Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 10/04/2026, n. 6489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6489 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06489/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04138/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4138 del 2023, proposto da
Granda Tradizioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Davide Calvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Repossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso dal Consiglio di Gestione del Fondo nella riunione del 25/11/2022, il cui esito è stato comunicato al ricorrente in data 15/12/2022, con il quale è stata deliberata la revoca del provvedimento agevolativo concesso a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96, con pagamento di un importo pari all’ESL;
- della comunicazione, emessa da Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di mandataria del RTI per la Gestione del Fondo di Garanzia, con la quale veniva comunicato al ricorrente l’esito della riunione del Fondo di Garanzia del 25/11/2022;
- di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e/o consequenziali, di quelli ivi richiamati e di quelli eventualmente non conosciuti, espressamente inclusi, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. NI LL TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso all’esame, la società Granda Tradizioni S.r.l. ha agito in giudizio per ottenere l’annullamento del provvedimento, emesso dal Consiglio di Gestione del Fondo nella riunione del 25.11.2022, con il quale è stata deliberata la revoca del provvedimento agevolativo concesso in suo favore, a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96.
A sostegno del mezzo di gravame la difesa attorea ha articolato i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e falsa applicazione del Decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000, Eccesso di potere, Violazione dei principi di efficacia, trasparenza, buon andamento dell’azione amministrativa, proporzionalità, equità, certezza e sicurezza giuridica, buona fede e affidamento, Ingiustizia ed arbitrarietà; Contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento; Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alle norme del Capo IV bis della legge 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche del manifesto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di buona fede e affidamento” ; II. “Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alle norme del Capo IV bis della legge 7.8.1990, n.241. Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche del manifesto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di buona fede e affidamento”.
Con memoria depositata l’11.5.2023 si è costituita in giudizio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., la quale ha rappresentato di aver provveduto all’annullamento in autotutela del provvedimento di revoca in questa sede gravato, chiedendo pertanto al Tribunale adìto - in ragione dell’intervenuta caducazione dell’atto - di dichiarare la cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Si è costituito per resistere anche il Ministero dell’Impresa e del Made in Italy, depositando successivamente memoria ex art. 73 c.p.a.
All’udienza di merito straordinario del 13 marzo 2026 la causa è stata infine riservata in decisione.
Reputa il Collegio che sia sopravvenuta la cessata materia del contendere, in ragione dell’integrale soddisfazione dell’interesse attoreo, fatto valere nel presente giudizio.
Infatti, risulta ex actis che il provvedimento di revoca impugnato è stato annullato con Delibera del Consiglio di gestione del Fondo nella seduta del 25.11.2022 (v. doc. n. 1 e doc. n. 2 foliario dell’11.5.2023); in particolare, la difesa di Mediocredito Centrale ha evidenziato che il Gestore ha ritenuto meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dal ricorrente circa il mancato caricamento dei documenti sul Portale Telematico del Fondo, ovvero “di essere incorso in impedimenti informatici nella sua capacità di accesso al portale del Fondo stesso, tale da essere preclusa la possibilità di caricare i documenti nei termini ordinati, e di avere, conseguentemente, reso disponibile la documentazione richiesta attraverso altri canali di comunicazione (ossia a mezzo PEC)”.
Per quanto precede, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Considerata la vicenda nel suo complesso, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE AN, Presidente
NI LL TE, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LL TE | CE AN |
IL SEGRETARIO