CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 826/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5079/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037915257 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037915257 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037915257 TARI 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5419/2025 depositato il
29/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 0037915257, notificata in data 17.07.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 2.298,88, a titolo di tassa raccolta rifiuti, in riferimento agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, in virtù di intimazione di pagamento n. 297421 che si assume notificata il
30/11/2019.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
L'Agenzia Entrate RI si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni riguardanti l'attività dell'ente impositore.
Alla camera di consiglio del 26.05.2025, è stata emessa ordinanza ai sensi del comma 6, dell'art. 14 del D. lgs. 546/92, con la quale veniva ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ATO ME1.
In ottemperanza alla predetta ordinanza, in data 13.06.2025, la ricorrente depositava documentazione relativa all'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di ATO ME1.
L'Società_1 s.p.a. è rimasta contumace.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente fondato. A fronte della mancata prova di qualsivoglia atto interruttivo sottostante la cartella impugnata, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 24679 del 23/11/2011), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità. Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le parti convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 450,00, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 22 settembre 2025
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5079/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037915257 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037915257 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037915257 TARI 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5419/2025 depositato il
29/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 0037915257, notificata in data 17.07.2024, con la quale veniva richiesto il complessivo pagamento della somma di € 2.298,88, a titolo di tassa raccolta rifiuti, in riferimento agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, in virtù di intimazione di pagamento n. 297421 che si assume notificata il
30/11/2019.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
L'Agenzia Entrate RI si è costituita, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni riguardanti l'attività dell'ente impositore.
Alla camera di consiglio del 26.05.2025, è stata emessa ordinanza ai sensi del comma 6, dell'art. 14 del D. lgs. 546/92, con la quale veniva ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ATO ME1.
In ottemperanza alla predetta ordinanza, in data 13.06.2025, la ricorrente depositava documentazione relativa all'avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di ATO ME1.
L'Società_1 s.p.a. è rimasta contumace.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente fondato. A fronte della mancata prova di qualsivoglia atto interruttivo sottostante la cartella impugnata, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr., ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 24679 del 23/11/2011), integrando il pagamento una prestazione periodica dovuta in ragione delle singole annualità. Parimenti decorso è il termine decadenziale ex art. 1 co. 161 L. 296/06, essendo il pagamento della tariffa dovuto entro l'anno cui afferisce il tributo ed iniziando a decorrere da tale anno il termine quinquennale.
Il ricorso va, per tali ragioni, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio
2018).
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le parti convenute in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 450,00, oltre accessori come per legge. Cosi è deciso in Messina li, 22 settembre 2025