Sentenza 27 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/07/2018, n. 36031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36031 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RM IL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2015 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il P. G. chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata anche agli effetti civili. udito il difensore L'avvocato BECATTI chiede la conferma della sentenza impugnata;
deposita nota spese e conclusioni.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 3 febbraio 2009, il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, così riformando la pronuncia di proscioglimento del Giudice di pace di San Marco Argentano impugnata dalle parti civili (dichiarazione di non doversi procedere per difetto di querela), condannava RM HI alla pena di tre mesi di reclusione per due episodi di ingiuria in danno di QU TI e DE NT LI, unificati dal vincolo della continuazione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per i reati di cui sopra e per quello di danneggiamento, in ordine al quale l'appello era stato ritenuto efficace ai soli effetti civili.
2. Con sentenza emessa in data 19.11.2010, la V Sezione di questa Corte annullava l'impugnata pronuncia del Tribunale cosentino, accogliendo il terzo, assorbente, motivo di ricorso, con cui era stata dedotta l'inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali delle persone offese QU TI e DE NT LI, in quanto non assunte nelle forme e con gli avvertimenti della testimonianza assistita ai sensi degli artt. 210, comma 6, e 64, comma 3, cod. proc. pen., nonostante fosse noto al Giudice che, all'epoca, le due donne erano sottoposte a procedimento penale in relazione al medesimo episodio per il quale si procedeva a carico del RM. Nella medesima decisione si affermava come definitivamente risolta la questione sulla validità della querela, sulla quale la difesa era tornata nella discussione orale, in quanto la statuizione del Giudice di appello sul punto non era stata investita dai motivi di ricorso, sicché rimaneva preclusa ogni contestazione al riguardo.
3. In sede di giudizio di rinvio, ricevuti gli avvertimenti previsti dall'art. 64 cod. proc. pen., le persone offese confermavano le dichiarazioni in precedenza rese, che il Giudice riteneva di nuovo intrinsecamente credibili e riscontrate da quelle rese da IS NC, il quale aveva assistito all'episodio di danneggiamento verificatosi all'interno del bar "da Franco", ubicato nella piazza principale di AG ST (CS). All'esito, il Giudice di Cosenza, con sentenza del 9.6.2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione e lo condannava al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa dalle stesse sostenute nei due gradi di giudizio.
4. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione RM HI, sviluppando i seguenti motivi.
4.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 578 cod. proc. pen., in quanto la sentenza di primo grado non aveva condannato l'imputato, ma dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per difetto di querela, sicché al Giudice del gravame era preclusa la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni.
4.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 1 d. Igs. 15.1.2016, n. 7, dal momento che l'intervenuta depenalizzazione dei reati di danneggiamento e di ingiuria in contestazione non avrebbe consentito l'esame del profilo relativo alle statuizioni civili. //( 4.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. Il Giudice di appello aveva posto a fondamento della sua decisione sull'episodio di danneggiamento al capo A) esclusivamente le dichiarazioni della persona offesa e del fratello VI, coimputati in procedimento connesso, senza indicare gli elementi di riscontro idonei a suffragare le dichiarazioni medesime, tenuto conto, tra l'altro, che l'unico riscontro esterno, nella specie, era costituito dalla testimonianza del IS, il quale aveva sconfessato il racconto dei due QU e della DE NT.
4.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (travisamento della prova). La sentenza impugnata era incorsa in un palese travisamento della prova nell'affermare che le dichiarazioni del teste IS avevano confermato la versione descritta dalle parti lese, mentre, al contrario, il racconto di detto teste aveva ricostruito i fatti in modo profondamente diverso, con particolare riferimento alla contestata circostanza, da lui esclusa, per cui l'imputato avrebbe lanciato contro la ex moglie QU TI un bicchiere rotto danneggiandole gli occhiali, condotta integrante il reato sub A).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.
2. Dopo la pronuncia della sentenza impugnata è stato approvato il decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 (entrato in vigore il 6 febbraio 2016) che, nel dare attuazione alla delega conferita con legge n. 67 del 2014, ha disposto, all'art. 1, l'abrogazione del reato di ingiuria e, all'art. 2, comma 1, lett. I), l'abrogazione del reato di danneggiamento di cui all'art. 635, comma 1, cod. pen., reati per i quali si procede nei confronti dell'odierno ricorrente. Discende dalla detta disposizione che questa Corte, in base al disposto dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., deve immediatamente rilevare d'ufficio la intervenuta causa proscioglitiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2.1. Al riguardo le Sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui, in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del decreto legislativo citato, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Sez. U, n. 46688 del 29/9/2016, Schirru e altro, Rv. 267884). Si tratta di decisione che convalida l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la conformazione specifica del decreto legislativo n. 7/16, contenente la disciplina transitoria nella quale è, però, assente l'attribuzione del potere di disporre agli effetti civili, comporta l'impossibilità di riconoscere siffatto potere, corrispondendo la disciplina così concepita ad un protocollo normativo che rimanda la parte civile, per la tutela dei suoi interessi, alla sede civile appositamente e originariamente prevista, sede nella quale il giudice è tenuto pure ad irrogare, anche ai fatti posti in essere antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo de quo, la sanzione pecuniaria civile prevista dallo stesso. È, viceversa, da escludere che possa farsi applicazione dell'articolo 578, norma eccezionale, e quindi sottratta alla applicazione estensiva o analogica non solo con riferimento ad ipotesi, quale è quella dell'abrogazione, del tutto diverse dalle fattispecie (relative all'estinzione del reato) in esso disciplinate, ma configurata come eccezionale anche nel perimetro delle ipotesi di estinzione del reato sopravvenute in appello: il potere del giudice dell'impugnazione di decidere agli effetti civili, secondo l'articolo 578, è infatti disciplinato soltanto con riferimento alle estinzione dovute ad amnistia e prescrizione (il che denota la correttezza, dal punto di vista processuale, della decisione emessa sul punto dal Giudice del rinvio, diversamente da quanto asserito dal ricorrente) mentre, proprio per la sua eccezionalità, non può estendersi alle ipotesi di estinzione dovute ad altre cause quali la morte dell'imputato, la remissione di querela, la sanatoria edilizia etc.
2.2. Conferma la correttezza della soluzione raggiunta la diversa disciplina stabilita dall'art. 9, d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8: per gli illeciti oggetto della depenalizzazione introdotta da detto decreto, la seconda parte del comma 3 dell'art. 9 cit. stabilisce che «quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili», norma, questa, estranea al d. Igs. n. 7 del 2016, che trova applicazione nel caso di specie. Né può prospettarsi un'applicazione analogica del richiamato art. 9, comma 3, ai casi di abrogazione di cui al d. Igs. n. 7 del 2016, ostandovi, in radice, l'eccezionalità che va riconosciuta alla norma in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a proposito dell'art. 578 cod. proc. pen.. Del resto, non si rinviene, nel raffronto tra le discipline dei due decreti legislativi, il presupposto dell'eadem ratio. Nel caso di depenalizzazione a norma del d. Igs. n. 8, la sanzione prevista è irrogata dall'autorità amministrativa competente (alla quale l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti ex art. 9, comma 1), sicché, definendosi nella sede amministrativa l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse (art. 8), il legislatore ha attribuito al giudice dell'impugnazione penale il compito di provvedere sulle statuizioni civili. Nel caso, invece, di abrogazione a norma del d. Igs. n. 7, la sanzione pecuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno: di conseguenza, una previsione analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d. Igs. n. 8 del 2016 (e a quella di cui all'art.578 cod. proc. pen.), impedendo che il giudice civile sia investito dell'azione di risarcimento del danno con riferimento agli illeciti per i quali sia già intervenuta almeno la sentenza di condanna penale in primo grado, risulterebbe del tutto incoerente con la previsione in forza della quale le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili di cui al d. Igs. n. 7 del 2016 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (art. 12, comma 1): per i casi in cui siano intervenuti sentenza o decreto non irrevocabili, l'applicabilità di una disciplina analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d. Igs. n. 8 del 2016 e, dunque, la definizione, dinanzi al giudice dell'impugnazione penale, del giudizio quanto alle statuizioni civili impedirebbero l'esercizio dell'azione davanti al giudice competente sul risarcimento del danno e, con esso, escluderebbero, per gli illeciti oggetto di pronunce non irrevocabili, l'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, esito, questo, in contrasto con la disciplina di cui all'art. 12, comma 1, d. Igs. n. 7 del 2016 (Sez. 5, n. 32198 del 10/5/2016, Marini, Rv. 267002; Sez. 5, n. n. 16147 dell'1/4/2016, Favaloro, Rv. 266503).
3. Ciò posto, la declaratoria di riconoscimento del venir meno di rilievo penale della condotta con conseguente revoca delle statuizioni civili prevale, perchè più favorevole, sulla dichiarazione di estinzione del reato cui era pervenuto il Tribunale di Cosenza e, conseguentemente, priva il giudice penale di qualsiasi competenza a provvedere anche in merito a vizi di motivazione o violazioni di legge suscettibili di condurre, nella prospettazione del ricorrente, alla formula assolutoria dell'annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali e civili, perché i fatti non sono previsti come reato. Sarà cura della parte civile eventualmente instaurare un nuovo giudizio in quella diversa sede - come, del resto, indicato in via generale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2016 - atteso che l'eventuale impossibilità, per essa, di ottenere il risarcimento del danno laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento rappresenta uno degli elementi dei quali il danneggiato deve tener conto nel quadro della valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi dell'esperire l'azione civile nel processo penale anziché nella sede propria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali e civili, perché i