avv. Fioretti del Foro di Genova
- terza chiamata-
sulle seguenti conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
RILEVATO
- che citava e Parte_1 Controparte_1 allegando: Controparte_2
• di essere una società che esercita attività di intermediazione nel commercio di prodotti alimentari;
• di aver venduto e spedito 5.000 kg di cartilagine di suino alla società taiwanese NG UA NG (ad un prezzo di 74.000,00 USD) (doc. 4) affidando il trasporto a CP_2
(cfr. incarico, doc. 5 att.);
[...]
• che la merce arrivava al porto finale di Kaohsiung il 27 novembre 2021;
• che la consegna al destinatario avveniva il 6 dicembre 2021 (doc. 8);
• che il 10 dicembre 2021 veniva consegnata al cliente finale che contestava nello stesso giorno la merce in quanto scongelata e marcita (docc. 9 – 9 a e 11);
• di aver restituito al destinatario - in data 30.5.22 (doc. 34) -il prezzo della merce, oltre alla rifusione delle spese derivanti dalle operazioni di smaltimento (per un totale di USD 92.353,61);
• che quindi in questa sede l'attrice chiedeva: a) in via principale:
- la condanna di al pagamento dell'indennizzo CP_1 asssicurativo;
- la risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto con e la conseguente CP_2 condanna di quest'ultima al pagamento dei danni subiti eccedenti la somma coperta dalla polizza assicurativa;
b) in via subordinata (qualora non si ritenesse operativa la polizza stipulata) la risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto c) la condanna di ST al pagamento del danni;
- che si costituiva ccependo: Controparte_2
• la propria carenza di legittimazione passiva;
• la carenza di legittimazione attiva dell'attrice;
• l'intervenuta prescrizione annuale ai sensi della convenzione di Bruxelles del 1924;
• la mancanza di prova in ordine alla quantificazione del danno lamentato dall'attrice;
- che la convenuta altresì allegava la sussistenza di un CP_2 controcredito verso per prestazioni rese dalla stessa Pt_1 su commissione dell'attrice; CP_2
- che pertanto la convenuta chiedeva: CP_2
a) il rigetto delle domande attoree e b) in via riconvenzionale la condanna di al pagamento Pt_1 di euro 20.082,51 a titolo di corrispettivo per altri trasporti eseguiti a favore dell'attrice;
- che si costituiva eccependo: Controparte_1
• la carenza di legittimazione attiva dell'attrice;
• l'inoperatività della polizza e comunque carenza di legittimazione passiva per la parte eccedente il 60% dei danni lamentati in presenza di rischio ripartito con
[...]
(per il 40%); Controparte_3
- che pertanto chiedeva il rigetto delle domande attoree CP_1 chiedendo altresì la chiamata in giudizio della coassicuratrice
Controparte_3
- che – previa autorizzazione alla chiamata -
[...] si costituiva in giudizio, proponendo le Controparte_3 medesime eccezioni proposte da e chiedendo il rigetto delle CP_1 domande attoree;
- che venivano concesse le memorie ex art. 183, VI comma e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione;
- che le domande avanzate dall'attrice - nei confronti di e di CP_1
– vanno respinte;
Controparte_3
- diversamente va accolta – per quanto di ragione - la domanda nei confronti del vettore la cui qualità negoziale di CP_2 vettore emerge inconfutabilmente dalla lettera di incarico (doc. 5, att.);
- che infatti va premesso – in relazione a tutte le domande attoree
– che parte attrice ha allegato tempestivamente nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc (da considerarsi quale emendatio libelli) di agire anche in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla destinataria della merce (ove questa “ha chiaramente di fatto ceduto ogni diritto alla ”, cfr. pag. 4)“; Parte_1
- che più precisamente in quella sede parte attrice allega che detta cessione si sarebbe perfezionata in occasione eper effetto della rifusione al destinatario di ogni pregiudizio derivante dallo scongelamento in oggetto (doc. 34 att.);
- che detta la circostanza appare confermata dalla dichiarazione scritta con cui il destinatario taiwanese dà atto di ciò, come da doc. 56 att. di seguito riprodotto. - che dal tenore della dichiarazione discende – con ogni verosimiglianza - che la cessione si perfezionò effettivamente con la restituzione del prezzo della merce e la rifusione dei danni in favore all'acquirente (30.5.22, doc. 34 att.);
- che la stessa difesa di riconosce che il citato doc. 56 CP_2 costituisce un'attestazione di una cessione perfezionatasi tra le parti in precedenza (cfr. conclusionale pag. 7);
- che successivamente a ciò (quando cioè risultava già Pt_1 cessionario dei diritti del destinatario), l'introduzione del presente giudizio con notifica del 28.11.2022 ha comportato l'interruzione della prescrizione:
▪ ex art. 2951 II co. 2 cc (diciotto mesi in materia di trasporto)
▪ ex art. 2952 cc (biennale in materia di assicurazione)
▪ ex art. III.6 della convenzione di Bruxelles del 1924 (anuale), decorrenti dal sinistro/consegna al destinatario della merce scongelata (6.12.21, cfr. tracking doc. 8 att.);
***
- che ST obietta l'assenza di prova dei poteri rappresentativi della società destinataria (NG UA NG) in capo al soggetto ( ) che ha sottoscritto il sopra Persona_1 riportato doc. 56;
- che l'assunto non è fondato, in quanto detto soggetto è il medesimo che ha firmato – in qualità di “commercial manager/legal rapresentative” della medesima società taiwanese – il doc. 33 (allegato all'atto di citazione) contenente la quantificazione del danno subito (poi pagato dall'attrice e oggetto di domanda risarcitoria nei confronti di e l'assenso alla distruzione CP_2 della merce avariata;
- che in relazione a detto ultimo documento, non ha CP_2 sollevato alcuna obiezione sui poteri rappresentativi del sottoscrittore e ciò malgrado detta società Persona_1 convenuta avesse ogni interesse a contestare la rilevanza processuale di detto documento;
- che alla luce di ciò, la contestazione dei poteri rappresentativi del sottoscrittore del doc.56 (sempre ) appare tardiva e Persona_1 inammissibile;
- che comunque in subordine – mutuando il principio statuito dalla S.C. in tema di rappresentanza processuale (ma applicabile evidentemente anche a quella sostanziale) – è noto che sussista “il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa” (Cassazione civile sez. trib., 15/01/2021, n. 576);
- che non ha offerto detta prova negativa;
CP_2
- che detto ciò, quanto alla domanda avanzata nei confronti delle compagnie assicurative e va CP_1 Controparte_3 osservato che – come eccepito dalle stesse - alla polizza assicurativa è apposta la clausola “temperature variation” in forza della quale, affinché suddetta polizza sia operante, è necessario che siano installati all'interno del container due registratori di temperatura (cfr. polizza, doc. 52 att., clausola 18.12 di seguito riprodotta);
- che la sussistenza di tale clausola era conosciuta o comunque conoscibile da parte attrice come risulta dal certificato di garanzia assicurativa che contiene il riferimento a detta clausola (doc. 7 att.);
- che nel caso di specie – all'apertura del container a Taiwan - tali registratori non sono stati rinvenuti, come peraltro risulta dal report peritale prodotto dalla stessa attrice (doc. 19 pag. 27);
- che le registrazioni delle temperature interne al container provenienti dal vettore marittimo (e prodotte da con CP_1 memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, docc. 2 e 3) – quandanche venissero ritenute equipollenti a quelle dei termografi di cui alla citata clausola – registrano la temperatura solamente fino allo sbarco (“discharge” cfr. tracking. doc. 8 att. avvenuto in data 27.11.2021) ma non nei successivi giorni fino alla consegna (“container to consignee” avvenuto in 6.12.21, cfr. tracking doc. 8 att.);
- che quindi difetta comunque la condizione di operatività della copertura;
- che ciò comporta il rigetto della domanda attorea avanzata nei confronti di e CP_1 Controparte_3
- che diversamente la domanda va accolta – per quanto di ragione - nei confronti del vettore CP_2
- che infatti va dichiarato l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul vettore, in quanto lo stesso – in qualità di obbligato ex recepto (Cassazione civile , sez. III , 21/11/1981, n. 6218) - ha fornito la prova della continuità di refrigerazione solamente fino allo scarico del container dalla nave (e cioè fino al discharge del 27.11.2021 cfr. report peritale prodotto dalla stessa doc. 10) ma CP_2 non fino alla consegna al destinatario indicato in polizza (avvenuta in data 6.12.21, doc. 8 att.), pur essendo a ciò obbligata (Cassazione civile, sez. III, 27/03/2009, n. 7533);
- che sulla tempestiva interruzione della prescrizione si è già detto;
- che quindi sussiste il credito di al risarcimento derivante Pt_1 dalla condotta inadempiente del vettore, risarcimento da quantificarsi nei danni lamentati dal destinatario taiwanese e già risarciti da parte dell'attrice (USD 92.353,61 cfr. docc. 33 e 34 att.) oltre interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo;
- che va invece rigettata la domanda risarcitoria relativa al “lucro cessante” subito dall'attrice;
- che infatti i diritti risarcitori qui efficacemente azionati dall'attrice non sono quelli di cui la stessa vanta la titolarità quale caricatore delle merci, in quanto è noto per tali danni il caricatore perde ogni legittimazione attiva nei confronti del vettore a seguito della domanda di consegna delle merci da parte del destinatario1;
- che nel caso di specie la stessa attrice allega che la merce sia stata ritirata dal destinatario;
- che conseguentemente l'attrice in qualità di caricatore della Pt_1 merce non può esercitare alcun diritto discendente dal contratto di trasporto nei confronti del vettore ST;
- che diversamente - come sopra ricordato – i diritti risarcitori qui riconosciuti all'attrice le competono esclusivamente in qualità di cessionaria dei diritti della destinataria, e conseguentemente tra detti diritti non rientra il mancato guadagno sofferto da Pt_1
- che la domanda riconvenzionale di va accolta CP_2 solamente in parte;
- che infatti suddetta domanda e si fonda su 37 fatture per l'importo complessivo di Euro 106.554 di cui lamenta CP_2
l'omesso pagamento da parte dell'attore per Euro 20.082,51;
- che in particolare vengono azionate: a) la fattura n. 15149 relativa al trasporto per cui è causa;
b) la fattura n. 1492 relativa ad un altro trasporto, pari a 14.178 euro;
c) altre fatture per un totale residuo di euro 5.589,21;
- che in relazione alla fattura a) la stessa ST allega (III memoria ST) che il pagamento è avvenuto salvo per un residuo di 316 euro, di cui quindi la convenuta è qui a chiedere il pagamento (doc. 9 ; CP_2
- che in ordine a ciò – richiamando quanto in precedenza Pt_1 dedotto in merito al mancato assolvimento degli obblighi negoziali del vettore ST – avanza una sostanziale eccezione di inadempimento con riguardo alla richiesta di pagamento in oggetto;
- che l'eccezione è da accogliere, atteso il citato inadempimento del vettore;
- che la fattura b) ha invece ad oggetto una spedizione commissionata da a (quale vettore – Pt_1 CP_2 spedizioniere) in ordine al pagamento della somma richiesta dal subvettore marittimo MA (per demurrage di container).
- che la domanda va respinta, in quanto detta spedizione pacificamente non è mai partita né il ritardo nella riconsegna del container è imputabile all'attrice; - che infatti tale spedizione avrebbe dovuto partire via mare il 20 dicembre 2021 ma - in seguito ad una serie di rinvii disposti dal vettore marittimo - la partenza era stata rimandata al 20 gennaio 2022 da quest'ultimo (docc. 58-59-62 att.);
- che inoltre il 7 gennaio - a causa dell'epidemia di peste suina - le autorità di Taiwan bloccavano tutte importazioni le cui spedizioni non fossero ancora partite (docc. 60-61 att.);
- che quindi decideva – in data 18.1.22 - di annullare la Pt_1 partenza e di far rientrare il container presso il fornitore (doc. 63 att.).
- che in base a tale ricostruzione storica emergente dagli atti, la prolungata sosta portuale dei container è imputabile esclusivamente al vettore marittimo (nell'ambito del proprio rischio d'impresa) e/o a factum principis delle autorità taiwanesi, e non già al caricatore Pt_1
- che conseguentemente non ha titolo per vantare CP_2 diritto alcun indennizzo nei confronti dell'attrice per detta causale, e ciò quand'anche avesse versato l'importo al CP_2 vettore marittimo;
- che peraltro anche la stessa clausola 256 del contratto di trasporto tra e esclude che a quest'ultima siano Pt_1 CP_2 addebitati costi di soste al carico e allo scarico (doc. 5 att.);
- che i restanti importi di cui alle fatture sub c) richiesti in pagamento da ammontano complessivamente a euro CP_2
5.589,21 (= 20.082,51 - 316,8 – 14.176,5) e malgrado l'analitica elencazione di cui al doc. 9 (fasc. parte attrice non ha CP_2 eccepito specificatamente né l'inesistenza del rapporto negoziale descritto nelle fatture, né l'avvenuta estinzione del credito;
- che ciò impone l'accoglimento della riconvenzionale nella minor misura di Euro 5.589,21 oltre interessi di mora commerciale dalle singole scadenze al saldo;
- che la prevalente soccombenza di nei confronti CP_2 dell'attore giustifica la statuizione sulle spese di cui al dispositivo;
- che diversamente le spese seguono la soccombenza tra l'attrice e le compagnie assicuratici, in favore delle quali, stante l'identità di difese sviluppate, verranno rifuse le spettanze professionali corrispondenti ad un unico patrocinio (valore della causa 92.000 euro circa);
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. respinge le domande attoree nei confronti di e di CP_1
; Controparte_3
2. condanna al pagamento, in favore di CP_2 [...]
della somma di USD 92.353,61 oltre interessi Parte_1 di mora commerciale e rivalutazione, dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di Euro 5.589,21 oltre interessi di CP_2 mora commerciale dalle singole scadenze al saldo;
4. condanna alla rifusione, in favore di CP_2 [...] dei quattro quinti delle spese del presente Parte_1 procedimento, quota corrispondente a complessivi Euro 12.000 per spettanze professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, compensando tra le parti il restante quinto;
5. condanna alla rifusione, in favore di Parte_1
e di delle spese del CP_1 Controparte_3 presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 15.000 per spettanze professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Genova, addì 10.11.2025
Il Giudice Unico
(AN BI) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità esclude che il destinatario – successivamente alla richiesta di consegna da parte del destinatario, sia titolare di diritti risarcitori nei confronti del vettore in quanto “Nella vendita con spedizione disciplinata dall' articolo 1510, secondo comma, del codice civile , il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli articolo 1683 e seguenti del codice civile , con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell' articolo 1689, primo comma, del codice civile”. Nello stesso senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 22/09/2023, n. 27116; Cass., sez. 3, 18/06/2001, n. 8212; Cass., sez. 3, 17/01/2012, n. 553; Cass., sez. 3, 28/11/2019, n. 31070; Cass., sez. 3, 28/11/2019, n. 3107);
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Genova
PRIMA SEZIONE
nella persona del Giudice Unico Dottor AN BI, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa introdotta da
rappresentata e assistita dall'Avv. Parte_1
Pierdicca del Foro di Reggio Emilia
- attrice- contro
, rappresentata e assistita dall'Avv. Controparte_1
NE e dall'avv. Fioretti del Foro di Genova
- convenuta – nonché contro rappresentata e assistita dall'Avv. Gualco Controparte_2 del Foro di Genova - convenuta –
e con la chiamata in giudizio di rappresentata e assistita Controparte_3 dall'Avv. NE e dall'avv. Fioretti del Foro di Genova
- terza chiamata-
sulle seguenti conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
RILEVATO
- che citava e Parte_1 Controparte_1 allegando: Controparte_2
• di essere una società che esercita attività di intermediazione nel commercio di prodotti alimentari;
• di aver venduto e spedito 5.000 kg di cartilagine di suino alla società taiwanese NG UA NG (ad un prezzo di 74.000,00 USD) (doc. 4) affidando il trasporto a CP_2
(cfr. incarico, doc. 5 att.);
[...]
• che la merce arrivava al porto finale di Kaohsiung il 27 novembre 2021;
• che la consegna al destinatario avveniva il 6 dicembre 2021 (doc. 8);
• che il 10 dicembre 2021 veniva consegnata al cliente finale che contestava nello stesso giorno la merce in quanto scongelata e marcita (docc. 9 – 9 a e 11);
• di aver restituito al destinatario - in data 30.5.22 (doc. 34) -il prezzo della merce, oltre alla rifusione delle spese derivanti dalle operazioni di smaltimento (per un totale di USD 92.353,61);
• che quindi in questa sede l'attrice chiedeva: a) in via principale:
- la condanna di al pagamento dell'indennizzo CP_1 asssicurativo;
- la risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto con e la conseguente CP_2 condanna di quest'ultima al pagamento dei danni subiti eccedenti la somma coperta dalla polizza assicurativa;
b) in via subordinata (qualora non si ritenesse operativa la polizza stipulata) la risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto c) la condanna di ST al pagamento del danni;
- che si costituiva ccependo: Controparte_2
• la propria carenza di legittimazione passiva;
• la carenza di legittimazione attiva dell'attrice;
• l'intervenuta prescrizione annuale ai sensi della convenzione di Bruxelles del 1924;
• la mancanza di prova in ordine alla quantificazione del danno lamentato dall'attrice;
- che la convenuta altresì allegava la sussistenza di un CP_2 controcredito verso per prestazioni rese dalla stessa Pt_1 su commissione dell'attrice; CP_2
- che pertanto la convenuta chiedeva: CP_2
a) il rigetto delle domande attoree e b) in via riconvenzionale la condanna di al pagamento Pt_1 di euro 20.082,51 a titolo di corrispettivo per altri trasporti eseguiti a favore dell'attrice;
- che si costituiva eccependo: Controparte_1
• la carenza di legittimazione attiva dell'attrice;
• l'inoperatività della polizza e comunque carenza di legittimazione passiva per la parte eccedente il 60% dei danni lamentati in presenza di rischio ripartito con
[...]
(per il 40%); Controparte_3
- che pertanto chiedeva il rigetto delle domande attoree CP_1 chiedendo altresì la chiamata in giudizio della coassicuratrice
Controparte_3
- che – previa autorizzazione alla chiamata -
[...] si costituiva in giudizio, proponendo le Controparte_3 medesime eccezioni proposte da e chiedendo il rigetto delle CP_1 domande attoree;
- che venivano concesse le memorie ex art. 183, VI comma e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione;
- che le domande avanzate dall'attrice - nei confronti di e di CP_1
– vanno respinte;
Controparte_3
- diversamente va accolta – per quanto di ragione - la domanda nei confronti del vettore la cui qualità negoziale di CP_2 vettore emerge inconfutabilmente dalla lettera di incarico (doc. 5, att.);
- che infatti va premesso – in relazione a tutte le domande attoree
– che parte attrice ha allegato tempestivamente nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc (da considerarsi quale emendatio libelli) di agire anche in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla destinataria della merce (ove questa “ha chiaramente di fatto ceduto ogni diritto alla ”, cfr. pag. 4)“; Parte_1
- che più precisamente in quella sede parte attrice allega che detta cessione si sarebbe perfezionata in occasione eper effetto della rifusione al destinatario di ogni pregiudizio derivante dallo scongelamento in oggetto (doc. 34 att.);
- che detta la circostanza appare confermata dalla dichiarazione scritta con cui il destinatario taiwanese dà atto di ciò, come da doc. 56 att. di seguito riprodotto. - che dal tenore della dichiarazione discende – con ogni verosimiglianza - che la cessione si perfezionò effettivamente con la restituzione del prezzo della merce e la rifusione dei danni in favore all'acquirente (30.5.22, doc. 34 att.);
- che la stessa difesa di riconosce che il citato doc. 56 CP_2 costituisce un'attestazione di una cessione perfezionatasi tra le parti in precedenza (cfr. conclusionale pag. 7);
- che successivamente a ciò (quando cioè risultava già Pt_1 cessionario dei diritti del destinatario), l'introduzione del presente giudizio con notifica del 28.11.2022 ha comportato l'interruzione della prescrizione:
▪ ex art. 2951 II co. 2 cc (diciotto mesi in materia di trasporto)
▪ ex art. 2952 cc (biennale in materia di assicurazione)
▪ ex art. III.6 della convenzione di Bruxelles del 1924 (anuale), decorrenti dal sinistro/consegna al destinatario della merce scongelata (6.12.21, cfr. tracking doc. 8 att.);
***
- che ST obietta l'assenza di prova dei poteri rappresentativi della società destinataria (NG UA NG) in capo al soggetto ( ) che ha sottoscritto il sopra Persona_1 riportato doc. 56;
- che l'assunto non è fondato, in quanto detto soggetto è il medesimo che ha firmato – in qualità di “commercial manager/legal rapresentative” della medesima società taiwanese – il doc. 33 (allegato all'atto di citazione) contenente la quantificazione del danno subito (poi pagato dall'attrice e oggetto di domanda risarcitoria nei confronti di e l'assenso alla distruzione CP_2 della merce avariata;
- che in relazione a detto ultimo documento, non ha CP_2 sollevato alcuna obiezione sui poteri rappresentativi del sottoscrittore e ciò malgrado detta società Persona_1 convenuta avesse ogni interesse a contestare la rilevanza processuale di detto documento;
- che alla luce di ciò, la contestazione dei poteri rappresentativi del sottoscrittore del doc.56 (sempre ) appare tardiva e Persona_1 inammissibile;
- che comunque in subordine – mutuando il principio statuito dalla S.C. in tema di rappresentanza processuale (ma applicabile evidentemente anche a quella sostanziale) – è noto che sussista “il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa” (Cassazione civile sez. trib., 15/01/2021, n. 576);
- che non ha offerto detta prova negativa;
CP_2
- che detto ciò, quanto alla domanda avanzata nei confronti delle compagnie assicurative e va CP_1 Controparte_3 osservato che – come eccepito dalle stesse - alla polizza assicurativa è apposta la clausola “temperature variation” in forza della quale, affinché suddetta polizza sia operante, è necessario che siano installati all'interno del container due registratori di temperatura (cfr. polizza, doc. 52 att., clausola 18.12 di seguito riprodotta);
- che la sussistenza di tale clausola era conosciuta o comunque conoscibile da parte attrice come risulta dal certificato di garanzia assicurativa che contiene il riferimento a detta clausola (doc. 7 att.);
- che nel caso di specie – all'apertura del container a Taiwan - tali registratori non sono stati rinvenuti, come peraltro risulta dal report peritale prodotto dalla stessa attrice (doc. 19 pag. 27);
- che le registrazioni delle temperature interne al container provenienti dal vettore marittimo (e prodotte da con CP_1 memoria ex art. 183 VI co. n. 2 cpc, docc. 2 e 3) – quandanche venissero ritenute equipollenti a quelle dei termografi di cui alla citata clausola – registrano la temperatura solamente fino allo sbarco (“discharge” cfr. tracking. doc. 8 att. avvenuto in data 27.11.2021) ma non nei successivi giorni fino alla consegna (“container to consignee” avvenuto in 6.12.21, cfr. tracking doc. 8 att.);
- che quindi difetta comunque la condizione di operatività della copertura;
- che ciò comporta il rigetto della domanda attorea avanzata nei confronti di e CP_1 Controparte_3
- che diversamente la domanda va accolta – per quanto di ragione - nei confronti del vettore CP_2
- che infatti va dichiarato l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul vettore, in quanto lo stesso – in qualità di obbligato ex recepto (Cassazione civile , sez. III , 21/11/1981, n. 6218) - ha fornito la prova della continuità di refrigerazione solamente fino allo scarico del container dalla nave (e cioè fino al discharge del 27.11.2021 cfr. report peritale prodotto dalla stessa doc. 10) ma CP_2 non fino alla consegna al destinatario indicato in polizza (avvenuta in data 6.12.21, doc. 8 att.), pur essendo a ciò obbligata (Cassazione civile, sez. III, 27/03/2009, n. 7533);
- che sulla tempestiva interruzione della prescrizione si è già detto;
- che quindi sussiste il credito di al risarcimento derivante Pt_1 dalla condotta inadempiente del vettore, risarcimento da quantificarsi nei danni lamentati dal destinatario taiwanese e già risarciti da parte dell'attrice (USD 92.353,61 cfr. docc. 33 e 34 att.) oltre interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo;
- che va invece rigettata la domanda risarcitoria relativa al “lucro cessante” subito dall'attrice;
- che infatti i diritti risarcitori qui efficacemente azionati dall'attrice non sono quelli di cui la stessa vanta la titolarità quale caricatore delle merci, in quanto è noto per tali danni il caricatore perde ogni legittimazione attiva nei confronti del vettore a seguito della domanda di consegna delle merci da parte del destinatario1;
- che nel caso di specie la stessa attrice allega che la merce sia stata ritirata dal destinatario;
- che conseguentemente l'attrice in qualità di caricatore della Pt_1 merce non può esercitare alcun diritto discendente dal contratto di trasporto nei confronti del vettore ST;
- che diversamente - come sopra ricordato – i diritti risarcitori qui riconosciuti all'attrice le competono esclusivamente in qualità di cessionaria dei diritti della destinataria, e conseguentemente tra detti diritti non rientra il mancato guadagno sofferto da Pt_1
- che la domanda riconvenzionale di va accolta CP_2 solamente in parte;
- che infatti suddetta domanda e si fonda su 37 fatture per l'importo complessivo di Euro 106.554 di cui lamenta CP_2
l'omesso pagamento da parte dell'attore per Euro 20.082,51;
- che in particolare vengono azionate: a) la fattura n. 15149 relativa al trasporto per cui è causa;
b) la fattura n. 1492 relativa ad un altro trasporto, pari a 14.178 euro;
c) altre fatture per un totale residuo di euro 5.589,21;
- che in relazione alla fattura a) la stessa ST allega (III memoria ST) che il pagamento è avvenuto salvo per un residuo di 316 euro, di cui quindi la convenuta è qui a chiedere il pagamento (doc. 9 ; CP_2
- che in ordine a ciò – richiamando quanto in precedenza Pt_1 dedotto in merito al mancato assolvimento degli obblighi negoziali del vettore ST – avanza una sostanziale eccezione di inadempimento con riguardo alla richiesta di pagamento in oggetto;
- che l'eccezione è da accogliere, atteso il citato inadempimento del vettore;
- che la fattura b) ha invece ad oggetto una spedizione commissionata da a (quale vettore – Pt_1 CP_2 spedizioniere) in ordine al pagamento della somma richiesta dal subvettore marittimo MA (per demurrage di container).
- che la domanda va respinta, in quanto detta spedizione pacificamente non è mai partita né il ritardo nella riconsegna del container è imputabile all'attrice; - che infatti tale spedizione avrebbe dovuto partire via mare il 20 dicembre 2021 ma - in seguito ad una serie di rinvii disposti dal vettore marittimo - la partenza era stata rimandata al 20 gennaio 2022 da quest'ultimo (docc. 58-59-62 att.);
- che inoltre il 7 gennaio - a causa dell'epidemia di peste suina - le autorità di Taiwan bloccavano tutte importazioni le cui spedizioni non fossero ancora partite (docc. 60-61 att.);
- che quindi decideva – in data 18.1.22 - di annullare la Pt_1 partenza e di far rientrare il container presso il fornitore (doc. 63 att.).
- che in base a tale ricostruzione storica emergente dagli atti, la prolungata sosta portuale dei container è imputabile esclusivamente al vettore marittimo (nell'ambito del proprio rischio d'impresa) e/o a factum principis delle autorità taiwanesi, e non già al caricatore Pt_1
- che conseguentemente non ha titolo per vantare CP_2 diritto alcun indennizzo nei confronti dell'attrice per detta causale, e ciò quand'anche avesse versato l'importo al CP_2 vettore marittimo;
- che peraltro anche la stessa clausola 256 del contratto di trasporto tra e esclude che a quest'ultima siano Pt_1 CP_2 addebitati costi di soste al carico e allo scarico (doc. 5 att.);
- che i restanti importi di cui alle fatture sub c) richiesti in pagamento da ammontano complessivamente a euro CP_2
5.589,21 (= 20.082,51 - 316,8 – 14.176,5) e malgrado l'analitica elencazione di cui al doc. 9 (fasc. parte attrice non ha CP_2 eccepito specificatamente né l'inesistenza del rapporto negoziale descritto nelle fatture, né l'avvenuta estinzione del credito;
- che ciò impone l'accoglimento della riconvenzionale nella minor misura di Euro 5.589,21 oltre interessi di mora commerciale dalle singole scadenze al saldo;
- che la prevalente soccombenza di nei confronti CP_2 dell'attore giustifica la statuizione sulle spese di cui al dispositivo;
- che diversamente le spese seguono la soccombenza tra l'attrice e le compagnie assicuratici, in favore delle quali, stante l'identità di difese sviluppate, verranno rifuse le spettanze professionali corrispondenti ad un unico patrocinio (valore della causa 92.000 euro circa);
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. respinge le domande attoree nei confronti di e di CP_1
; Controparte_3
2. condanna al pagamento, in favore di CP_2 [...]
della somma di USD 92.353,61 oltre interessi Parte_1 di mora commerciale e rivalutazione, dalla domanda giudiziale al saldo;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di Euro 5.589,21 oltre interessi di CP_2 mora commerciale dalle singole scadenze al saldo;
4. condanna alla rifusione, in favore di CP_2 [...] dei quattro quinti delle spese del presente Parte_1 procedimento, quota corrispondente a complessivi Euro 12.000 per spettanze professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, compensando tra le parti il restante quinto;
5. condanna alla rifusione, in favore di Parte_1
e di delle spese del CP_1 Controparte_3 presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 15.000 per spettanze professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Genova, addì 10.11.2025
Il Giudice Unico
(AN BI) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità esclude che il destinatario – successivamente alla richiesta di consegna da parte del destinatario, sia titolare di diritti risarcitori nei confronti del vettore in quanto “Nella vendita con spedizione disciplinata dall' articolo 1510, secondo comma, del codice civile , il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli articolo 1683 e seguenti del codice civile , con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell' articolo 1689, primo comma, del codice civile”. Nello stesso senso, cfr. Cassazione civile, sez. III, 22/09/2023, n. 27116; Cass., sez. 3, 18/06/2001, n. 8212; Cass., sez. 3, 17/01/2012, n. 553; Cass., sez. 3, 28/11/2019, n. 31070; Cass., sez. 3, 28/11/2019, n. 3107);