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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3338/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18030/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antimo - Via Roma N .168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022518516000 IMU 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022518516000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022518516000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022518516000 TARSU/TIA 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022518516000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1623/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accogliersi il ricorso
Resistente: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Sant'Antimo e all'Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259022518516000, notificata in data
15/09/2025, relativamente ai presunti crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento: n.
07120120003983051000; n.07120130060864561000; n.07120130120808018000; n. 07120140028795821000;
n. 07120160106818032000 ella somma complessiva di € 497,74.
Deduce il ricorrente l'omessa motivazione dell'atto; l'omessa notifica di atti prodromici e la prescrizione dei crediti oggetto dell'atto impugnato
Si è costituita l'Ader concludendo per il rigetto del ricorso essendo state notificate alla ricorrente , oltre alle cartelle impugnate in uno alla intimazione di pagamento n. 07120259022518516000, plurimi atti prodromici interruttivi della prescrizione.
Non si è costituito il Comune di Sant'Antimo.
La ricorrente in data 14.1.2026 ha depositato memorie illustrative con le quali ha contestato la ritualità delle notifiche degli atti prodromici concludendo per l'accoglimento del ricorso
All'odierna udienza questo giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero a fronte delle deduzioni della ricorrente secondo cui non sarebbero stati notificati atti prodromici alla intimazione impugnata la ricorrente ha prodotto relate di notifica a mezzo posta delle cartelle oggetto di impugnazione e segnatamente della: 1)-cartella n. 07120120003983051000, per un importo di € 123,85, not. in data 19/07/2013 mediante deposito presso la Casa Comunale;
2) - cartella n.
07120130060864561000, per un importo di € 94,99, notificata in data 10.12.2013; 3) - cartella n.
07120130120808018000, per un importo di € 134,36 notificata in data 18.03.2014; 4) - cartella n.
07120140028795821000, per un importo di € 129,26 notificata in data 15/04/2015; 5) - cartella n.
07120160106818032000, per un importo di € 15,28 relativa all'omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009 notificata in data 04/07/2017.
La ricorrente a fronte della produzione da parte di ADER delle notifiche effettuate dalle cartelle suddette, notifiche immuni da censure siccome rispecchianti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. ovvero dall'art.139 c.p.c. deduce anche l'intervenuta prescrizione dalle cartelle rispetto all'intimazione impugnata. Con tale deduzione tuttavia la ricorrente tralascia di considerare che i plurimi atti successivi a tali cartelle- medio tempore a lei ritualmente notificati che non risultano impugnati. Vale la pena citare da ultimo l'intimazione di pagamento n. 07120199034403218000 che risulta notificata in data 21.1.2020 con deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa.
Come correttamente evidenziato dalla resistente costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta ( cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013; Cass. civ. Sez. V,
11-11-2016, n. 23046). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione dell'intimazione n. 07120199034403218000 ritualmente notificata
(contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente mediante la produzione della relata del 10.12.2019) con deposito dell'atto notificando ex art. 140 c.p.c. presso la casa comunale, stante l'assenza della destinataria e degli altri soggetti ex art. 139 c.p.c., ed inoltro della raccomandata informativa, con produzione altresì dell'avviso di ricevimento sottoscritto dalla figlia Nominativo_1 in data 3.2.2020. Orbene, la S.C. ha chiarito che: “In materia tributaria, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. n. 3005 del
7 febbraio 2020).
Il ricorso va, dunque, respinto e tenuto conto delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione n. 2, in persona del giudice monocratico dr.ssa Rosa Pezzullo, sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259022518516000, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso il 26.1.2026 Il giudice monocratico Rosa Pezzullo
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZZULLO ROSA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18030/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antimo - Via Roma N .168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022518516000 IMU 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022518516000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022518516000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022518516000 TARSU/TIA 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259022518516000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1623/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accogliersi il ricorso
Resistente: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Sant'Antimo e all'Agenzia delle Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259022518516000, notificata in data
15/09/2025, relativamente ai presunti crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento: n.
07120120003983051000; n.07120130060864561000; n.07120130120808018000; n. 07120140028795821000;
n. 07120160106818032000 ella somma complessiva di € 497,74.
Deduce il ricorrente l'omessa motivazione dell'atto; l'omessa notifica di atti prodromici e la prescrizione dei crediti oggetto dell'atto impugnato
Si è costituita l'Ader concludendo per il rigetto del ricorso essendo state notificate alla ricorrente , oltre alle cartelle impugnate in uno alla intimazione di pagamento n. 07120259022518516000, plurimi atti prodromici interruttivi della prescrizione.
Non si è costituito il Comune di Sant'Antimo.
La ricorrente in data 14.1.2026 ha depositato memorie illustrative con le quali ha contestato la ritualità delle notifiche degli atti prodromici concludendo per l'accoglimento del ricorso
All'odierna udienza questo giudice monocratico ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero a fronte delle deduzioni della ricorrente secondo cui non sarebbero stati notificati atti prodromici alla intimazione impugnata la ricorrente ha prodotto relate di notifica a mezzo posta delle cartelle oggetto di impugnazione e segnatamente della: 1)-cartella n. 07120120003983051000, per un importo di € 123,85, not. in data 19/07/2013 mediante deposito presso la Casa Comunale;
2) - cartella n.
07120130060864561000, per un importo di € 94,99, notificata in data 10.12.2013; 3) - cartella n.
07120130120808018000, per un importo di € 134,36 notificata in data 18.03.2014; 4) - cartella n.
07120140028795821000, per un importo di € 129,26 notificata in data 15/04/2015; 5) - cartella n.
07120160106818032000, per un importo di € 15,28 relativa all'omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2009 notificata in data 04/07/2017.
La ricorrente a fronte della produzione da parte di ADER delle notifiche effettuate dalle cartelle suddette, notifiche immuni da censure siccome rispecchianti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. ovvero dall'art.139 c.p.c. deduce anche l'intervenuta prescrizione dalle cartelle rispetto all'intimazione impugnata. Con tale deduzione tuttavia la ricorrente tralascia di considerare che i plurimi atti successivi a tali cartelle- medio tempore a lei ritualmente notificati che non risultano impugnati. Vale la pena citare da ultimo l'intimazione di pagamento n. 07120199034403218000 che risulta notificata in data 21.1.2020 con deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa.
Come correttamente evidenziato dalla resistente costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta ( cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013; Cass. civ. Sez. V,
11-11-2016, n. 23046). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione dell'intimazione n. 07120199034403218000 ritualmente notificata
(contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente mediante la produzione della relata del 10.12.2019) con deposito dell'atto notificando ex art. 140 c.p.c. presso la casa comunale, stante l'assenza della destinataria e degli altri soggetti ex art. 139 c.p.c., ed inoltro della raccomandata informativa, con produzione altresì dell'avviso di ricevimento sottoscritto dalla figlia Nominativo_1 in data 3.2.2020. Orbene, la S.C. ha chiarito che: “In materia tributaria, l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. n. 3005 del
7 febbraio 2020).
Il ricorso va, dunque, respinto e tenuto conto delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione n. 2, in persona del giudice monocratico dr.ssa Rosa Pezzullo, sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259022518516000, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso il 26.1.2026 Il giudice monocratico Rosa Pezzullo