Articolo 68 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 66Articolo 73
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6 agosto 1890
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23 gennaio 1924
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5 marzo 1924
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16 luglio 1926
Art. 68.

Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai Consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'art. 34, e quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di piu' Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino piu' provincie, o comuni di provincie diverse, o l'intera Nazione.

Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorita' locali, debbono essere ((comunicate all'Amministrazione interessata)) per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.

Su tutte le proposte, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno.
(3) (4)

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Entrata in vigore il 16 luglio 1926
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