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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2697 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(Codice fiscale: , rappresentata a e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvestro Diana che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 con sede in Roma al Viale Trastevere, 76
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.12.2024, la ricorrente in epigrafe ha chiesto che venisse dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente che venga condannato il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici.
Dato atto che la presenza delle parti doveva essere sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare, questo
1 Tribunale rileva che non risulta agli atti la notifica del ricorso e che nessuna delle parti ha depositato le suddette note di udienza.
Ritenuto che il principio espresso, anche a sezioni unite dalla Corte di Cassazione, secondo cui il regime della sanatoria delle nullità formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione trovi applicazione anche nel rito del lavoro (equiparandosi le diverse ipotesi di nullità radicale, inesistenza giuridica e omissione materiale di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza e stabilendo che tutte e tre integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto ex tunc) e si applichi solo nell'ipotesi in cui almeno una delle parti sia presente all'udienza e manifesti in tal modo l'interesse al giudizio, non potendo il giudice disporre la prosecuzione d'ufficio di un giudizio, contro il disinteresse della parte che non ha materialmente effettuato la notifica del ricorso introduttivo (Cass., sez. lav., 5 marzo 2003, n.
3251; Cass., sez. un., n. 9331 del 1996).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio
P.Q.M.
dichiara la improcedibilità del giudizio.
Nulla sulle spese
Civitavecchia, 30/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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