Art. 57. (Copertura finanziaria)
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il bimestre novembre-dicembre 1982 in complessive lire 13 miliardi, si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo utilizzando la voce: "Istituzione di nuove universita' statali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il bimestre novembre-dicembre 1982 in complessive lire 13 miliardi, si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo utilizzando la voce: "Istituzione di nuove universita' statali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.