Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/06/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 19.6.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7226/2023 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Cristina Capodicasa e dall'avv. Antonella
Arena, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., avente sede legale in Taranto, Controparte_1
via Angelo Berardi n. 8, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Claudio P.IVA_1
Schiavone, giusta procura in atti;
Resistente
E NEI CONFRONTI
, in persona del legale rappresentante p.t., avente Controparte_2
sede in Roma, Piazza del Gesù n.46, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
Angelo Guglielmi, giusta procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.6.2023 ha adito il Tribunale, in funzione di Parte_1
giudice del lavoro, deducendo: - di essere stato assunto dalla nell'ambito Controparte_3
dell'attività di raccolta di rifiuti solidi non pericolosi in favore di Enti pubblici e società private,
Pagina 1
- che, Controparte_2
da ultimo, ha prestato la propria attività con azienda cessionaria di ramo Controparte_1
d'azienda, giusta cessione del 27.7.2022 con la , inquadrato nel livello 2/B Controparte_3
del CCNL Igiene Ambientale.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio quale ultima datrice di lavoro a far data Controparte_1
dall'1.10.2022 e, altresì, , quale agenzia per la somministrazione dei contratti Controparte_2
di lavoro determinato, deducendo sia la violazione della disciplina del contratto a termine in ragione dell'unitario rapporto intercorso, a far data dal 26.7.2017, prima con la CP_3
e infine con la sia la illegittima reiterazione di rapporti a tempo
[...] Controparte_1
determinato.
Nel dettaglio, parte ricorrente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della CP_3
dal 26.07.2017 con rapporto di lavoro a tempo determinato soggetto a plurime
[...]
proroghe (n. 7), sino al 15.10.2018, svolgendo la propria attività presso il cantiere del
Comune di Riposto;
poi dal 13.07.2020 al 15.09.2020, dal 12.08.2020 al 31.08.2020; dal
31.08.2020 al 15.09.2020 e con successivo contratto dal 15.2.2021 al 30.4.2022 comprensivo di 15 proroghe;
di avere lavorato, altresì, presso il medesimo cantiere in forza di contratti di somministrazione alle dipendenze della Alma s.p.a. dal 26.1.2019 al 30.4.2019 con prestazioni rese in favore della utilizzatrice poi alle dipendenze della Controparte_3
con prestazioni rese sempre in favore della utilizzatrice Controparte_2 Controparte_3
(dal 27.3.2019 al 30.9.2019, dall'1.5.2022 all'11.9.2022); a seguito della cessione del ramo d'azienda da parte della ha reso prestazioni in favore della Controparte_3 Pt_1
cessionaria utilizzatrice (dal 12.9.2022 a 30.9.2022); infine con contratto di Controparte_1
lavoro a tempo determinato è stato assunto da dall'1.10.2022 al Controparte_1
30.11.2022.
Pagina 2 Scaduto tale ultimo contratto non è seguita alcuna proroga né la stipula di un nuovo contratto.
Il ricorrente, quindi, il 5.1.2023 ha presentato alle società resistenti impugnativa dei contratti a termine e diffida ad immediata conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Assumendo la natura unitaria e continua dell'attività lavorativa svolta, il ricorrente ha dedotto la violazione del termine di durata massima del contratto acausale, l'assenza delle condizioni oggettive giustificatrici l'apposizione del termine di cui all'art. 19 D.lgs. 81/2015 e la violazione della disciplina delle proroghe di cui all'art. 21; per cui sussiste il diritto alla conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 19, comma 2 d. lgs. 81/2015 posto che il lavoratore ha soddisfatto esigenze non provvisorie delle società datoriali ma permanenti e durevoli nel corso degli anni, nonché il diritto al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 28 del D.lgs. 81/2015 paventando un “evidente danno da perdita di chance di conseguire la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato”.
Il ricorrente ha quindi chiesto: “Accertare e dichiarare l'unitarietà dei contratti a termine e la conseguente effettiva realizzazione di un contratto di lavoro indeterminato con il soggetto utilizzatore;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine avvenuta in danno del sig. , per superamento dei limiti di durata di cui Parte_1
all'art. 19, comma 2 D. Lgs. n. 81/2015; - Dichiarare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato con del 15.02.2021 per Controparte_3
superamento del numero di proroghe previsto ex art. 21, comma 2 D.lgs. n. 81/2015; - Per
l'effetto, riconoscere che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato dal superamento della durata massima di legge o dalla data di decorrenza della quinta proroga, con trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
Conseguentemente, ordinare alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla reintegra e/o alla riammissione in servizio del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e regolarizzare il rapporto di lavoro;
- Condannare la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità
[...]
omnicomprensiva, a titolo di risarcimento del danno ex art. 28, comma 2 D. Lgs. 81/2015,
Pagina 3 nella misura massima consentita ex lege, commisurandola all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Fissata l'udienza di discussione delle parti per il 26.10.2023, in data 16.10.2023 si è tempestivamente costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
In via preliminare ha eccepito la decadenza dal potere di impugnativa dei contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente prima dell'1.7.2022.
Nel merito, ha dedotto la propria estraneità rispetto ai rapporti intercorsi con CP_3
non imputabili alla resistente ai sensi dell'art. 2112 c.c. in quanto il ricorrente non era
[...]
dipendente della società cedente al momento della cessione di ramo d'azienda relativa al servizio di appalto presso il Comune di Riposto;
ha poi contestato la fondatezza della domanda deducendo che la stipula dei contratti stipulati con il ricorrente era avvenuta nel rispetto dei limiti di legge.
Ha eccepito che in ogni caso, i rapporti intercorsi con non potevano Controparte_3
assumere rilievo in quanto intercorsi con un soggetto diverso e afferenti allo svolgimento di mansioni non di pari livello e categoria legale, cioè livello J con la società Tech s.p.a. e, invece, livello 2B con la società resistente.
Ha contestato il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto che non ha Pt_1
allegato i contratti a tempo determinato e di somministrazione ma solo copia delle proroghe di essi.
Ha osservato, pur non accettando il contraddittorio, stante la eccepita decadenza, che parte ricorrente ha contestato il “superamento dei limiti di durata di cui all'art. 19, comma 2 D.
Lgs. n. 81/2015” ed il “superamento del numero di proroghe previsto ex art. 21, comma 2,
D.lgs. n. 81/2015” in relazione al solo “contratto di lavoro a tempo determinato con
[...]
del 15.2.2021”. CP_3
In via subordinata, ha chiesto in ogni caso di limitare il risarcimento del danno alla misura minima di 2,5 mensilità, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.
Pagina 4 Il resistente ha quindi chiesto: “in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda:
- per effetto della non applicabilità dell'art. 2112 c.c. ai contratti di lavoro del ricorrente;
- per effetto dell'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare il termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con la Società convenuta;
in subordine, nel merito - dichiarare l'integrale rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede che il Giudice adito: - ai fini della determinazione dell'eventuale misura risarcitoria, limiti il risarcimento del danno al giusto e dovuto nella misura minima e – comunque - tenga conto delle somme percepite dal ricorrente per effetto di rapporti di lavoro stipulati con soggetti terzi successivamente alla data di cessazione dell'ultimo contratto a termine intercorso tra le parti;
- con vittoria di spese
e competenze di causa”.
In pari data si è costituita la quale, in via preliminare, ha chiesto la Controparte_2
estromissione dal presente giudizio per non avere il ricorrente formulato alcuna domanda nei confronti di nonché la decadenza dall'impugnativa relativamente al Controparte_2
contratto e alle proroghe sottoscritti col ricorrente dal 27.3.2019 al 30.9.2019.
A sostegno della propria tesi ha sostenuto che il ricorrente avrebbe dovuto contestare la presunta illegittimità dei contratti a termine entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto del 30.9.2019; l'unica comunicazione pervenuta è del 5.1.2023 ed è pertanto tardiva.
In subordine, ha eccepito che, in merito al primo rapporto intercorso dal 27.3.2019 al
30.9.2019, esso ha avuto una durata inferiore ai 12 mesi previsti dall'art. 19 D.Lgs. 81/2015, non necessitando, quindi, di alcuna specifica causale;
in merito al secondo rapporto intercorso tra l'1.5.2022 e il 30.9.2022, l'apposizione della causale “esigenza di integrazione del personale addetto alla raccolta differenziata per far fronte a incrementi temporanei dell'attività ordinaria”, pur non necessaria, è comunque conforme al dettato dell'art. 19
D.Lgs. 81/2015, al CCNL Agenzia di Somministrazione applicato e al CCNL Servizi di Igiene
Ambientale applicato dagli utilizzatori.
Pagina 5 In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, ha chiesto di essere garantita, manlevata e/o tenuta indenne da con riferimento Controparte_1
a tutte le somme eventualmente oggetto di condanna.
Temporary s.r.l. ha chiesto: “Preliminarmente: - dichiarare e disporre l'estromissione dal giudizio di per mancanze di domande nei suoi confronti da parte del ricorrente. CP_2
Nel merito: - in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di estromissione dal giudizio, rigettare integralmente tutte le domande svolte dal ricorrente con riferimento alla presunta illegittimità dei termini di durata apposti ai singoli contratti di lavoro a tempo determinato con previa ogni opportuna e necessaria statuizione CP_2
sull'intervenuta decadenza da parte del ricorrente come eccepita dalla esponente e sulla piena legittimità e validità degli stessi termini impugnati;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle istanze del ricorrente, limitare l'eventuale tutela risarcitoria applicata entro i limiti minimi di legge in ragione di quanto previsto dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva applicata al caso di specie, pienamente rispettati da In via ulteriormente subordinata: - in ipotesi di condanna, anche CP_2
parziale, di al pagamento di somme in favore del ricorrente, accertare e dichiarare CP_2
il diritto della stessa ad essere garantita, manlevata e tenuta indenne da CP_2
in relazione a ogni onere e/o somma eventualmente dovuti al ricorrente Controparte_1
secondo i titoli da questo azionati, ovvero, il suo diritto ad essere rimborsata delle somme eventualmente oggetto di una pronuncia di condanna, con ogni conseguente e necessaria statuizione. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Istruita la causa a mezzo di produzioni documentali, l'udienza del 19.6.2025 è stata sosti- tuita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate co-me in atti, viene pronunciata la presente sentenza.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di decadenza dal potere di impugnativa dei contratti a tempo determinato e di somministrazione stipulati.
L'art. 28 l. n. 81/2015 in materia di contratto a termine prevede che “l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma
Pagina 6 dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6”.
Il D.Lgs. 81/2015 si è, cioè, allineato alla precedente disciplina, stabilendo che il contratto a termine deve essere impugnato stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto e che, nei successivi 180 giorni, deve poi essere promosso il giudizio.
Il DL 87/18 ha successivamente esteso da 120 a 180 giorni il termine per l'impugnazione stragiudiziale del contratto.
L'art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/2015, in materia di contratti di somministrazione prevede: “Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n.
604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”.
Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 15226/2023 ha statuito “Ritiene il Collegio che anche nell'ambito della specifica disciplina dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 per i contratti a termine valgano i principi già affermati da questa Corte in numerose sentenze rese nell'ambito dei contratti di somministrazione a tempo determinato nelle quali si è già avuto occasione di confrontarsi con il tema della capacità espansiva dell'impugnazione dell'ultimo contratto di lavoro a termine anche a quelli che lo hanno preceduto proprio con riferimento all'ipotesi in cui tra un contratto e l'altro sia intercorso un termine inferiore a quello utile per l'impugnazione stragiudiziale (cfr. Cass. 25/02/2020 n. 5037). In quella sede, nel richiamare altre pronunce (Cass. n. 30134, 30135, 30136, 32702 del 2018 e nn. 422, 2283
e 24356 del 2019) si è ribadito il principio secondo cui: «in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa». In particolare, va condiviso l'orientamento espresso da questa Corte già con la sentenza
08/02/2020 n. 2420 con la quale era stato affermato che il termine di decadenza di cui all'art.
6 della legge n. 604 del 1966, come successivamente modificato, decorre, per i contratti di somministrazione, dalla data di scadenza originariamente pattuita. In quella sede si specificò
Pagina 7 che il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte dei contratti di somministrazione,
a differenza di quanto previsto per i contratti a termine, non autorizzava di per sé il lavoratore
a nutrire alcun affidamento tale da rendere necessaria una comunicazione del datore di lavoro. Nel confermare tale statuizione anche con riguardo ai contratti a termine, sembra opportuno chiarire che, al di fuori dei casi specifici previsti dall'art. 5 commi 2, 3 e 4 del d.lgs.
n. 368 del 2001 per i quali la reiterazione del contratto a termine comporta per legge che il secondo contratto si consideri a tempo indeterminato ovvero che il rapporto sia tale sin dalla stipula del primo contratto (è questo il caso della successione di assunzioni a termine senza soluzione di continuità) (cfr. 11/03/2022 n. 8038), la mera reiterazione dei contratti a termine non può ingenerare alcun affidamento del lavoratore. In continuità con quanto già affermato nell'ambito della somministrazione a termine va ribadito allora che, al di fuori dei casi su richiamati, la singolarità dei contratti e l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro evidenzia la necessità che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti alla loro impugnabilità, venendo altrimenti anticipata in modo non giustificato una eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo, estranea al fatto storico allegato, il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata”.
Ancora: “Questa Corte ritiene che l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estenda ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro (il quale potrà determinarsi solo ex post, a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto) comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità…” (cfr.Cass. Civ. Sez.Lav. n.11001 del 26 aprile 2021)
Nella specie, è documentato che l'atto stragiudiziale è del 5.1.2023 (cfr. doc. 13) ed è tempestivo in relazione all'ultimo contratto stipulato a tempo determinato da CP_1
(dall'1.10.2022 al 30.11.2022) direttamente con il ricorrente (cfr. allegato 6 della
[...]
raccomandata a mano allegata dal ricorrente doc. 14). In merito ai contratti Controparte_1
di somministrazione antecedenti, l'impugnativa è tardiva, atteso che per essi il termine di
Pagina 8 decadenza per la proposizione dell'impugnazione è di sessanta giorni dalla scadenza di ogni singolo contratto.
La decorrenza del termine in questione va fissata al momento della cessazione della prestazione presso l'utilizzatore che in quanto destinatario della pretesa, è anche l'unico legittimato alla ricezione dell'impugnazione.
Si aggiunga che ad eccezione del contratto di somministrazione stipulato, per il periodo dal
12.9.2022 al 30.9.2022, fra e l'utilizzatrice non rilevano i CP_2 Controparte_1
precedenti contratti di somministrazione in cui l'utilizzatrice è sia perché Controparte_3
soggetto giuridico distinto da (nei cui confronti soltanto la domanda di Controparte_1
reintegra/riammissione in servizio è stata proposta) sia perché non risulta essere stato mai notificato a alcun atto di impugnazione stragiudiziale del rapporto. Controparte_3
Il ricorso è stato depositato tempestivamente il 27.6.2023 (nel rispetto dell'ulteriore termine dei 180 giorni dall'atto stragiudiziale) limitatamente all'ultimo contratto stipulato direttamente con la Impregico.
Pertanto, anche ritenendo l'unitarietà del rapporto con , dapprima in base al CP_1
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato dal 12.9.2022 al 30.9.2022, e poi in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato dall'1.10.2022 al 30.11.2022,
l'eccezione di decadenza è comunque fondata relativamente ai contratti di somministrazione stipulati in data anteriore al 12.9.2022.
Nel merito, il ricorso è infondato, non riscontrandosi la denunciata violazione della disciplina del contratto a termine di cui all'art. 19 e ss. del D.lgs. 81/2015.
La questione oggetto del presente giudizio è stata già esaminata da questo ufficio con la sentenza del 24.4.2025 n. 1824 (est. dott.ssa Cunsolo), che può di seguito richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “L'assunto da cui muove parte ricorrente è che l'attività lavorativa prestata prima in favore della e poi in favore della in virtù di Controparte_3 Controparte_1
plurimi contratti a termine, anche in regime di somministrazione, sia da considerarsi unitariamente, determinando la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell'ultima società datrice di lavoro.
Pagina 9 Alla ricostruzione unitaria dei rapporti di lavoro osta tuttavia e in primo luogo lo stesso disposto letterale dell'art. 19 co. 2 del D.lgs. 81/2015, che stabilisce il limite massimo di durata del lavoro a tempo indeterminato facendo riferimento ai soli rapporti di lavoro
“intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore […] conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria”, prevedendo che nel computo debbano altresì considerarsi i “periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato”.
Ai fini della conversione del rapporto a tempo indeterminato, dunque, assumono rilievo solo
i rapporti intercorsi tra i medesimi soggetti, eventualmente anche nell'ambito di somministrazioni di lavoro ove il lavoratore a tempo determinato sia chiamato a svolgere
l'attività presso il medesimo soggetto utilizzatore. Di contro, la diversità soggettiva tra lavoratore, da un lato, e datore di lavoro o soggetto utilizzatore, dall'altro, non consente di cumulare i contratti ai fini del superamento del limite massimo dei ventiquattro mesi di rapporto...”.
Pertanto, nella specie, i periodi di attività lavorativa prestata in favore della Controparte_3
anche per il tramite dell'agenzia di somministrazione Temporary s.r.l., non possano essere considerati unitamente ai rapporti di lavoro intercorsi con e per la stante la Controparte_1
diversità soggettiva delle parti coinvolte.
A ciò si aggiunga che la ricostruzione unitaria della successione dei contratti a termine è ostacolata anche dalla diversità di mansioni.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti (cfr. tutti i modelli Unilav relativi al rapporto con la si evince che il ricorrente era stato da questa assunto con la qualifica Controparte_3
di operatore ecologico e inquadramento nel livello J (cfr. ultima comunicazione unilav del
30.3.2022 prodotta dal ricorrente).
In merito ai contratti di somministrazione stipulati dall'1.7.2022 all'11.9.2022 la documentazione versata in atti è carente, non rinvenendosi il livello di inquadramento.
In data 12.9.2022 il ricorrente è stato assunto da con inquadramento nel Controparte_2
livello 2B (cfr. allegato 4 della resistente) e tale circostanza risulta ostativa alla CP_2
Pagina 10 possibilità di considerare come continuativa la successione di contratti indicata in ricorso ai fini del superamento del termine massimo di durata del rapporto a tempo determinato e della sua conversione in rapporto a tempo indeterminato.
La ricostruzione unitaria del rapporto di lavoro ai fini della conversione e della sua imputazione integrale in capo alla non può essere sostenuta nemmeno in Controparte_1
virtù dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda da parte della Controparte_3
Pur essendo incontestato tra le parti che in data 27.7.2022 la abbia acquisito Controparte_1
dalla il ramo d'azienda afferente all'appalto “Servizio di spazzamento, Controparte_3
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Comune di
Riposto”, risulta altrettanto pacifico che a quella data il ricorrente non era dipendente della società cedente, per cui non rileva la cessione del ramo d'azienda, prestando piuttosto la propria attività in regime di somministrazione e alle dipendenze della Controparte_2
Il ricorrente non poteva dunque beneficiare degli effetti dell'art. 2112 c.c. nei confronti della società cessionaria, non essendo suo dipendente, né ha chiesto accertarsi la fittizietà del rapporto di somministrazione o dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro in capo alla per il medesimo periodo (società nemmeno convenuta in giudizio ed alla quale CP_3
non risulta essere stato mai notificato alcun atto di impugnazione stragiudiziale del rapporto), che possa condurre ad un analogo effetto (Trib. di Catania Sez. L. n. 1824/2025).
Nemmeno sono stati offerti nel presente giudizio concreti elementi fattuali che consentano al Tribunale di affermare che l'effettivo atteggiarsi dei rapporti a termine intercorsi con parti datoriali formalmente differenti sottendessero in realtà un intento fraudolento o fossero in concreto riconducibili ad un “unico centro di imputazione dei rapporti giuridici”, come rappresentato in ricorso.
Nel caso concreto, si osserva che il ricorrente non era dipendente della società cedente e, dunque, non era incluso nel relativo ramo d'azienda (cfr. documento 1, pagine 4 e 5 allegato dalla prestando piuttosto la propria attività in regime di somministrazione e Controparte_1
alle dipendenze della (cfr. doc. 2, pagina 3 allegato dalla . Controparte_2 CP_2
Pagina 11 Al di là dell'argomentazione relativa al superamento dei limiti temporali di durata e dei limiti posti alle proroghe del contratto a tempo determinato che, come di seguito si esaminerà, non posso dirsi violati dalla non sono stati nemmeno allegati dalla parte Controparte_1
ricorrente elementi in forza dei quali desumere l'esistenza fra le società datrici di lavoro di un collegamento che ne faccia venire meno l'alterità e che risulti sintomatico di una sostanziale unicità soggettiva tale da qualificarle in termini di unico centro di imputazione di interessi.
I soli rapporti a termine rilevanti nel presente giudizio sono quelli intercorsi con CP_1
sia con contratto di somministrazione stipulato con (a far data dal
[...] Controparte_2
12.9.2022 sino al 30.09.2022) sia con contratto stipulato direttamente con dal CP_1
1.10.2022 fino al 30.11.2022 (raccomandata dell'1.10.2022 allegata dal ricorrente).
È dunque con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati in tale lasso di tempo che va condotta la verifica in merito alla lamentata violazione della disciplina di legge ratione temporis applicabile.
In punto di diritto, la disciplina applicabile alla fattispecie è quella di cui all'art. 19 e ss. del
D.lgs. 81/2015, conseguente alle modifiche apportate con D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, in vigore fino al 4.5.2023.
L'art. 19 del D.lgs. 81/2015, all'epoca vigente, prevedeva al comma 1 che “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi” senza vincolo di causalità; al comma 1-bis che “In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi” e al comma 2 che “fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con
l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e
l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale,
Pagina 12 svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”.
Il successivo art. 21, disciplinante il regime delle proroghe e dei rinnovi, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate con D.L. n. 87/2018, convertito il L. 96/2018, prevedeva, per quanto rileva in questa sede, che “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
A ciò si aggiunga che il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali
FISE Assoambiente all'art. 11, comma 4, prevede che “in attuazione dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 […], la successione dei contratti a tempo determinato e di periodi di missione per contratti di somministrazione a tempo determinato in capo allo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, […] non può superare la durata complessiva di 30 mesi”.
Individuati i limiti temporali alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato e i limiti alle proroghe previsti dalla normativa richiamata, nella specie non si ravvisa alcuna violazione della disciplina di legge che giustifichi la conversione del rapporto.
Invero, il contratto a termine con la è stato pacificamente stipulato con Controparte_1
decorrenza dal 1.10.2022 e fino al 30.11.2022 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente).
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19, anche aggiungendosi a tale periodo il rapporto prestato in regime di somministrazione a tempo determinato alle dipendenze di
Pagina 13 dal 12.9.2022 al 30.9.2022, secondo quanto chiarito dalla Parte_2 CP_1
giurisprudenza di legittimità, ciò “rileva solo ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi stabilito per la successione di tali contratti e non di quello previsto per la proroga o il rinnovo acausale dei rapporti a tempo determinato” (Cass. 20505/2024).
Anche aggiungendo le 4 proroghe, dall'1.7.2022 all'11.9.2022, del contratto di somministrazione presso l'utilizzatore non sussiste alcuna violazione di legge, Controparte_3
atteso che, pur considerando il periodo di attività prestata in somministrazione, la durata complessiva del rapporto non ha superato nemmeno i dodici mesi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela infondato e deve essere integralmente rigettato, rimanendo assorbite le ulteriori domande.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie e della differente qualità delle parti, le spese processuali sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Catania, 22/6/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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