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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, Sez. Terza Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. 1253 del Ruolo Generale dell'anno
2023
TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
entrambi con l'avv. CRESCENZO GIUSEPPE RINALDI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio
appellanti
E
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
con l'avv. LEOPOLDO CONTI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANTONELLO MENGATO appellata avente ad oggetto: factoring
Posta in decisione il 13 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI Di parte appellante, che ha chiesto, previa riforma della sentenza n.
939/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 29/05/2023, di “1)
Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito vantato dalla Controparte_1
in quanto il contratto di factoring stipulato con la società il cui Parte_1
garante era il sig. è stato stipulato in maniera fraudolenta e in Parte_2
violazione di qualsivoglia profilo di correttezza e buona fede;
2) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza resa dal Tribunale di Venezia in quanto il diritto di credito della sarebbe stato provato sulla scorta di un mezzo Controparte_1
istruttorio assunto in violazione degli artt. 2721, 2724 e 2725 c.c.;
3) In riforma del capo di sentenza riguardante la regolamentazione delle spese di giudizio, condannare la parte appellata per quanto di ragione, alle spese, diritti ed Controparte_1
onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie”;
Di parte appellata, che ha chiesto “Respingersi l'interposto appello, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali”; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per ingiunzione, chiedeva e otteneva il decreto CP_1
ingiuntivo n. 2242/2020 del Tribunale di Venezia con condanna di Parte_1
al pagamento della somma di € 260.391,93, di cui € 250.000,00 in solido
[...]
con il fideiussore , documentando l'esistenza di un Parte_2
rapporto di factoring garantito da fideiussione avente ad oggetto l'acquisto – da parte di – dei crediti vantati da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
società terze, tra le quali Deduceva ulteriormente parte ricorrente, Pt_3
che quest'ultima era ammessa all'amministrazione straordinaria con sentenza del Tribunale di Roma n. 932/2018, ragione per cui, data l'espressa pattuizione della legittimazione del factor ad agire, in caso di mancato pagamento del debito, sia nei confronti della debitrice ceduta, che della pag. 2/11 cedente, procedeva nei confronti di per il Controparte_1 Parte_1
recupero delle somme dovute.
In accoglimento del ricorso, in data 20.10.2020 era emesso il decreto ingiuntivo che intimava a l pagamento di € 260.391,93 di cui Parte_1
€ 250.000,00 in solido con , oltre interessi e Parte_2
spese legali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, entrambi gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo in rito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica e contestando nel merito la domanda di pagamento avversaria: a tal fine, essi eccepivano l'abusività sia della concessione del credito da parte di – asseritamente ben CP_2
conscia dell'insolvenza del ceduto all'epoca della conclusione del contratto di factoring (implicitamente qualificato come pro solvendo), che del suo successivo recesso dal rapporto, in spregio del principio di buona fede e correttezza;
deducendo la compilazione abusiva del modulo di fideiussione sottoscritto in bianco da in bianco;
contestando in ogni caso il quantum Parte_2
della pretesa avversaria, per erroneo calcolo degli interessi, esatti in sede monitoria senza tenere conto di quanto percepito dal creditore ammesso al passivo nell'Amministrazione Straordinaria di Pt_3
Si costituiva in giudizio chiedendo – previa concessione Controparte_1
della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. al decreto opposto – il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, e la conferma del titolo in contesa.
Il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed istruita la causa documentalmente e mediante prove orali, decideva con sentenza n. 939/2023.
In sintesi – e per quanto qui interessa – il Tribunale, ritenuta la tempestiva notifica del decreto ingiuntivo n. 2242/2020 ai fini della procedibilità
pag. 3/11 dell'opposizione, riteneva che, data la genericità delle allegazioni di sul punto, non risultava provata alcuna malafede da parte Parte_1
della banca, né in fase di concessione del credito, né tantomeno all'atto del recesso dal contratto, mentre andava esclusa la compilazione abusiva del modulo di fideiussione sottoscritto da , in Parte_2
considerazione delle inequivocabili emergenze della prova orale assunta.
Parimenti destituita di fondamento era – secondo il primo Giudice – la contestazione sul quantum degli interessi dovuti a posto Controparte_1
che la sua semplice ammissione allo stato passivo di ed al Fondo Parte_3
AL OP non provava anche la liquidazione, in suo favore, di somme, la cui percezione era invece rimasta indimostrata. In ragione di ciò, il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando gli opponenti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
*
Avverso tale sentenza, (inde: propone la Parte_1 Pt_1
presente impugnazione, sui seguenti motivi.
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea motivazione della sentenza impugnata per omesso esame di documenti idonei a fondare, sia sul piano assertivo che dal punto di vista probatorio, la prospettata malafede della AN e, in particolare, la sua conoscenza dello stato di difficoltà economica della al momento della concessione del Parte_3
prestito, come dimostrato dal bilancio dell'anno 2016 e dalla relazione delle cause di insolvenza effettuata dagli amministratori straordinari;
l'abusiva condotta dell'appellata, che prima stipulava il contratto di apertura del credito con e poi il factoring con Parte_3 Parte_1
sulla quale in tal modo “scaricava” il rischio di inadempimento di
[...]
pag. 4/11 Deduceva, inoltre, che dalla Parte_3 Parte_1
documentazione erroneamente negletta dal primo Giudice sarebbe emerso che l'appellata, essendo già ammessa al passivo di e al Pt_3
Fondo AL OP, aveva già ottenuto il pagamento, seppure parziale, del proprio credito, per cui dal pagamento della somma riconosciuta nel decreto ingiuntivo, comprensiva di interessi non dovuti, essa avrebbe ottenuto un ingiusto arricchimento.
2. Con il secondo motivo, l'appellante rilevava l'erroneità della sentenza, per aver il Giudice di prime cure ammesso la prova per testi relativa al contratto di fideiussione sottoscritto tra e Pt_1 Parte_2
, in spregio al divieto di cui all'art. 2721 c.c.
[...]
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamentava l'erronea ripartizione delle spese di lite, ritenendo che, alla riforma della sentenza, dovrà seguire la riforma della statuizione relativa alle spese con conseguente condanna di
CP_1
Con comparsa del 2.01.2024, si costituiva in giudizio (inde: Controparte_1
la , chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in CP_1
fatto e diritto, la conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese legali ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dopo lo scambio degli scritti conclusionali e delle note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., in data 13.10.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
*
L'appello è infondato e va respinto.
È privo di pregio il primo motivo di impugnazione, con il quale si rimprovera al primo Giudice di non avere considerato la documentazione in atti per escludere la genericità – già sul piano assertivo – dell'exceptio doli generalis pag. 5/11 sollevata dagli opponenti per escludere la sussistenza del credito restitutorio avversario.
L'appellante si duole del fatto che – testualmente – “il Giudice di prime cure, nel decidere la causa ha formato il proprio convincimento in maniera erronea basandosi unicamente sulle argomentazioni presentate con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, senza … esaminare la documentazione allegata allo scritto difensivo.
In particolare, il Tribunale di Venezia ha ritenuto non adeguatamente chiarita la posizione di abuso adoperata dalla e non provato lo stato di tensione finanziaria in capo CP_1
alla . Pt_3
Orbene, se il Giudice adito avesse preso visione dei documenti prodotti … avrebbe formato diversamente il suo convincimento”.
La censura, che si articola su due profili, non è condivisibile in relazione ad alcuno di essi.
In primo luogo, correttamente il Tribunale ha ritenuto la carenza assertiva delle difese di parte opponente, fondando in rigetto dell'opposizione primariamente sulla genericità delle allegazioni delle circostanze atte ad integrare l'abusiva concessione del credito in contesa. Né a tal fine il Tribunale avrebbe potuto fare ricorso ai documenti estrapolandone allegazioni che competeva alla parte tempestivamente dedurre ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 in rel. art. 112
c.p.c.
In secondo luogo, i documenti in atti non dimostrano la ricorrenza dell'abuso prospettato dagli appellanti.
Questi assumono che la abbia esercitato in modo abusivo, ossia in CP_1
spregio ai limiti esterni desumibili dal canone di buona fede, il proprio diritto di credito, con sacrificio delle ragioni della cedente, dapprima concedendo ad liquidità per € 10.000.000,00 – pur non potendo ignorarne, in Parte_3
quanto operatore finanziario qualificato, la situazione di difficoltà economica,
pag. 6/11 desumibile dalla documentazione in atti (in primis, bilancio 2016 e relazione dei
Commissari Straordinari) – e successivamente stipulando con il Pt_1
contratto di factoring pro solvendo in contesa: avendo tale contratto ad oggetto – tra gli altri – i crediti vantati da nei confronti di la Pt_1 Parte_3
– quale factor di – in caso di inadempimento della sua CP_1 Pt_1
debitrice , si sarebbe potuto rivolgere alla cedente (di altri crediti verso Pt_3
), così da recuperare da lei le somme non restituitele da (cfr. Pt_3 Pt_3
allegato A del contratto che prevede espressamente la possibilità della factor di agire per la soddisfazione del proprio credito sia nei confronti della debitrice ceduta, che nei confronti della cedente – doc. 5 appellanti).
La malafede della risulterebbe provata dall'anteriorità del suo CP_1
rapporto con rispetto all'instaurazione con di quello sub Pt_3 Pt_1
iudice e dalla conoscenza, o quantomeno dalla conoscibilità, da parte dell'appellata odierna, della difficoltà economica della , rivelata dal suo Pt_3
bilancio d'esercizio del 2016 e dalla relazione degli amministratori straordinari, la situazione di decozione di era palese ed evidente ben prima che Pt_3
venisse aperta la procedura di amministrazione straordinaria, in ragione di una serie di elementi (quali la grave esposizione debitoria della società nei confronti delle banche, i ritardi nei pagamenti con termini superiori ai 180 giorni, i pignoramenti e decreti ingiuntivi ricevuti, etc. – relazione cause d'insolvenza del 3.06.2019, pag. 65 e ss.).
In disparte la non contestazione, da parte degli odierni appellanti, della loro ricezione del denaro di cui la ha chiesto loro la restituzione con il CP_1
decreto ingiuntivo sub iudice, sicché non è pertinente sostenere che sia loro domandato il rientro delle medesime somme dalla stessa BANCA precedentemente versate ad altri (nella specie, ad e fermo Parte_3
restando che difficilmente si può ipotizzare un abuso del diritto (id est di pag. 7/11 credito) anche nella sua fase genetica, anziché esclusivamente funzionale, dall'esame della documentazione agli atti è evidente che il rapporto di factoring con è sorto prima di quello tra la e il Pt_1 CP_1 Parte_3
primo, infatti, è datato 22.06.2015 mentre il secondo risale al 22.06.2016 (cfr. docc. da 2 a 5 e docc. n. 23 e 24).
In contrario non può opinarsi valorizzando il doc. n. D di parte appellante (all.
15 fasc. di parte opponente in I grado), che rappresenta una mera conferma dell'avvenuta cessione dei crediti sorti da uno dei contratti di fornitura tra e e compresi del contratto di factoring stipulato dal Pt_1 Parte_3
2015 tra la prima e Controparte_1
In ordine alla dedotta conoscenza, da parte della della grave condizione CP_1
economica della al momento della conclusione del contratto di factoring Pt_3
in contesa, pur dovendosi riconoscere che, dalla lettura del progetto di bilancio di per il 2016, ne risulta l'elevata esposizione debitoria con le Pt_3
banche, vanno considerati gli altri indicatori economici positivi, quali il valore di produzione in aumento del 16% rispetto all'anno precedente, la sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro del valore di euro 202.000.000,00, la presenza di disponibilità liquide del valore di euro 26.726.069,00 e quella di crediti esigibili entro l'anno di euro 170.674.456,00 (cfr. doc. n. 25). Pertanto, la situazione debitoria della società non poteva essere ritenuta allarmante, né poteva essere previsto il tracollo avvenuto negli anni successivi e delineato nel dettaglio da parte degli amministratori straordinari, alla luce di elementi sopravvenuti.
Le assorbenti considerazioni che precedono escludono che si possa ravvisare in capo a un'abusiva concessione del credito a Controparte_1
Parte_1
pag. 8/11 Per ciò che attiene, invece, all'ulteriore abuso asseritamente commesso dall'appellata nell'esercizio del proprio diritto di recesso dal contratto di factoring stipulato con va osservato che, essendo espressamente Pt_1
pattuita nel contratto tale possibilità per la AN (cfr. art. 20 doc. n. 2), gli appellanti avrebbero dovuto dedurre quali loro interessi, contrapposti al diritto potestativo avversario, siano stati illegittimamente sacrificati.
In difetto di qualsiasi specifica allegazione sul punto, non può ravvisarsi in capo alla un abuso del diritto di recesso. CP_1
È rimasto infine indimostrato il controverso ingiusto vantaggio ottenuto dall'appellata odierna per effetto del parziale pagamento del proprio credito ottenuto con la documentata insinuazione al passivo di e l'accesso Parte_3
al Fondo AL OP, con conseguente errata quantificazione, da parte del primo Giudice, degli interessi sul residuo azionato monitoriamente.
Anche per questo, il primo motivo di appello è infondato e va respinto.
*
Anche il secondo motivo d'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Al riguardo va ricordato che per costante giurisprudenza “i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità” (v. tra le tante, Cass. Civ. n.
18971/2022): nella specie, non avendo l'appellante tempestivamente sollevato in primo grado l'eccezione di inammissibilità della prova per testi ex art. 2721
c.c. la corrispondente iniziativa gli è preclusa in questa sede di gravame (art. 345, II co. c.p.c.).
pag. 9/11 Impregiudicata dunque ogni ulteriore considerazione, sia sulla correttezza dell'impostazione difensiva scelta dai debitori ingiunti per contestare l'abusivo riempimento di documenti di fideiussione firmato in bianco da
, sia sugli esiti della prova per testi – a loro Parte_2
sfavorevole – per la reiezione del motivo d'appello è invero dirimente la come sopra ritenuta inammissibilità, per tardività, dell'eccezione ex art. 2721 c.c. sollevata dagli appellanti.
*
Il terzo motivo di appello, impropriamente qualificato come tale, avendo esso ad oggetto una rideterminazione delle spese legali sulla scorta del chiesto accoglimento degli altri motivi d'impugnazione, va in ogni caso considerato assorbito dalla reiezione dei primi due.
*
L'appello va dunque integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
*
Le spese di lite devono essere poste a carico degli appellanti soccombenti e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa, della sua media complessità e della limitata attività processuale svolta, priva della fase istruttoria.
Non sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. chiesta da vuoi per difetto dell'elemento soggettivo della CP_1
malafede o della colpa grave prevista dal primo comma di tale disposizione, vuoi per carenza dei presupposti oggettivi dell'abuso dell'impugnazione, non desumibili sic et simpliciter dalla sua reiezione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli pag. 10/11 appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 939/2023 del
Tribunale di Venezia, pubblicata in data 29/05/2023; condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento, a favore di CP_1
delle spese di lite di grado, che liquida in € 14.239,00 per compensi
[...]
professionali (di cui € 4389,00 per studio, € 2552,00 per fase introduttiva ed €
7298,00 per fase decisoria), oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
respinge l'istanza di condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 quater d.P.R.
115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 11/11
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, Sez. Terza Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta al n. 1253 del Ruolo Generale dell'anno
2023
TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
entrambi con l'avv. CRESCENZO GIUSEPPE RINALDI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio
appellanti
E
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
con l'avv. LEOPOLDO CONTI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANTONELLO MENGATO appellata avente ad oggetto: factoring
Posta in decisione il 13 ottobre 2025 sulle
CONCLUSIONI Di parte appellante, che ha chiesto, previa riforma della sentenza n.
939/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 29/05/2023, di “1)
Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito vantato dalla Controparte_1
in quanto il contratto di factoring stipulato con la società il cui Parte_1
garante era il sig. è stato stipulato in maniera fraudolenta e in Parte_2
violazione di qualsivoglia profilo di correttezza e buona fede;
2) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza resa dal Tribunale di Venezia in quanto il diritto di credito della sarebbe stato provato sulla scorta di un mezzo Controparte_1
istruttorio assunto in violazione degli artt. 2721, 2724 e 2725 c.c.;
3) In riforma del capo di sentenza riguardante la regolamentazione delle spese di giudizio, condannare la parte appellata per quanto di ragione, alle spese, diritti ed Controparte_1
onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettarie”;
Di parte appellata, che ha chiesto “Respingersi l'interposto appello, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali”; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per ingiunzione, chiedeva e otteneva il decreto CP_1
ingiuntivo n. 2242/2020 del Tribunale di Venezia con condanna di Parte_1
al pagamento della somma di € 260.391,93, di cui € 250.000,00 in solido
[...]
con il fideiussore , documentando l'esistenza di un Parte_2
rapporto di factoring garantito da fideiussione avente ad oggetto l'acquisto – da parte di – dei crediti vantati da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
società terze, tra le quali Deduceva ulteriormente parte ricorrente, Pt_3
che quest'ultima era ammessa all'amministrazione straordinaria con sentenza del Tribunale di Roma n. 932/2018, ragione per cui, data l'espressa pattuizione della legittimazione del factor ad agire, in caso di mancato pagamento del debito, sia nei confronti della debitrice ceduta, che della pag. 2/11 cedente, procedeva nei confronti di per il Controparte_1 Parte_1
recupero delle somme dovute.
In accoglimento del ricorso, in data 20.10.2020 era emesso il decreto ingiuntivo che intimava a l pagamento di € 260.391,93 di cui Parte_1
€ 250.000,00 in solido con , oltre interessi e Parte_2
spese legali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, entrambi gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo in rito l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica e contestando nel merito la domanda di pagamento avversaria: a tal fine, essi eccepivano l'abusività sia della concessione del credito da parte di – asseritamente ben CP_2
conscia dell'insolvenza del ceduto all'epoca della conclusione del contratto di factoring (implicitamente qualificato come pro solvendo), che del suo successivo recesso dal rapporto, in spregio del principio di buona fede e correttezza;
deducendo la compilazione abusiva del modulo di fideiussione sottoscritto in bianco da in bianco;
contestando in ogni caso il quantum Parte_2
della pretesa avversaria, per erroneo calcolo degli interessi, esatti in sede monitoria senza tenere conto di quanto percepito dal creditore ammesso al passivo nell'Amministrazione Straordinaria di Pt_3
Si costituiva in giudizio chiedendo – previa concessione Controparte_1
della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. al decreto opposto – il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, e la conferma del titolo in contesa.
Il Tribunale concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed istruita la causa documentalmente e mediante prove orali, decideva con sentenza n. 939/2023.
In sintesi – e per quanto qui interessa – il Tribunale, ritenuta la tempestiva notifica del decreto ingiuntivo n. 2242/2020 ai fini della procedibilità
pag. 3/11 dell'opposizione, riteneva che, data la genericità delle allegazioni di sul punto, non risultava provata alcuna malafede da parte Parte_1
della banca, né in fase di concessione del credito, né tantomeno all'atto del recesso dal contratto, mentre andava esclusa la compilazione abusiva del modulo di fideiussione sottoscritto da , in Parte_2
considerazione delle inequivocabili emergenze della prova orale assunta.
Parimenti destituita di fondamento era – secondo il primo Giudice – la contestazione sul quantum degli interessi dovuti a posto Controparte_1
che la sua semplice ammissione allo stato passivo di ed al Fondo Parte_3
AL OP non provava anche la liquidazione, in suo favore, di somme, la cui percezione era invece rimasta indimostrata. In ragione di ciò, il Tribunale di Venezia rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando gli opponenti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
*
Avverso tale sentenza, (inde: propone la Parte_1 Pt_1
presente impugnazione, sui seguenti motivi.
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea motivazione della sentenza impugnata per omesso esame di documenti idonei a fondare, sia sul piano assertivo che dal punto di vista probatorio, la prospettata malafede della AN e, in particolare, la sua conoscenza dello stato di difficoltà economica della al momento della concessione del Parte_3
prestito, come dimostrato dal bilancio dell'anno 2016 e dalla relazione delle cause di insolvenza effettuata dagli amministratori straordinari;
l'abusiva condotta dell'appellata, che prima stipulava il contratto di apertura del credito con e poi il factoring con Parte_3 Parte_1
sulla quale in tal modo “scaricava” il rischio di inadempimento di
[...]
pag. 4/11 Deduceva, inoltre, che dalla Parte_3 Parte_1
documentazione erroneamente negletta dal primo Giudice sarebbe emerso che l'appellata, essendo già ammessa al passivo di e al Pt_3
Fondo AL OP, aveva già ottenuto il pagamento, seppure parziale, del proprio credito, per cui dal pagamento della somma riconosciuta nel decreto ingiuntivo, comprensiva di interessi non dovuti, essa avrebbe ottenuto un ingiusto arricchimento.
2. Con il secondo motivo, l'appellante rilevava l'erroneità della sentenza, per aver il Giudice di prime cure ammesso la prova per testi relativa al contratto di fideiussione sottoscritto tra e Pt_1 Parte_2
, in spregio al divieto di cui all'art. 2721 c.c.
[...]
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamentava l'erronea ripartizione delle spese di lite, ritenendo che, alla riforma della sentenza, dovrà seguire la riforma della statuizione relativa alle spese con conseguente condanna di
CP_1
Con comparsa del 2.01.2024, si costituiva in giudizio (inde: Controparte_1
la , chiedendo il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in CP_1
fatto e diritto, la conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese legali ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dopo lo scambio degli scritti conclusionali e delle note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., in data 13.10.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
*
L'appello è infondato e va respinto.
È privo di pregio il primo motivo di impugnazione, con il quale si rimprovera al primo Giudice di non avere considerato la documentazione in atti per escludere la genericità – già sul piano assertivo – dell'exceptio doli generalis pag. 5/11 sollevata dagli opponenti per escludere la sussistenza del credito restitutorio avversario.
L'appellante si duole del fatto che – testualmente – “il Giudice di prime cure, nel decidere la causa ha formato il proprio convincimento in maniera erronea basandosi unicamente sulle argomentazioni presentate con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, senza … esaminare la documentazione allegata allo scritto difensivo.
In particolare, il Tribunale di Venezia ha ritenuto non adeguatamente chiarita la posizione di abuso adoperata dalla e non provato lo stato di tensione finanziaria in capo CP_1
alla . Pt_3
Orbene, se il Giudice adito avesse preso visione dei documenti prodotti … avrebbe formato diversamente il suo convincimento”.
La censura, che si articola su due profili, non è condivisibile in relazione ad alcuno di essi.
In primo luogo, correttamente il Tribunale ha ritenuto la carenza assertiva delle difese di parte opponente, fondando in rigetto dell'opposizione primariamente sulla genericità delle allegazioni delle circostanze atte ad integrare l'abusiva concessione del credito in contesa. Né a tal fine il Tribunale avrebbe potuto fare ricorso ai documenti estrapolandone allegazioni che competeva alla parte tempestivamente dedurre ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 in rel. art. 112
c.p.c.
In secondo luogo, i documenti in atti non dimostrano la ricorrenza dell'abuso prospettato dagli appellanti.
Questi assumono che la abbia esercitato in modo abusivo, ossia in CP_1
spregio ai limiti esterni desumibili dal canone di buona fede, il proprio diritto di credito, con sacrificio delle ragioni della cedente, dapprima concedendo ad liquidità per € 10.000.000,00 – pur non potendo ignorarne, in Parte_3
quanto operatore finanziario qualificato, la situazione di difficoltà economica,
pag. 6/11 desumibile dalla documentazione in atti (in primis, bilancio 2016 e relazione dei
Commissari Straordinari) – e successivamente stipulando con il Pt_1
contratto di factoring pro solvendo in contesa: avendo tale contratto ad oggetto – tra gli altri – i crediti vantati da nei confronti di la Pt_1 Parte_3
– quale factor di – in caso di inadempimento della sua CP_1 Pt_1
debitrice , si sarebbe potuto rivolgere alla cedente (di altri crediti verso Pt_3
), così da recuperare da lei le somme non restituitele da (cfr. Pt_3 Pt_3
allegato A del contratto che prevede espressamente la possibilità della factor di agire per la soddisfazione del proprio credito sia nei confronti della debitrice ceduta, che nei confronti della cedente – doc. 5 appellanti).
La malafede della risulterebbe provata dall'anteriorità del suo CP_1
rapporto con rispetto all'instaurazione con di quello sub Pt_3 Pt_1
iudice e dalla conoscenza, o quantomeno dalla conoscibilità, da parte dell'appellata odierna, della difficoltà economica della , rivelata dal suo Pt_3
bilancio d'esercizio del 2016 e dalla relazione degli amministratori straordinari, la situazione di decozione di era palese ed evidente ben prima che Pt_3
venisse aperta la procedura di amministrazione straordinaria, in ragione di una serie di elementi (quali la grave esposizione debitoria della società nei confronti delle banche, i ritardi nei pagamenti con termini superiori ai 180 giorni, i pignoramenti e decreti ingiuntivi ricevuti, etc. – relazione cause d'insolvenza del 3.06.2019, pag. 65 e ss.).
In disparte la non contestazione, da parte degli odierni appellanti, della loro ricezione del denaro di cui la ha chiesto loro la restituzione con il CP_1
decreto ingiuntivo sub iudice, sicché non è pertinente sostenere che sia loro domandato il rientro delle medesime somme dalla stessa BANCA precedentemente versate ad altri (nella specie, ad e fermo Parte_3
restando che difficilmente si può ipotizzare un abuso del diritto (id est di pag. 7/11 credito) anche nella sua fase genetica, anziché esclusivamente funzionale, dall'esame della documentazione agli atti è evidente che il rapporto di factoring con è sorto prima di quello tra la e il Pt_1 CP_1 Parte_3
primo, infatti, è datato 22.06.2015 mentre il secondo risale al 22.06.2016 (cfr. docc. da 2 a 5 e docc. n. 23 e 24).
In contrario non può opinarsi valorizzando il doc. n. D di parte appellante (all.
15 fasc. di parte opponente in I grado), che rappresenta una mera conferma dell'avvenuta cessione dei crediti sorti da uno dei contratti di fornitura tra e e compresi del contratto di factoring stipulato dal Pt_1 Parte_3
2015 tra la prima e Controparte_1
In ordine alla dedotta conoscenza, da parte della della grave condizione CP_1
economica della al momento della conclusione del contratto di factoring Pt_3
in contesa, pur dovendosi riconoscere che, dalla lettura del progetto di bilancio di per il 2016, ne risulta l'elevata esposizione debitoria con le Pt_3
banche, vanno considerati gli altri indicatori economici positivi, quali il valore di produzione in aumento del 16% rispetto all'anno precedente, la sottoscrizione di nuovi contratti di lavoro del valore di euro 202.000.000,00, la presenza di disponibilità liquide del valore di euro 26.726.069,00 e quella di crediti esigibili entro l'anno di euro 170.674.456,00 (cfr. doc. n. 25). Pertanto, la situazione debitoria della società non poteva essere ritenuta allarmante, né poteva essere previsto il tracollo avvenuto negli anni successivi e delineato nel dettaglio da parte degli amministratori straordinari, alla luce di elementi sopravvenuti.
Le assorbenti considerazioni che precedono escludono che si possa ravvisare in capo a un'abusiva concessione del credito a Controparte_1
Parte_1
pag. 8/11 Per ciò che attiene, invece, all'ulteriore abuso asseritamente commesso dall'appellata nell'esercizio del proprio diritto di recesso dal contratto di factoring stipulato con va osservato che, essendo espressamente Pt_1
pattuita nel contratto tale possibilità per la AN (cfr. art. 20 doc. n. 2), gli appellanti avrebbero dovuto dedurre quali loro interessi, contrapposti al diritto potestativo avversario, siano stati illegittimamente sacrificati.
In difetto di qualsiasi specifica allegazione sul punto, non può ravvisarsi in capo alla un abuso del diritto di recesso. CP_1
È rimasto infine indimostrato il controverso ingiusto vantaggio ottenuto dall'appellata odierna per effetto del parziale pagamento del proprio credito ottenuto con la documentata insinuazione al passivo di e l'accesso Parte_3
al Fondo AL OP, con conseguente errata quantificazione, da parte del primo Giudice, degli interessi sul residuo azionato monitoriamente.
Anche per questo, il primo motivo di appello è infondato e va respinto.
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Anche il secondo motivo d'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Al riguardo va ricordato che per costante giurisprudenza “i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità” (v. tra le tante, Cass. Civ. n.
18971/2022): nella specie, non avendo l'appellante tempestivamente sollevato in primo grado l'eccezione di inammissibilità della prova per testi ex art. 2721
c.c. la corrispondente iniziativa gli è preclusa in questa sede di gravame (art. 345, II co. c.p.c.).
pag. 9/11 Impregiudicata dunque ogni ulteriore considerazione, sia sulla correttezza dell'impostazione difensiva scelta dai debitori ingiunti per contestare l'abusivo riempimento di documenti di fideiussione firmato in bianco da
, sia sugli esiti della prova per testi – a loro Parte_2
sfavorevole – per la reiezione del motivo d'appello è invero dirimente la come sopra ritenuta inammissibilità, per tardività, dell'eccezione ex art. 2721 c.c. sollevata dagli appellanti.
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Il terzo motivo di appello, impropriamente qualificato come tale, avendo esso ad oggetto una rideterminazione delle spese legali sulla scorta del chiesto accoglimento degli altri motivi d'impugnazione, va in ogni caso considerato assorbito dalla reiezione dei primi due.
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L'appello va dunque integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
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Le spese di lite devono essere poste a carico degli appellanti soccombenti e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa, della sua media complessità e della limitata attività processuale svolta, priva della fase istruttoria.
Non sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. chiesta da vuoi per difetto dell'elemento soggettivo della CP_1
malafede o della colpa grave prevista dal primo comma di tale disposizione, vuoi per carenza dei presupposti oggettivi dell'abuso dell'impugnazione, non desumibili sic et simpliciter dalla sua reiezione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli pag. 10/11 appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 939/2023 del
Tribunale di Venezia, pubblicata in data 29/05/2023; condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento, a favore di CP_1
delle spese di lite di grado, che liquida in € 14.239,00 per compensi
[...]
professionali (di cui € 4389,00 per studio, € 2552,00 per fase introduttiva ed €
7298,00 per fase decisoria), oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge;
respinge l'istanza di condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 quater d.P.R.
115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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