Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 3338
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa motivazione dell'atto

    La corte ha ritenuto che gli atti prodromici, sebbene non impugnati, fossero sufficientemente motivati e che l'intimazione di pagamento non fosse un atto impositivo autonomo.

  • Rigettato
    Omessa notifica di atti prodromici

    La corte ha ritenuto provata la notifica di diverse cartelle di pagamento e di una successiva intimazione di pagamento, atti che interrompono la prescrizione e rendono l'intimazione impugnata non sindacabile per vizi relativi agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La corte ha rigettato la deduzione di prescrizione poiché la questione avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione di un'intimazione di pagamento precedente, ritualmente notificata e divenuta definitiva, in quanto l'intimazione impugnata non è un atto impositivo autonomo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 3338
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3338
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo