Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 826
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto non provata la notifica di alcun atto interruttivo sottostante la cartella impugnata.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale del credito

    La Corte ha ritenuto decorso il termine di prescrizione quinquennale, non essendo stati provati atti interruttivi e considerando il pagamento della tariffa come prestazione periodica.

  • Accolto
    Decadenza ex art. 1 co. 161 L. 296/06

    La Corte ha ritenuto decorso il termine decadenziale, poiché il pagamento della tariffa è dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo e da tale anno decorre il termine quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 826
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 826
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo