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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/12/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 850/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 850/2024 tra
C.F. , con l'Avv. ORTU Parte_1 C.F._1
LI RA HE ( ) VIA C.F._2
EROI DI PALABANDA 18 OTTANA;
ATTORE
e
, C.F. , con l'Avv. MACCIOTTA CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26 luglio 2024, agiva nei Parte_1
confronti di al fine di ivi sentir accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Nuoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via cautelare.
1. Disporre
l'immediata sospensione dell'opposto, anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, stante, quanto meno, la palese fondatezza dell'eccezione di prescrizione come evidenziata nell'espositiva;
2. In via pregiudiziale. Annullare l'ingiunzione di pagamento n. prot.SS/
GC55451/142/GRC perché illegittima in quanto la procedura di cui al R. D.
639/1910 non è utilizzabile da e comunque è stata emessa in CP_1
violazione dell'art. 2 secondo comma.
3. Nel merito. a.- in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti, di cui alle fatture n. 2184542 relative ai consumi di cui al periodo dal 2008 al 2019 e per l'effetto annullare l'ingiunzione n. prot.SS/ GC55451/142/GRC in tale parte, e ordinare ad il ricalcolo della fattura anche alla luce CP_1
di quanto già pagato/detratto nonché a fronte delle risultanze della CTU nominata. b.- in via subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti, di cui alle fatture n. 2184542 relative ai consumi di cui al periodo dal 2008 al 2015 e per l'effetto annullare l'ingiunzione n. prot.SS/GC55451/142/GRC in tale parte, e ordinare ad il CP_1
ricalcolo della fattura anche alla luce di quanto già pagato/detratto, nonché
a fronte delle risultanze della CTU nominata. c.- in via ulteriormente subordinata, accertare la violazione dell'art. B.16 al del SII e per l'effetto dichiarare la dovuta rateizzazione del credito senza interessi.
4.Con vittoria di onorari e spese”
In particolare, ha rappresentato di aver iniziato ad abitare l'immobile Pt_1
sito in Benetutti, via Funtanedda 9 dal 2008 stipulando contestualmente un contratto di somministrazione con;
nonostante CP_1 Pt_1
usufruisse del servizio idrico computato mediante apparecchio n. 0029863,
Pag. 2 di 9 erroneamente, aveva fin da subito trasmesso al fatture CP_1 Pt_1
riferite ai consumi relativi al contatore identificato con matricola n. 688485 che il ricorrente aveva sempre puntualmente onorato.; aveva chiarito che il contatore n. 688485 era però in verità riferito ad altro immobile, acquistato dal 2015 da altro soggetto il quale aveva effettuato la voltura a suo favore nell'anno 2020, intestando così a se il contatore n. 688485. (contatore n.
688485 che fino a quel momento era stato erroneamente riferito al . Pt_1
A causa dell'errore, pertanto, i consumi di cui al contatore n. 0029863, realmente utilizzato dal non erano mai stati pagati da taluno;
Pt_1
quindi, aveva trasmesso al medesimo la fattura n. 2184542 di € CP_1
12.262,22 del 16.02.2020 per consumi inerenti il periodo dal 2008 circa al
2020; poichè vani erano risultati i tentativi di composizione bonaria della vertenza, aveva notificato all' attore l'atto di ingiunzione di CP_1
pagamento n. 55451/142/2024 oggetto di impugnazione.
nell'atto introduttivo, a sostegno della tesi, rilevava, in via Pt_1
preliminare: 1.- L'illegittimità dell'ingiunzione contestando il diritto di a ricorrere allo strumento dell'ingiunzione fiscale;
2.- CP_1
l'illegittimità e nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità dell'asserito credito;
3.- La nullità/Inesistenza della notifica.
Nel merito, invece, rilevava: 1.- l'intervenuta prescrizione del credito preteso avendo la fattura come oggetto consumi risalenti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio CP_1
così concludendo: “Voglia l'Ecc.mo Organo Giudicante, contrariis
[...]
reiectis: - rigettare tutte le avverse domande, mandando assolta da CP_1
Pag. 3 di 9 ogni avversa pretesa;
- accertare e dichiarare che è CP_1
creditrice nei confronti del ricorrente dell'importo di euro 13.072,71 di cui all'ingiunzione n. 55451/142 del 2024 e per l'effetto condannare il signor al pagamento in favore della società convenuta Parte_1
dell'importo ingiunto, oltre interessi, o alla minore o maggiore somma che venisse accertata in corso di causa;
- con vittoria di spese ed onorari”.
Nella comparsa di costituzione, la convenuta contestava l'eccezione di prescrizione, posto che la causa di decadenza aveva subito una sospensione in ragione del fatto che, come pacificamente ammesso dallo stesso. Pt_1
il contatore da egli in uso non era registrato ed era, invece, fuori ruolo fin dall'anno 2008; da un sopralluogo effettuato in data 28 giugno 2019, era emerso un diverso uso dell'immobile in favore del quale era installato l'apparecchio di lettura, avente numero di matricola 01°029863 e non di proprietà della società odierna resistente. In particolare, l'utenza/impianto risultava del Comando Stazione Forestale ma in uso al sig. in Pt_1
ragione di tali valutazioni, l'Ente Gestore aveva provveduto d'ufficio alla regolarizzazione dell'utenza, volturandola a nome dell'utilizzatore di fatto, sig. il quale era tenuto al pagamento dei canoni maturati per il Pt_1
servizio goduto sin dall'anno 2008.
Il giudizio, istruito con sole produzioni documentali, all'udienza di prima comparizione parti veniva rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. al prossimo 28 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Pag. 4 di 9 Il nuovo giudice incaricato della trattazione della causa rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.d. al 5 dicembre 2025.
Ciò premesso, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Quanto al punto 2 delle conclusioni, secondo la giurisprudenza consolidata, lo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal R.D. n. 639 del
1910 è esperibile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento. Il limite a cui essa è sottoposta è che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento, sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua individuazione, la sua quantificazione e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la pubblica amministrazione dispone di un mero potere di accertamento. La valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito si risolve in un accertamento di merito (Cass. sez. un. n. 11992 del 2009).
Quanto alla questione pregiudiziale attinente alla regolarità o meno del procedimento di riscossione coattiva contestualmente preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato, costituito in forma di società per azioni a partecipazione pubblica, come tale autorizzata al recupero mediante ruolo dei crediti verso gli utenti nelle forme di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46 del 1999, secondo il testo vigente, la stessa non ha concreta ed attuale rilevanza ai fini del decidere, in applicazione del principio secondo cui l'eventuale accoglimento anche parziale dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione e non esclude, se
Pag. 5 di 9 del caso, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, di quanto risulti, comunque, dovuto (cfr.
Cass. n. 19669 del 2006).
Ciò premesso, si deve rilevare come sia invece fondata l'eccezione di prescrizione del credito.
Infatti, si deve premettere che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (vedi Sez.L. ord. n. 5413 del 27/02/2020, Rv.
656945); nel caso in esame, non vi è stato alcuna condotta da parte di tale da impedire l'accertamento del credito da parte di Pt_1 CP_1
posto che, come emerge dalla prospettazione dei fatti di entrambe le parti, vi è stato un errore nella identificazione del contatore.
Come rilevato da parte attrice, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge n.
205 del 2017 “,,,Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni…”; la legge di bilancio 2018 ha quindi introdotto una disciplina speciale, rispetto a quella generale codicistica, in ordine alla durata della prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas e nei contratti di fornitura del servizio idrico;
lo Schema delle modifiche e delle integrazioni all'Allegato B alla deliberazione 17 dicembre 2019 547/2019/R/IDR, relativa a “misure di rafforzamento delle
Pag. 6 di 9 tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni” (art.2) ha espressamente previsto che (art. 2.3) “la prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio
2018 (Legge n. 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”; ciò in un'ottica, appunto, di rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.
nella delibera 547/2019/R/idr del 17 dicembre 2019 ha precisato CP_2
come le disposizioni di tutela degli utenti finali «di cui all'Allegato B si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020», chiarendo che per le «fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a piú di due anni, il gestore è tenuto ad informare» di tale circostanza il consumatore. Inoltre, l ha precisato come «la CP_2
prescrizione biennale di cui alla legge di bilancio 2018 (legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente», ossia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento, come previsto dalla delibera n. 463/2016/R/com.;
Il dies a quo ai fini della prescrizione decorre dalla data della fruizione del servizio e non dalla data di scadenza della fattura, in modo da evitare che il creditore possa spostare discrezionalmente il termine prescrizionale, come
è stato ripetutamente evidenziato da;
poiché la fattura n. 2184542 CP_2
scade nell'anno 2021, ma si riferisce a consumi pregressi, fatturati oltre i
45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento da cui
Pag. 7 di 9 decorre il dies a quo, si è quindi verificata la prescrizione biennale del credito relativo alla fattura sopra indicata (unica di cui si è chiesto l'annullamento per prescrizione nelle conclusioni di parte attrice).
La domanda attrice deve essere quindi accolta;
poiché l'accoglimento della domanda dipende dalla eccezione di prescrizione e non dalla sussistenza o meno del credito, la convenuta deve essere condannata al pagamento di metà delle spese di lite, con compensazione della rimanente metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara l'avvenuta prescrizione dei crediti di cui alla fattura n. 2184542 relative ai consumi di cui al periodo dal 2008 al 2019 e per l'effetto annulla l'ingiunzione n. prot.SS/ GC55451/142/GRC in tale parte;
condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in favore CP_1
del attore, liquidata la suddetta metà in € 810,00 per la fase di CP_3
studio, € 573,50 per la fase introduttiva ed € 1.383,50 per la fase decisionale oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A, da distrarre in favore del Procuratore antistatario, dichiarando compensata la rimanente metà.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 8 di 9
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 850/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 850/2024 tra
C.F. , con l'Avv. ORTU Parte_1 C.F._1
LI RA HE ( ) VIA C.F._2
EROI DI PALABANDA 18 OTTANA;
ATTORE
e
, C.F. , con l'Avv. MACCIOTTA CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPE
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26 luglio 2024, agiva nei Parte_1
confronti di al fine di ivi sentir accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Nuoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via cautelare.
1. Disporre
l'immediata sospensione dell'opposto, anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 150 del 2011, stante, quanto meno, la palese fondatezza dell'eccezione di prescrizione come evidenziata nell'espositiva;
2. In via pregiudiziale. Annullare l'ingiunzione di pagamento n. prot.SS/
GC55451/142/GRC perché illegittima in quanto la procedura di cui al R. D.
639/1910 non è utilizzabile da e comunque è stata emessa in CP_1
violazione dell'art. 2 secondo comma.
3. Nel merito. a.- in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti, di cui alle fatture n. 2184542 relative ai consumi di cui al periodo dal 2008 al 2019 e per l'effetto annullare l'ingiunzione n. prot.SS/ GC55451/142/GRC in tale parte, e ordinare ad il ricalcolo della fattura anche alla luce CP_1
di quanto già pagato/detratto nonché a fronte delle risultanze della CTU nominata. b.- in via subordinata, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti, di cui alle fatture n. 2184542 relative ai consumi di cui al periodo dal 2008 al 2015 e per l'effetto annullare l'ingiunzione n. prot.SS/GC55451/142/GRC in tale parte, e ordinare ad il CP_1
ricalcolo della fattura anche alla luce di quanto già pagato/detratto, nonché
a fronte delle risultanze della CTU nominata. c.- in via ulteriormente subordinata, accertare la violazione dell'art. B.16 al del SII e per l'effetto dichiarare la dovuta rateizzazione del credito senza interessi.
4.Con vittoria di onorari e spese”
In particolare, ha rappresentato di aver iniziato ad abitare l'immobile Pt_1
sito in Benetutti, via Funtanedda 9 dal 2008 stipulando contestualmente un contratto di somministrazione con;
nonostante CP_1 Pt_1
usufruisse del servizio idrico computato mediante apparecchio n. 0029863,
Pag. 2 di 9 erroneamente, aveva fin da subito trasmesso al fatture CP_1 Pt_1
riferite ai consumi relativi al contatore identificato con matricola n. 688485 che il ricorrente aveva sempre puntualmente onorato.; aveva chiarito che il contatore n. 688485 era però in verità riferito ad altro immobile, acquistato dal 2015 da altro soggetto il quale aveva effettuato la voltura a suo favore nell'anno 2020, intestando così a se il contatore n. 688485. (contatore n.
688485 che fino a quel momento era stato erroneamente riferito al . Pt_1
A causa dell'errore, pertanto, i consumi di cui al contatore n. 0029863, realmente utilizzato dal non erano mai stati pagati da taluno;
Pt_1
quindi, aveva trasmesso al medesimo la fattura n. 2184542 di € CP_1
12.262,22 del 16.02.2020 per consumi inerenti il periodo dal 2008 circa al
2020; poichè vani erano risultati i tentativi di composizione bonaria della vertenza, aveva notificato all' attore l'atto di ingiunzione di CP_1
pagamento n. 55451/142/2024 oggetto di impugnazione.
nell'atto introduttivo, a sostegno della tesi, rilevava, in via Pt_1
preliminare: 1.- L'illegittimità dell'ingiunzione contestando il diritto di a ricorrere allo strumento dell'ingiunzione fiscale;
2.- CP_1
l'illegittimità e nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità dell'asserito credito;
3.- La nullità/Inesistenza della notifica.
Nel merito, invece, rilevava: 1.- l'intervenuta prescrizione del credito preteso avendo la fattura come oggetto consumi risalenti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio CP_1
così concludendo: “Voglia l'Ecc.mo Organo Giudicante, contrariis
[...]
reiectis: - rigettare tutte le avverse domande, mandando assolta da CP_1
Pag. 3 di 9 ogni avversa pretesa;
- accertare e dichiarare che è CP_1
creditrice nei confronti del ricorrente dell'importo di euro 13.072,71 di cui all'ingiunzione n. 55451/142 del 2024 e per l'effetto condannare il signor al pagamento in favore della società convenuta Parte_1
dell'importo ingiunto, oltre interessi, o alla minore o maggiore somma che venisse accertata in corso di causa;
- con vittoria di spese ed onorari”.
Nella comparsa di costituzione, la convenuta contestava l'eccezione di prescrizione, posto che la causa di decadenza aveva subito una sospensione in ragione del fatto che, come pacificamente ammesso dallo stesso. Pt_1
il contatore da egli in uso non era registrato ed era, invece, fuori ruolo fin dall'anno 2008; da un sopralluogo effettuato in data 28 giugno 2019, era emerso un diverso uso dell'immobile in favore del quale era installato l'apparecchio di lettura, avente numero di matricola 01°029863 e non di proprietà della società odierna resistente. In particolare, l'utenza/impianto risultava del Comando Stazione Forestale ma in uso al sig. in Pt_1
ragione di tali valutazioni, l'Ente Gestore aveva provveduto d'ufficio alla regolarizzazione dell'utenza, volturandola a nome dell'utilizzatore di fatto, sig. il quale era tenuto al pagamento dei canoni maturati per il Pt_1
servizio goduto sin dall'anno 2008.
Il giudizio, istruito con sole produzioni documentali, all'udienza di prima comparizione parti veniva rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. al prossimo 28 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Pag. 4 di 9 Il nuovo giudice incaricato della trattazione della causa rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.d. al 5 dicembre 2025.
Ciò premesso, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Quanto al punto 2 delle conclusioni, secondo la giurisprudenza consolidata, lo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal R.D. n. 639 del
1910 è esperibile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento. Il limite a cui essa è sottoposta è che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento, sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua individuazione, la sua quantificazione e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la pubblica amministrazione dispone di un mero potere di accertamento. La valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito si risolve in un accertamento di merito (Cass. sez. un. n. 11992 del 2009).
Quanto alla questione pregiudiziale attinente alla regolarità o meno del procedimento di riscossione coattiva contestualmente preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato, costituito in forma di società per azioni a partecipazione pubblica, come tale autorizzata al recupero mediante ruolo dei crediti verso gli utenti nelle forme di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46 del 1999, secondo il testo vigente, la stessa non ha concreta ed attuale rilevanza ai fini del decidere, in applicazione del principio secondo cui l'eventuale accoglimento anche parziale dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione e non esclude, se
Pag. 5 di 9 del caso, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, di quanto risulti, comunque, dovuto (cfr.
Cass. n. 19669 del 2006).
Ciò premesso, si deve rilevare come sia invece fondata l'eccezione di prescrizione del credito.
Infatti, si deve premettere che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (vedi Sez.L. ord. n. 5413 del 27/02/2020, Rv.
656945); nel caso in esame, non vi è stato alcuna condotta da parte di tale da impedire l'accertamento del credito da parte di Pt_1 CP_1
posto che, come emerge dalla prospettazione dei fatti di entrambe le parti, vi è stato un errore nella identificazione del contatore.
Come rilevato da parte attrice, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge n.
205 del 2017 “,,,Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni…”; la legge di bilancio 2018 ha quindi introdotto una disciplina speciale, rispetto a quella generale codicistica, in ordine alla durata della prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas e nei contratti di fornitura del servizio idrico;
lo Schema delle modifiche e delle integrazioni all'Allegato B alla deliberazione 17 dicembre 2019 547/2019/R/IDR, relativa a “misure di rafforzamento delle
Pag. 6 di 9 tutele degli utenti finali per i casi di fatturazione di importi per il servizio idrico riferiti a consumi risalenti a più di due anni” (art.2) ha espressamente previsto che (art. 2.3) “la prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio
2018 (Legge n. 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente”; ciò in un'ottica, appunto, di rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.
nella delibera 547/2019/R/idr del 17 dicembre 2019 ha precisato CP_2
come le disposizioni di tutela degli utenti finali «di cui all'Allegato B si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020», chiarendo che per le «fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1° gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a piú di due anni, il gestore è tenuto ad informare» di tale circostanza il consumatore. Inoltre, l ha precisato come «la CP_2
prescrizione biennale di cui alla legge di bilancio 2018 (legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente», ossia una volta trascorsi 45 giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno del periodo di riferimento, come previsto dalla delibera n. 463/2016/R/com.;
Il dies a quo ai fini della prescrizione decorre dalla data della fruizione del servizio e non dalla data di scadenza della fattura, in modo da evitare che il creditore possa spostare discrezionalmente il termine prescrizionale, come
è stato ripetutamente evidenziato da;
poiché la fattura n. 2184542 CP_2
scade nell'anno 2021, ma si riferisce a consumi pregressi, fatturati oltre i
45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento da cui
Pag. 7 di 9 decorre il dies a quo, si è quindi verificata la prescrizione biennale del credito relativo alla fattura sopra indicata (unica di cui si è chiesto l'annullamento per prescrizione nelle conclusioni di parte attrice).
La domanda attrice deve essere quindi accolta;
poiché l'accoglimento della domanda dipende dalla eccezione di prescrizione e non dalla sussistenza o meno del credito, la convenuta deve essere condannata al pagamento di metà delle spese di lite, con compensazione della rimanente metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara l'avvenuta prescrizione dei crediti di cui alla fattura n. 2184542 relative ai consumi di cui al periodo dal 2008 al 2019 e per l'effetto annulla l'ingiunzione n. prot.SS/ GC55451/142/GRC in tale parte;
condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in favore CP_1
del attore, liquidata la suddetta metà in € 810,00 per la fase di CP_3
studio, € 573,50 per la fase introduttiva ed € 1.383,50 per la fase decisionale oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A, da distrarre in favore del Procuratore antistatario, dichiarando compensata la rimanente metà.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 8 di 9
Pag. 9 di 9