Sentenza 31 ottobre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2018, n. 49853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49853 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da MA RG, nato 1'11/02/1959 a Gardone Val Trompia ER EP, nato l'[...] a [...], nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza dell'08/05/2018 del TRIBUNALE della Libertà di BRESCIA sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
sentito il P.G., in persona del Sost. Giovanni Di Leo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore, avv. Enrico Pelillo, per ER e NE, il quale ha insistito per l'accoglimento dei propri ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito del parziale accoglimento, da parte del Tribunale della libertà di Brescia, dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica di Bergamo avverso l'ordinanza del g.i.p. di quel Tribunale, che solo in parte aveva accolto le originarie richieste cautelari del magistrato procedente, era disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di RG MA, legale rappresentante della GRAFER s.r.I., in relazione al reato di turbata libertà degli incanti, di cui al capo 7) dell'imputazione provvisoria;
mentre, quanto a PP ER e NT CA, sindaci rispettivamente dei comuni di Foppolo e Valleve, nonché amministratore di fatto e presidente del C.d.A. della MB ER KY, società dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo, già sottoposti ad arresti domiciliari dal g.i.p. per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, truffa nei confronti della Regione Lombardia ed altro, era disposta la più grave misura della custodia cautelare in carcere, estesa altresì per entrambi all'incolpazione di concussione di cui al capo 3) della rubrica provvisoria e, per il solo ER, anche al già ricordato addebito di turbativa d'asta, sub 7).
2. Avverso detta ordinanza i tre indagati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno interposto ricorso per cassazione.
3. Nell'interesse del succitato MA, il difensore di fiducia, avv. Melchionna, deduce, in primo luogo, violazione di legge, per avere il giudice distrettuale della cautela, a fronte di un appello del pubblico ministero incentrato unicamente sulla sussistenza del requisito della gravità degli indizi a carico del prevenuto, esteso indebitamente la propria cognizione anche alla diversa tematica delle esigenze cautelari, nonostante l'eccezione di "illegittimità/inammissibilità" dell'impugnazione prontamente sollevata dalla difesa nel corso dell'udienza di discussione dell'appello.
3.1 Con un secondo motivo, il legale ricorrente denuncia "vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi". In particolare, il Tribunale bresciano non avrebbe compiuto alcuna previa e doverosa valutazione di attendibilità, con riferimento alle dichiarazioni accusatorie provenienti dal coindagato sindaco ER;
mentre, riguardo agli ulteriori elementi valorizzati ai fini della composizione del quadro indiziario - vale a dire le dichiarazioni del commercialista della MB ER KY (d'ora in poi, BSS), degli amministratori delle società invitate a partecipare alla gara, dell'ingegnere progettista e dell'avv. D'Herin - non sarebbe stata offerta alcuna argomentazione, atta a comprovare la gravità loro di fatto attribuita: in conclusione, pertanto, non potrebbe dirsi sussistente alcuna prova di un accordo collusivo tra l'odierno ricorrente ed il ER.
3.2 II terzo ed ultimo profilo di doglianza attiene al censurato "vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza delle esigenze cautelari ed erronea valutazione delle stesse": ciò in quanto "il presunto 'pericolo di recidiva' da cui si dovrebbe 'garantire la collettività' è un'affermazione fine a sé stessa se non congruamente ed idoneamente motivata dal Tribunale, che sul punto non espone le ragioni che potrebbero (rectius dovrebbero) portare MA a reiterare i reati presuntivamente commessi"; non senza aggiungere come i fatti siano antecedenti di circa due anni, rispetto all'epoca di adozione della contestata misura, e come non vi sia asseritamente in atti traccia di sorta dei requisiti della concretezza ed attualità della specifica esigenza di cui trattasi, in spregio alla unanime giurisprudenza di legittimità formatasi in proposito.
4. In ordine al ER ed al CA, il loro comune difensore di fiducia, avv. Enrico Pelillo, sulla scorta di un unico atto, deduce quanto segue. 4.1 "Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 3) e 7) ed erronea valutazione degli stessi". Dato atto dell'avvenuto deposito, nel corso dell'udienza, di una memoria che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di prendere in considerazione, assume il difensore ricorrente, in ordine alla fattispecie prevista e punita dall'art. 317 cod. pen., che il ragionamento del Tribunale si risolverebbe paradossalmente nell'attribuire portata concussiva ad ogni provvedimento della P.A. "che sia in qualche modo pregiudizievole per il privato", non potendo peraltro riconoscersi valenza di riscontro delle accuse provenienti dalla presunta persona offesa QUARTI alle dichiarazioni del MASTROEP, trattandosi di soggetto che, "ben lungi dall'essere 'persona terza ed estranea ai fatti contestati', come viene definito nell'ordinanza, viceversa rivestiva il ruolo di gestore dell'hotel S. Simone, di proprietà del QUARTI, dunque palesemente sbilanciato, per ovvie ragioni, a favore della tesi confezionata dal sopracitato imprenditore". Laddove, ove si volessero più correttamente inquadrare i fatti in seno al paradigma di cui all'art.319 quater cod. pen., la rilevanza indiziaria degli elementi in atti sarebbe preclusa dalla inutilizzabilità "delle fonti di prova utilizzate dal QUARTI", già valutata come tale dal g.i.p. nella propria ordinanza. Quanto, invece, all'addebito di turbata libertà degli incanti, il Tribunale avrebbe "malinteso" le affermazioni del ER, dovendo pertanto concludersi per l'assenza del requisito della gravità nel quadro indiziario acquisito, conformemente alla iniziale valutazione compiuta dal g.i.p. bergamasco. 4.2 "Illogica commistione tra gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, ed assenza ed illogicità della motivazione in ordine ai criteri di scelta delle misure". Innanzitutto, il Tribunale sarebbe incorso in quello che viene definito un gravissimo" errore "logico-argomentativo", avendo fatto, automaticamente quanto indebitamente, discendere il (distinto) requisito delle esigenze cautelari dalla sussistenza (già affermata dal g.i.p.) della gravità indiziaria per altre ipotesi di reato. Inoltre, le dichiarazioni confessorie rese dal ER e dal CA, in uno con lo stadio avanzatissimo delle indagini, varrebbero a rendere inesistente la specifica esigenza di cui alla lettera a) dell'art. 274 cod. proc. pen.; mentre, relativamente al concreto pericolo di recidiva, del tutto assente sarebbe da ritenersi il requisito dell'attualità, giusta la corretta interpretazione che di esso è stata fornita dalla giurisprudenza di legittimità, a tal fine richiamata. 4.3 "Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 292 c.p.p.". E' l'oggetto del terzo profilo di critica formalizzata dal difensore ricorrente, che assume in proposito che l'ordinanza impugnata, in quanto applicativa di una misura cautelare, avrebbe dovuto necessariamente soddisfare tutti i requisiti di legge, "in particolare quelli di cui all'art. 292 co. 2, lett. c) e c bis) e co. 2 ter c.p.p.".
4.3 Infine, con l'ultimo motivo del ricorso, si deduce la violazione dell'art. 275 co. 3 del codice di rito, stante l'omessa rappresentazione delle ragioni della inidoneità della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, con le procedure di controllo previste dalla legge.
5. Il 6 settembre u.s. il difensore del ER e del CA ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., con cui ha dato atto che, a seguito dell'emissione, da parte del g.i.p. del Tribunale di Bergamo, di altro provvedimento cautelare a carico del ER, per fatti distinti ma connessi a quelli oggetto del presente procedimento, il detto ER ha reso ampia confessione, dapprima in ordine ai fatti contestati con la seconda ordinanza e, successivamente, con riferimento anche ai fatti che qui interessano: donde la decisione del g.i.p., in accoglimento dell'istanza a tal fine presentata dalla difesa, di ripristinare l'originaria misura degli arresti domiciliari, giusta ordinanza del 20 luglio scorso, cui hanno fatto seguito ulteriori provvedimenti autorizzatori, in deroga al disposto regime.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse del MA va senza meno rigettato.
2. Non ha reale fondamento il primo motivo d'impugnazione, avente ad oggetto la pretesa inammissibilità dell'originario appello del p.m. E' consolidato l'insegnamento di questa Corte, secondo cui, "In tema di misure caute/ari personali, l'impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell'ordinanza cautelare per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice di appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l'adozione delle misure caute/ari e dunque questi, qualora intenda accogliere l'impugnazione, è tenuto a pronunziarsi anche in ordine alla configurabilità delle esigenze caute/ari non considerate dal primo giudice" (così, da ultimo, Sez. 6, sent. n. 17749 dell'01.03.2017, Rv. 269853; conf. Sez. 6, sent. n. 10032 del 03.10.2010, Rv. 246283 e n. 11231 del 28.02.2001, Rv. 218618). Detto insegnamento è pienamente condiviso da questo Collegio, che non può che farlo proprio. Invero, il rigetto disposto dal g.i.p., per via della ritenuta assenza di un quadro indiziario connotato dalla gravità richiesta dalla legge, ha comportato che il giudice medesimo non si sia legittimamente pronunciato sulle esigenze cautelari, stante la superfluità di una propria pronuncia in merito, in quanto assorbita dalla prioritaria decisione negativa sul primo dei presupposti richiesti dall'art. 273 del codice di rito. Ne consegue che, altrettanto legittimamente, il pubblico ministero, coltivando il proprio interesse all'emissione del provvedimento restrittivo già vanamente richiesto, ha focalizzato l'attenzione sul solo profilo oggetto del pronunciamento da parte del g.i.p., senza che possa in ciò ravvisarsi alcuna violazione del principio devolutivo, per via dell'implicito rinvio al sempre valido contenuto dell'originaria richiesta formulata (e non presa in esame). In senso contrario non hanno pregio le sentenze richiamate dal difensore ricorrente, a proposito del non consentito richiamo per relationem, in sede di appello avverso le ordinanze pronunciate in tema di misure cautelari personali, "degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione" (v., per tutte, Sez. 1, sent. n. 32993 del 22.03.2013, Rv. 256996), atteso che in tutte le fattispecie che hanno dato luogo alle sentenze anzidette il giudice di legittimità si è trovato innanzi alla pedissequa ripetizione delle medesime considerazioni, alla stregua delle quali era stata formulata l'iniziale richiesta cautelare disattesa dal g.i.p., rilevando pertanto un evidente difetto di specificità nei ricorsi, limitatisi alla mera reiterazione di una prospettazione già disattesa, senza un reale confronto con le ragioni poste a base del rigetto, con conseguente venir meno dell'indefettibile profilo di critica che deve necessariamente connotare di sé ogni atto d'impugnazione. Così evidentemente non è nella vicenda che ne occupa, onde correttamente - ed anzi, doverosamente - il Tribunale della cautela ha affrontato il tema delle esigenze cautelari: per un verso, infatti, la norma dettata dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. riveste valenza di carattere generale, in quanto è deputata a stabilire, quale che sia il soggetto emittente e la fase processuale, i requisiti imprescindibili della motivazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, in attuazione della riserva di legge sancita dall'art. 13 della Carta Costituzionale (cf., in parte motiva, Sez. 6, sent. n. 57529 del 29.11.2017); per altro verso e correlativamente - anche alla luce di quanto già prima osservato - l'appello interposto dal pubblico ministero solo apparentemente ha demandato al Tribunale una valutazione circoscritta ai gravi indizi di colpevolezza, avendo in realtà sollecitato, per la stessa natura del provvedimento richiesto, la delibazione di tutti i requisiti richiesti dal legislatore ai fini della sua adozione.
3. Non consentito è il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale bresciano si è lungamente diffuso sulle ragioni che l'hanno condotto all'affermazione dell'esistenza di un accordo collusivo fra il ER ed il MA, in funzione dell'aggiudicazione alla GRAFFER, ossia alla società di cui quest'ultimo era legale rappresentante, dei lavori per il riposizionamento di una telecabina della seggiovia Montebello - Quarta Baita, distrutta ai primi di luglio del 2016 da un incendio di natura dolosa, a tal fine evidenziando: a) la ristrettezza temporale della gara (nove giorni) ed il periodo estivo di svolgimento;
b) la conoscenza della gara, da parte del MA, già prima della sua ufficialità; c) la complessità dell'opera da realizzare e l'impossibilità, per le società diverse dalla GRAFFER, di approntare un serio progetto nel rispetto dei 100 giorni indicati dal bando, laddove la detta GRAFFER, già prima del verificarsi dell'incendio, aveva commissionato alla società Dimensione Ingenierie s.r.l. uno studio per la redazione di un progetto esecutivo giusto per il riposizionamento della cabina che qui interessa;
d) la presenza del MA alla riunione che si svolse il 4 agosto 2016 presso il comune di Foppolo fra i soci della poi fallita BSS - vale a dire, i sindaci dei comuni interessati - ed i tecnici della predetta MB, appunto per discutere del riposizionamento della cabina e delle modalità di svolgimento della gara;
e) l'interessamento del MA presso professionisti (avv. D'Herin), al fine di comprendere quale fosse la procedura di gara corretta da seguire nel caso di specie;
f) la sollecitazione, rivolta dal MA alle società concorrenti, affinché si iscrivessero al portale SINTEL, sì che il bando risultasse formalmente corretto;
g) l'aggiudicazione a favore della GRAFFER, nonostante che, onde ovviare alla mancata previsione dell'avvalimento da parte del bando di gara, l'allegazione dell'A.T.I. a tal fine costituita fosse stata comprovata tardivamente, sulla scorta di un certificato formato nel pomeriggio del 31.08.2016, essendo la gara terminata a mezzogiorno dello stesso 31 agosto;
h) le dichiarazioni del commercialista della BSS, circa la mera parvenza della gara indetta, in uno con quelle provenienti dal BARERA, ammissive del fatto che si determinò ad indire la gara solo su consiglio dei propri legali. A fronte di tale quadro complessivo, il ricorso proposto si limita ad un'apodittica negativa della valenza indiziaria dei molteplici elementi indicati, peraltro esaminati partitamente e nemmeno nella loro totalità, senza il doveroso sguardo complessivo che s'impone in tali casi. Ne discende una doglianza nella sostanza generica, perché priva della necessaria specificità, e comunque del tutto inidonea ad evidenziare (inesistenti) incongruenze, nel lineare e concluso ragionamento sviluppato dal Tribunale della cautela, pienamente conforme a diritto.
4. Anche sul piano delle esigenze cautelari il ricorso non esame non può essere condiviso. Premesso che la valutazione in ordine all'effettiva sussistenza della specifica esigenza cui ha riguardo l'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. non può che essere parametrata alla personalità dell'agente ed alle modalità della condotta illecita posta in essere, onde desumere da tali elementi concreti dati valutativi, alla stregua dei quali compiere una prognosi circa la probabile ricaduta del soggetto nella commissione di altri illeciti (cfr., in parte motiva, Sez. U., sent. n. 20769 del 28.04.2016, cui adde, da ultimo, Sez. 5, sent. n. 49038 del 14.06.2017, Rv. 271522), l'ordinanza impugnata si è ampiamente diffusa sui peculiari profili della condotta del ricorrente già in precedenza illustrati e viepiù illuminati dal dato, parimenti rilevato dal giudice distrettuale, che il prevenuto "agiva quale amministratore di fatto della GRAFFER s.r.l.", dunque, senza manifestare apertamente la sua veste, ma agendo "dietro le quinte". Alla stregua di tanto, ha quindi rimarcato "il valore economico dell'appalto aggiudicato" e "la trama di rapporti" intessuti dal ricorrente, apprezzati - non certo illogicamente e, tanto meno, in termini di incongruità manifesta, in funzione del richiesto giudizio prognostico - come "elementi indicativi della non occasionalità della condotta di turbata libertà degli incanti", a tal fine facendo riferimento anche a (non contestate) risultanze captative in atti, significative di "come la gara di Foppolo non fosse l'unica ..." che "il MA sapeva di potersi aggiudicare (prima ancora dello svolgimento della gara)". Essendo appena il caso di osservare che lo iato temporale, non certo particolarmente ampio, di poco più di un anno e mezzo tra i fatti e l'emissione del provvedimento restrittivo, non legittima alcuna difforme valutazione, a maggior ragione alla luce della doverosa valutazione globale di tutti i fattori che richiede la delibazione propria dell'applicazione dell'art. 274 lett. c) del codice di rito. Ne discende, in conclusione, un ragionamento giustificativo conforme a diritto e non censurabile sotto il profilo della logicità, avendo altresì dato atto il Tribunale dell'esistenza di precedenti penali, ancorché di per sé non allarmanti, tali comunque da far valutare inidonea l'adozione di misura meno gravosa rispetto a quello adottata.
5. Non hanno alcun pregio neppure le impugnazioni proposte nell'interesse del BARERA e del CA, da ritenersi, anzi, davvero al limite dell'ammissibilità.
6. Relativamente al piano della gravità indiziaria, assorbente è di per sé la constatazione che, quanto all'ipotesi concessiva sub 3), la confutazione del quadro probatorio acquisito nel corso delle indagini risulta affidata, per un verso, allo svilimento della condotta dei sindaci coinvolti e, per altro verso, alla sbrigativa e semplicistica attribuzione della patente di inaffidabilità alle dichiarazioni del gestore dell'hotel San Simone, Antonio MARCOEP, sulla scorta della loro lettura alternativa, non consentita in questa sede;
lettura alternativa, qui riferita alle dichiarazioni provenienti dallo stesso BARERA, che costituisce altresì il fulcro dell'impugnazione relativa all'addebito di turbata libertà degli incanti sub 7). Peraltro, ferma restando l'ampia sufficienza di quanto precede a dar conto dell'inammissibilità dello specifico profilo testé affrontato, non può che darsi atto che, seppur solo in ordine alla posizione del BARERA, il comune difensore, con la succitata memoria e le produzioni ad essa allegate, ha dato atto della piena confessione da parte del proprio assistito. Proprio tale circostanza sopravvenuta, anzi, è stata posta dal difensore a supporto del mutato quadro cautelare, in tal senso essendo stata del pari valorizzata la già disposta assegnazione del prevenuto agli arresti domiciliari, in relazione ai fatti oggetto della seconda ordinanza emessa nei suoi confronti. Sennonché è di tutta evidenza che, in tal modo, si vorrebbe onerare la Corte di legittimità di un compito del tutto estraneo alle funzioni che le sono proprie, non potendo che la circostanza qui rappresentata essere sottoposta al giudice del merito, in funzione della valutazione sua propria, fermi gli ovvi rimedi esperibili qualora la decisione non sia ritenuta rispondente alle ragioni fatte valere dalla difesa. Restando, quindi, nell'ambito del perimetro del giudizio correttamente demandato alla presente sede di legittimità, rileva il Collegio - con riferimento alla posizione di entrambi i due indagati assistiti dall'avv. Pelillo, la posizione dei quali non è peraltro in alcun modo differenziata in seno all'unitario ricorso - che nessuna incongruenza è dato ravvisare nella doverosa valutazione, da parte del Tribunale bresciano, dell'esistenza non solo di un quadro indiziario connotato dalla gravità richiesta dalla legge per altri allarmanti reati - associazione per delinquere, falsi, abuso d'ufficio, ecc. - ma anche delle relative esigenze cautelari, già vagliate quindi come concrete ed attuali e coerentemente ritenute aggravate alla luce dell'emergenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad ulteriori due reati contro la P.A., per certo idonei, non solo per titolo ma per concrete modalità di realizzazione, a rendere più vivido e presente il concreto pericolo di recidiva (donde il superamento anche della censura in tema di adeguatezza della misura). Quanto, poi, alla residua doglianza di ordine formale, incentrata sulla pretesa violazione del disposto dell'art. 292, co.
2 - lett. c) e c bis) e co. 2 ter, cod. proc. pen., la radicale genericità cui essa è improntata, in quanto risoltasi nella mera enunciazione della citata norma, ne comporta la sicura inammissibilità.