Art. 4-bis. 1. Con effetto dal 1 gennaio 1992, le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 30 per cento; le misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni devono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto aumento di tariffe. Nella revisione dovra' tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria; in caso di mancato accordo tra le parti, la revisione sara' demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto- legge 25 gennaio 1931, n. 36 , convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460 . ((3)) 2. Con effetto dal 1 gennaio 1992, le tariffe massime previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, in materia di tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche sono aumentate del 50 per cento e vanno applicate nella misura massima.
Qualora la riscossione del tributo sia affidata in appalto, si applica la disposizione di cui al comma 1 relativa alla revisione dei contratti.
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 21-27 febbraio 1996 n. 54 (in G.U. 1a s.s. 6/03/1996, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4-bis, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all' art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 , i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363 , nella parte in cui - in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni - demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 , convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460 ."
Qualora la riscossione del tributo sia affidata in appalto, si applica la disposizione di cui al comma 1 relativa alla revisione dei contratti.
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 21-27 febbraio 1996 n. 54 (in G.U. 1a s.s. 6/03/1996, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4-bis, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all' art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 , i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363 , nella parte in cui - in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni - demanda la revisione stessa alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 , convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460 ."