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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IS NICOLA, Presidente e Relatore MARI RENATO, Giudice VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003735288000 IVA-ALIQUOTE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170002946747000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010777145000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010777145000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190002945703000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820200003822108000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820200004148416000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820210002288702000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Fatto e Motivi della Decisione
Ricorrente_1I, anche quale legale rappresentante dello SRicorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 078 2024 9003735288000, notificata a mezzo servizio postale in data 4 giugno 2024, dell'importo di € 394.454,57, emessa dall'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in forza dei molteplici titoli in essa richiamate aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di cartelle ed avvisi riferite a: IVA Studi di settore, IVA interessi anno 2012-2015-2018-2017, IRAP anno 2014-2017, ritenute Irpef anno 2014, lamentando gradatamente: 1) l'inesistenza e la nullità dell'intimazione per svariate carenze;
2) l'invalidità della notifica dell'intimazione opposta nonché degli atti presupposti e, in genere, degli atti prodromici, anche in conseguenza dell'utilizzo, per la notifica, di indirizzo non censito nei pubblici registri;
3) la prescrizione/decadenza delle pretese intimate;
4) l'illegittimità e la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione anche in relazione alle poste intimate a titoli di interessi;
5) l'illegittimità delle sanzioni per violazione del principio proporzionalità con rinvio della relativa normativa alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia Europea;
6) l'illegittimità dell'aggio di riscossione per sua eccessiva onerosità e l'incostituzionalità della relativa normativa.
L'A.d.E.R., costituitasi ha contro dedotto in merito a ciascun profilo di contestazione mossa in ricorso, allegando nutrita documentazione, comprensiva anche delle istanze di rateazione e di definizione agevolata/rottamazione quater, presentate dagli odierni ricorrenti.
Con ordinanza resa all'udienza del 23.10.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva proposta ed all'odierna camera di consiglio la Corte ha trattenuto in decisione.
La Agenzia resistente, nella propria memoria di costituzione, ha eccepito che tre cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione, la loro notifica e il loro contenuto sono già stati oggetto di disamina e decisione da parte della Corte di giustizia Tributaria, le cui sentenze sono divenute definitive (circostanza non contestata dalla difesa ricorrente). In effetti, rileva il Collegio che:
- la cartella n. 07820170002946747000, notificata in data 24.4.2017 (doc.3 res.) è stata esaminata dalla allora C.T. Prov.le (sez.II) e, con sentenza n. 85/2019 (doc.11 res.), venne respinta la impugnazione proposta dallo Ricorrente_1
- le cartelle n. 07820200003822108000 e n. 07820200004148416000, notificate in data 8.04.2022 (docc.6 e 7 res.) sono state esaminata (unitamente ad atti di pignoramento) da questa C.G.T. di I grado (sez.II) e, con sentenza n.38/2023 (doc.24 res.), veniva respinta la impugnazione proposta dallo Ricorrente_1, pronuncia confermata dalla Corte G.T. di II grado dell'E.-Romagna (doc.25)
Ne discende che sulla legittimità di esse si è formato il giudicato.
La cartella n. 07820170010777145000, notificata in data 28.3.2018 (doc.4) è ricompresa nell'istanza di rateazione prot. 3273264/2018 del 22.5.18 (doc.15) e nella, successiva, istanza di definizione agevolata/rottamazione quater prot. W 2023030202864179 inviata il 2.03.2023 (doc.16).
La cartella n. 07820190002945703000, notificata in data 27.2.2019 (doc. 5) è ricompresa nell'istanza di rateazione prot. 3207676/2019 del 19.4.2019 (doc.17), nell'intimazione n. 07820229003674371000 del 20.2.2023 (doc.18), notificata il 26.7.2023 (doc. 19) e nella, successiva istanza di definizione agevolata/rottamazione quater prot. W 2023022302479831 inviata il 23.2.2023 (doc. 20).
Infine, la cartella n. 07820210002288702000, notificata in data 16.12.2022 (doc.8) è ricompresa nell'istanza di rateazione prot. 143245 del 10.8.2022 (doc.28) e nella, successiva istanza di definizione agevolata/rottamazione quater prot. W 2023030202864179 inviata il 2.3.2023 (doc. 29).
Riguardo ad esse ritiene il Collegio non sia (più) ammissibile alcuna opposizione, avente ad oggetto non solo difetti di notifica – già l'istanza di rateazione è incompatibile con l'eccezione di mancata notifica dei titoli - ma anche prescrizione e decadenza dei crediti erariali, come pure erroneità nei calcoli del dovuto.
In particolare, la proposizione di istanza di definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata - e ciò pure nell'ipotesi di asserito difetto del presupposto impositivo - giacché la definizione agevolata, determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall'applicazione di parametri predeterminanti, costituisce una modalità di definizione "transattiva" della controversia da cui consegue il componimento delle opposte pretese.
La stessa S. Corte (n.7345/2018) “.. ha statuito che l'adesione alla definizione agevolata .. non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'Ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile .. con preclusione al contribuente della possibilità di agire per l'accertamento dell'inesistenza del presupposto impositivo ..” (cfr. Corte G. Trib. II grado Firenze, (Toscana) sez.II, 23/06/2025 n.774; conf. Corte G. Trib. II grado Trento, (Trentino-Alto Adige) sez.I, 14/07/2025 n.60) Nulla in contrario ha dedotto la difesa dei ricorrenti.
Riguardo, infine, alla dedotta illegittimità delle sanzioni per violazione del principio proporzionalità, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea (quinto motivo in ricorso) si tratta di doglianza che andava sollevata nei termini deputati allo scopo nei confronti dell'ente impositore e non certo dell'A.d.E.R. comunque ormai preclusa: le poste sanzionatorie criticate sono divenute definitive e non più contestabili, per quanto ampiamente argomentato in precedenza.
Ciò posto il ricorso rimane ammissibile e verrà esaminato soltanto relativamente alle questioni sollevate con riferimento all'avviso di intimazione impugnato, che venne correttamente notificato, a mezzo posta, alla sede dello Ricorrente_1 in Indirizzo_1 – Parma in data 4.06.2024 (doc.2 res.).
In primo luogo, i ricorrenti sostengono una inesistenza - nullità della intimazione;
richiamati gli artt.19, secondo comma, dlgs 546 e 7 dello Statuto del contribuente, evidenziano che l'intimazione de qua “.. non riporta alcuna sottoscrizione originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della stessa, né alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa, né alcuna dichiarazione di conformità all'originale .. ”.
In un precedente giudizio fra le stesse odierne parti, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bologna ha ritenuto “.. pienamente legittimo che il sottoscrittore degli atti possa essere un funzionario dipendente dell'ADER; ciò alla luce di quanto statuito dal comma 2 dell'art.41, D.lgs. n. 112/99 (recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n.337), che statuisce che, fatti salvi particolari procedimenti diversi da quello oggetto della presente controversia, l'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati, così come è avvenuto nella fattispecie in esame .. nessuna conseguenza può produrre il fatto che la firma apposta sugli atti in contestazione non sia in originale in quanto, a mente dell'art.3 del D.Lgv. n. 39/93, avente ad oggetto “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche” gli atti amministrativi adottati dalla P.A. – con tale locuzione ricomprendendovi, dunque, anche gli atti oggetto del presente contenzioso – possono essere predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati e, se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile .. non può esistere la lamentata mancanza di attestazione di conformità dell'intimazione al suo originale poiché si è in presenza non già di copie, ma di file formati dall'Agente della Riscossione in originale e sottoscritti per come in precedenza legittimamente specificato per cui, non trattandosi, nel caso, di copia, nessun dubbio può sussistere sulla sua autenticità, senza che vi sia necessità di attestazioni di conformità di sorta ..” (cfr. sentenza sez.XIII 4.03.2024 n.200).
Il Collegio condivide quanto precede ed esclude che l'atto in esame sia carente dell'indicazione dell'Autorità e dei termini per la sua impugnazione;
a ben guardare alla pagina 2, si legge: “Lei può presentare ricorso solo avverso vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista una autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella sopra riportata”.
Escluso che si sia concretizzata la prescrizione dei crediti, gli ulteriori motivi di doglianza sollevati concernono carenze di motivazione anche in relazione alle poste intimate a titoli di interessi (sub 4) lamentando l'illegittimità dell'aggio di riscossione per sua eccessiva onerosità e l'incostituzionalità della relativa normativa (sub 6).
Sotto il primo profilo rileva il Collegio che l'avviso risponde ai requisiti imposti dalla legge per la sua redazione, sanciti dall'art.50 d.P.R. n. 602/73), riportando dettagliatamente i titoli azionati, con tanto di specificazione della data della loro notifica, degli enti impositori che hanno emesso il ruolo, dell'anno di riferimento dei tributi/contributi oggetto di intimazione con individuazione della loro tipologia e ripartizione tra capitale, sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
In particolare, con riguardo alla interessi, insegna la S. Corte “… la circostanza che i saggi d'interesse (come previsti dagli artt.20 e 30 del d.P.R. n.602/1973) siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale .. o dell'Agenzia delle entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate -cfr. art. 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n.244 per gli atti dell'Agenzia delle entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell'art.30 D.P.R. n.602/1973, non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato .. ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere ..” (cfr.CASS.Ss.Uu. 14.07.2022 n.2281).
Venendo, infine, alla pretesa illegittimità dell'aggio esattoriale ed incostituzionalità della relativa normativa, con riferimento all'art.1 comma 17 L.234/2021 (a tenore del quale: “17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge: a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;
b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.”), la difesa riscorrente lamenta il fatto che il nuovo assetto normativo in punto “oneri di riscossione” risulterebbe violare i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, perché tratterebbe posizioni identiche in modo differente.
In primo luogo, il Collegio rammenta il principio enunciato dalla Consulta “.. il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può prescindere, ma definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico” (sentenza n.89 del 1996). Invero qualunque disciplina è destinata per sua stessa natura a stabilire regole e, dunque, ad operare assimilazioni e distinzioni;
per cui ogni normativa positiva finisce per introdurre nell'ordinamento fattori di omologazione e di differenziazione rispetto alla gamma delle possibili situazioni concrete. In particolare, non tutte le singole situazioni diverse devono ricevere proprie differenti discipline, purché l'unificazione del trattamento abbia una sua causa razionale. Né è consentito a questa Corte sostituirsi alle scelte legislative con un giudizio sull'opportunità dell'omologazione o della differenziazione delle discipline. Se, quindi, non è censurabile, per contrasto con il principio di uguaglianza, qualsiasi omologazione di disciplina di situazioni diverse, e nemmeno qualsiasi eventuale disarmonia o incoerenza che una normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire, l'illegittimità è ravvisabile solo nel caso di sicura carenza di una adeguata giustificazione della disciplina introdotta ..” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 402/1999). In altri termini il dettato costituzionale può ritenersi violato unicamente allorché si riscontri la manifesta irragionevolezza della norma di legge, non reputandosi abilitata la Consulta a esercitare scelta di esclusiva spettanza del legislatore.
Ciò chiarito, la scelta di far decorrere l'applicazione della nuova legge (non più contemplante gli oneri di riscossione, perché fatti ricadere sulla collettività), in ragione dell'evento dell'affido del carico e della data di relativo accadimento (se prima o dopo l'entrata in vigore della legge stessa) non appare a questo Collegio passibile di un vaglio di costituzionalità.
A ben guardare il fattore può portare a diversificare un trattamento, “.. il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive”, specie laddove per il legislatore ricorra “la necessità di bilanciamento con le disponibilità delle risorse indispensabili a tal fine e con le connesse esigenze finanziarie” (cfr. Corte Cost. n.409/1998). Nella fattispecie, alla data di entrata in vigore del cit.comma 17, per i carichi di precedente affido si erano già prodotti gli effetti conseguenti alla relativa iscrizione a ruolo, in forza della normativa tempo per tempo applicabile, in sostanza per essi l'obbligo alla corresponsione degli oneri di riscossione/aggi era già sorto.
Significativo, infine, un arresto di legittimità secondo il quale ".. la natura retributiva e non tributaria dell'aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso ... Il fatto che dal 2006 una quota fissa sia stata posta a carico del contribuente, e ciò comporti una diversa situazione rispetto a coloro che hanno ricevuto le cartelle prima di tale data, rientra nella fisiologia delle modifiche normative che vanno sempre ad incidere, variandole, sulle situazioni preesistenti, sempreché non siano modifiche caratterizzate da elementi di irrazionalità intrinseca, nella specie insussistente, non possono esser considerate come violazioni dell'art. 3 Cost.. Discende dalla natura del compenso l'irrilevanza del parametro di costituzionalità di cui all'art.25 Cost., neppure ponendosi una questione di retroattività
..” (cfr.CASS.Sez.trib., ord. 23.11.2021 n.36100).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione in € 7.500,00, per compenso professionale, oltre rimb.forf. 15% Iva e Cpa come per legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IS NICOLA, Presidente e Relatore MARI RENATO, Giudice VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 CF_Difensore_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07820249003735288000 IVA-ALIQUOTE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170002946747000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010777145000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820170010777145000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190002945703000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820200003822108000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820200004148416000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820210002288702000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE) Fatto e Motivi della Decisione
Ricorrente_1I, anche quale legale rappresentante dello SRicorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 078 2024 9003735288000, notificata a mezzo servizio postale in data 4 giugno 2024, dell'importo di € 394.454,57, emessa dall'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in forza dei molteplici titoli in essa richiamate aventi ad oggetto la richiesta di pagamento di cartelle ed avvisi riferite a: IVA Studi di settore, IVA interessi anno 2012-2015-2018-2017, IRAP anno 2014-2017, ritenute Irpef anno 2014, lamentando gradatamente: 1) l'inesistenza e la nullità dell'intimazione per svariate carenze;
2) l'invalidità della notifica dell'intimazione opposta nonché degli atti presupposti e, in genere, degli atti prodromici, anche in conseguenza dell'utilizzo, per la notifica, di indirizzo non censito nei pubblici registri;
3) la prescrizione/decadenza delle pretese intimate;
4) l'illegittimità e la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione anche in relazione alle poste intimate a titoli di interessi;
5) l'illegittimità delle sanzioni per violazione del principio proporzionalità con rinvio della relativa normativa alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia Europea;
6) l'illegittimità dell'aggio di riscossione per sua eccessiva onerosità e l'incostituzionalità della relativa normativa.
L'A.d.E.R., costituitasi ha contro dedotto in merito a ciascun profilo di contestazione mossa in ricorso, allegando nutrita documentazione, comprensiva anche delle istanze di rateazione e di definizione agevolata/rottamazione quater, presentate dagli odierni ricorrenti.
Con ordinanza resa all'udienza del 23.10.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva proposta ed all'odierna camera di consiglio la Corte ha trattenuto in decisione.
La Agenzia resistente, nella propria memoria di costituzione, ha eccepito che tre cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione, la loro notifica e il loro contenuto sono già stati oggetto di disamina e decisione da parte della Corte di giustizia Tributaria, le cui sentenze sono divenute definitive (circostanza non contestata dalla difesa ricorrente). In effetti, rileva il Collegio che:
- la cartella n. 07820170002946747000, notificata in data 24.4.2017 (doc.3 res.) è stata esaminata dalla allora C.T. Prov.le (sez.II) e, con sentenza n. 85/2019 (doc.11 res.), venne respinta la impugnazione proposta dallo Ricorrente_1
- le cartelle n. 07820200003822108000 e n. 07820200004148416000, notificate in data 8.04.2022 (docc.6 e 7 res.) sono state esaminata (unitamente ad atti di pignoramento) da questa C.G.T. di I grado (sez.II) e, con sentenza n.38/2023 (doc.24 res.), veniva respinta la impugnazione proposta dallo Ricorrente_1, pronuncia confermata dalla Corte G.T. di II grado dell'E.-Romagna (doc.25)
Ne discende che sulla legittimità di esse si è formato il giudicato.
La cartella n. 07820170010777145000, notificata in data 28.3.2018 (doc.4) è ricompresa nell'istanza di rateazione prot. 3273264/2018 del 22.5.18 (doc.15) e nella, successiva, istanza di definizione agevolata/rottamazione quater prot. W 2023030202864179 inviata il 2.03.2023 (doc.16).
La cartella n. 07820190002945703000, notificata in data 27.2.2019 (doc. 5) è ricompresa nell'istanza di rateazione prot. 3207676/2019 del 19.4.2019 (doc.17), nell'intimazione n. 07820229003674371000 del 20.2.2023 (doc.18), notificata il 26.7.2023 (doc. 19) e nella, successiva istanza di definizione agevolata/rottamazione quater prot. W 2023022302479831 inviata il 23.2.2023 (doc. 20).
Infine, la cartella n. 07820210002288702000, notificata in data 16.12.2022 (doc.8) è ricompresa nell'istanza di rateazione prot. 143245 del 10.8.2022 (doc.28) e nella, successiva istanza di definizione agevolata/rottamazione quater prot. W 2023030202864179 inviata il 2.3.2023 (doc. 29).
Riguardo ad esse ritiene il Collegio non sia (più) ammissibile alcuna opposizione, avente ad oggetto non solo difetti di notifica – già l'istanza di rateazione è incompatibile con l'eccezione di mancata notifica dei titoli - ma anche prescrizione e decadenza dei crediti erariali, come pure erroneità nei calcoli del dovuto.
In particolare, la proposizione di istanza di definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata - e ciò pure nell'ipotesi di asserito difetto del presupposto impositivo - giacché la definizione agevolata, determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall'applicazione di parametri predeterminanti, costituisce una modalità di definizione "transattiva" della controversia da cui consegue il componimento delle opposte pretese.
La stessa S. Corte (n.7345/2018) “.. ha statuito che l'adesione alla definizione agevolata .. non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'Ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile .. con preclusione al contribuente della possibilità di agire per l'accertamento dell'inesistenza del presupposto impositivo ..” (cfr. Corte G. Trib. II grado Firenze, (Toscana) sez.II, 23/06/2025 n.774; conf. Corte G. Trib. II grado Trento, (Trentino-Alto Adige) sez.I, 14/07/2025 n.60) Nulla in contrario ha dedotto la difesa dei ricorrenti.
Riguardo, infine, alla dedotta illegittimità delle sanzioni per violazione del principio proporzionalità, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea (quinto motivo in ricorso) si tratta di doglianza che andava sollevata nei termini deputati allo scopo nei confronti dell'ente impositore e non certo dell'A.d.E.R. comunque ormai preclusa: le poste sanzionatorie criticate sono divenute definitive e non più contestabili, per quanto ampiamente argomentato in precedenza.
Ciò posto il ricorso rimane ammissibile e verrà esaminato soltanto relativamente alle questioni sollevate con riferimento all'avviso di intimazione impugnato, che venne correttamente notificato, a mezzo posta, alla sede dello Ricorrente_1 in Indirizzo_1 – Parma in data 4.06.2024 (doc.2 res.).
In primo luogo, i ricorrenti sostengono una inesistenza - nullità della intimazione;
richiamati gli artt.19, secondo comma, dlgs 546 e 7 dello Statuto del contribuente, evidenziano che l'intimazione de qua “.. non riporta alcuna sottoscrizione originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della stessa, né alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa, né alcuna dichiarazione di conformità all'originale .. ”.
In un precedente giudizio fra le stesse odierne parti, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Bologna ha ritenuto “.. pienamente legittimo che il sottoscrittore degli atti possa essere un funzionario dipendente dell'ADER; ciò alla luce di quanto statuito dal comma 2 dell'art.41, D.lgs. n. 112/99 (recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n.337), che statuisce che, fatti salvi particolari procedimenti diversi da quello oggetto della presente controversia, l'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati, così come è avvenuto nella fattispecie in esame .. nessuna conseguenza può produrre il fatto che la firma apposta sugli atti in contestazione non sia in originale in quanto, a mente dell'art.3 del D.Lgv. n. 39/93, avente ad oggetto “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche” gli atti amministrativi adottati dalla P.A. – con tale locuzione ricomprendendovi, dunque, anche gli atti oggetto del presente contenzioso – possono essere predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati e, se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile .. non può esistere la lamentata mancanza di attestazione di conformità dell'intimazione al suo originale poiché si è in presenza non già di copie, ma di file formati dall'Agente della Riscossione in originale e sottoscritti per come in precedenza legittimamente specificato per cui, non trattandosi, nel caso, di copia, nessun dubbio può sussistere sulla sua autenticità, senza che vi sia necessità di attestazioni di conformità di sorta ..” (cfr. sentenza sez.XIII 4.03.2024 n.200).
Il Collegio condivide quanto precede ed esclude che l'atto in esame sia carente dell'indicazione dell'Autorità e dei termini per la sua impugnazione;
a ben guardare alla pagina 2, si legge: “Lei può presentare ricorso solo avverso vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista una autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella sopra riportata”.
Escluso che si sia concretizzata la prescrizione dei crediti, gli ulteriori motivi di doglianza sollevati concernono carenze di motivazione anche in relazione alle poste intimate a titoli di interessi (sub 4) lamentando l'illegittimità dell'aggio di riscossione per sua eccessiva onerosità e l'incostituzionalità della relativa normativa (sub 6).
Sotto il primo profilo rileva il Collegio che l'avviso risponde ai requisiti imposti dalla legge per la sua redazione, sanciti dall'art.50 d.P.R. n. 602/73), riportando dettagliatamente i titoli azionati, con tanto di specificazione della data della loro notifica, degli enti impositori che hanno emesso il ruolo, dell'anno di riferimento dei tributi/contributi oggetto di intimazione con individuazione della loro tipologia e ripartizione tra capitale, sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
In particolare, con riguardo alla interessi, insegna la S. Corte “… la circostanza che i saggi d'interesse (come previsti dagli artt.20 e 30 del d.P.R. n.602/1973) siano modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale .. o dell'Agenzia delle entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate -cfr. art. 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n.244 per gli atti dell'Agenzia delle entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell'art.30 D.P.R. n.602/1973, non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell'atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato .. ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere ..” (cfr.CASS.Ss.Uu. 14.07.2022 n.2281).
Venendo, infine, alla pretesa illegittimità dell'aggio esattoriale ed incostituzionalità della relativa normativa, con riferimento all'art.1 comma 17 L.234/2021 (a tenore del quale: “17. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge: a) l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione;
b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento.”), la difesa riscorrente lamenta il fatto che il nuovo assetto normativo in punto “oneri di riscossione” risulterebbe violare i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, perché tratterebbe posizioni identiche in modo differente.
In primo luogo, il Collegio rammenta il principio enunciato dalla Consulta “.. il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l'ordinamento non può prescindere, ma definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico” (sentenza n.89 del 1996). Invero qualunque disciplina è destinata per sua stessa natura a stabilire regole e, dunque, ad operare assimilazioni e distinzioni;
per cui ogni normativa positiva finisce per introdurre nell'ordinamento fattori di omologazione e di differenziazione rispetto alla gamma delle possibili situazioni concrete. In particolare, non tutte le singole situazioni diverse devono ricevere proprie differenti discipline, purché l'unificazione del trattamento abbia una sua causa razionale. Né è consentito a questa Corte sostituirsi alle scelte legislative con un giudizio sull'opportunità dell'omologazione o della differenziazione delle discipline. Se, quindi, non è censurabile, per contrasto con il principio di uguaglianza, qualsiasi omologazione di disciplina di situazioni diverse, e nemmeno qualsiasi eventuale disarmonia o incoerenza che una normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire, l'illegittimità è ravvisabile solo nel caso di sicura carenza di una adeguata giustificazione della disciplina introdotta ..” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 402/1999). In altri termini il dettato costituzionale può ritenersi violato unicamente allorché si riscontri la manifesta irragionevolezza della norma di legge, non reputandosi abilitata la Consulta a esercitare scelta di esclusiva spettanza del legislatore.
Ciò chiarito, la scelta di far decorrere l'applicazione della nuova legge (non più contemplante gli oneri di riscossione, perché fatti ricadere sulla collettività), in ragione dell'evento dell'affido del carico e della data di relativo accadimento (se prima o dopo l'entrata in vigore della legge stessa) non appare a questo Collegio passibile di un vaglio di costituzionalità.
A ben guardare il fattore può portare a diversificare un trattamento, “.. il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive”, specie laddove per il legislatore ricorra “la necessità di bilanciamento con le disponibilità delle risorse indispensabili a tal fine e con le connesse esigenze finanziarie” (cfr. Corte Cost. n.409/1998). Nella fattispecie, alla data di entrata in vigore del cit.comma 17, per i carichi di precedente affido si erano già prodotti gli effetti conseguenti alla relativa iscrizione a ruolo, in forza della normativa tempo per tempo applicabile, in sostanza per essi l'obbligo alla corresponsione degli oneri di riscossione/aggi era già sorto.
Significativo, infine, un arresto di legittimità secondo il quale ".. la natura retributiva e non tributaria dell'aggio esclude il parametro della capacità contributiva e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso ... Il fatto che dal 2006 una quota fissa sia stata posta a carico del contribuente, e ciò comporti una diversa situazione rispetto a coloro che hanno ricevuto le cartelle prima di tale data, rientra nella fisiologia delle modifiche normative che vanno sempre ad incidere, variandole, sulle situazioni preesistenti, sempreché non siano modifiche caratterizzate da elementi di irrazionalità intrinseca, nella specie insussistente, non possono esser considerate come violazioni dell'art. 3 Cost.. Discende dalla natura del compenso l'irrilevanza del parametro di costituzionalità di cui all'art.25 Cost., neppure ponendosi una questione di retroattività
..” (cfr.CASS.Sez.trib., ord. 23.11.2021 n.36100).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che liquida in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione in € 7.500,00, per compenso professionale, oltre rimb.forf. 15% Iva e Cpa come per legge.