Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/12/2025, n. 23738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23738 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23738/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06602/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6602 del 2025, proposto da-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Isabel De Lima, Laura Castaldo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Isabel De Lima in Giugliano in Campania, via Ripuaria 185;
contro
Ministero dell’interno, Comune di Val di Zoldo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 2 luglio 2024 a definizione del giudizio -OMISSIS-, con cui è stata accolta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata dagli odierni ricorrenti ed è stato conseguentemente ordinato al Ministero dell’interno e, per esso, all’Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile di tale cittadinanza e di provvedere, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Comune di Val di Zoldo;
Visti gli artt. 114 e 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IC MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza del giudicato formatosi sull’ordinanza del Tribunale di Roma resa in data 2 luglio 2024 (a definizione del giudizio -OMISSIS-) con cui è stata accolta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata dagli odierni ricorrenti, ed è stato conseguentemente ordinato al Ministero dell’interno e, per esso, all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Val di Zoldo, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile di tale cittadinanza e di provvedere altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Considerato che, in data 1° settembre 2025, il Comune di Val di Zoldo ha depositato agli atti di causa documentazione attestante la trascrizione, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dichiarata in favore degli odierni ricorrenti;
Ritenuto che l’avvenuta esecuzione della suindicata ordinanza di riconoscimento della cittadinanza ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere da parte ricorrente e che pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, tenuto conto della documentata situazione di cronico sotto-organico in cui si trova l’Amministrazione intimata per far fronte all’elevatissimo numero di atti da trascrivere (oltre 600) in conseguenza delle pervenute ordinanze giudiziali di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (cfr. memoria del 13 agosto 2025), dovendo l’Ufficio di stato civile procedere non soltanto alla pedissequa iscrizione nei registri comunali, ma anche ad una serie di accertamenti sulla regolarità e completezza della documentazione a tal uopo prodotta (iscrizione AIRE, iscrizione nelle liste elettorali, aggiornamento delle posizioni per variazioni di residenza all’estero, divorzio, matrimonio, ecc.), risalente anche di secoli, che spesso comportano inevitabili lungaggini nella procedura ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14589/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA TT, Presidente
IC MA, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC MA | NA TT |
IL SEGRETARIO