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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/11/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10 /2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IC OD Presidente dott.ssa RA LL Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1
NG RO
e
, nato a [...] il [...] con l'Avv. MARCELLA Parte_2
DOTTI
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 31/05/2015 a Luzzana (BG) e che dalla loro unione sono nati i figli Maria, in Bergamo il
27.11.2014 e in Bergamo il 08.01.2020, ancora minorenni. Per_1
In data 13.3.2025, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e,
contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione,
celebrata in data 18.02.2025 in forma scritta.
Occorre rilevare che, nelle more del giudizio, a fronte del collocamento a riposo del Giudice
originariamente assegnatario, dott. , il fascicolo è stato riassegnato al Giudice relatore Parte_3
delegato, dott.ssa RA LL, giusto decreto n. 23/2025 del Presidente Vicario del
Tribunale.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire alla prole minorenne l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c. Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, si ritengono altresì idonei a garantire alla prole minorenne condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Luzzana il 31/05/2015 tra , nato a Parte_1
SC LN (BG) il 10/11/1978 e nata a Parte_2
SERIATE (BG) il 20/07/1985;
• dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
• nulla sulle spese;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di (Atto n. 2 Parte II Serie A Anno 2015 ).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 13/11/2025
IL PRESIDENTE
IC OD
IL GIUDICE ESTENSORE
RA LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IC OD Presidente dott.ssa RA LL Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1
NG RO
e
, nato a [...] il [...] con l'Avv. MARCELLA Parte_2
DOTTI
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 31/05/2015 a Luzzana (BG) e che dalla loro unione sono nati i figli Maria, in Bergamo il
27.11.2014 e in Bergamo il 08.01.2020, ancora minorenni. Per_1
In data 13.3.2025, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e,
contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione,
celebrata in data 18.02.2025 in forma scritta.
Occorre rilevare che, nelle more del giudizio, a fronte del collocamento a riposo del Giudice
originariamente assegnatario, dott. , il fascicolo è stato riassegnato al Giudice relatore Parte_3
delegato, dott.ssa RA LL, giusto decreto n. 23/2025 del Presidente Vicario del
Tribunale.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire alla prole minorenne l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c. Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, si ritengono altresì idonei a garantire alla prole minorenne condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Da ultimo, data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Luzzana il 31/05/2015 tra , nato a Parte_1
SC LN (BG) il 10/11/1978 e nata a Parte_2
SERIATE (BG) il 20/07/1985;
• dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
• nulla sulle spese;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di (Atto n. 2 Parte II Serie A Anno 2015 ).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 13/11/2025
IL PRESIDENTE
IC OD
IL GIUDICE ESTENSORE
RA LL