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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5466 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 12/12/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa CL GE, chiamato il procedimento iscritto al n. 14969/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 8.45 è presente per parte ricorrente l'avv. ROSALBA TIRRASI in sostituzione dell'avv. LE BE ET che conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa.
E' pure presente nonché l'avv. SPARACINO MARIAGRAZIA per l'INPS che si riporta alle difese di cui in atti e chiede che la causa bega decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.10
*******************
Successivamente, alle ore 16.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa CL GE, nella causa iscritta al n° 14969/2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - in persona del Parte_2 P.IVA_1 liquidatore - rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
LE BE ET ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Reggio Calabria, via D. TRIPEPI n. 133 89125, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
I.N.P.S. - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Cagliari presso l'Ufficio Legale INPS, sito in Via Delitala n.2 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO DOA e dall'avv. STEFANIA SOTGIA, giusta procura generale indicata in atti.
- opposto -
E
- in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore.
- opposto contumace -
OGGETTTO: OPPOSIZIONE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
All'udienza del 12 dicembre 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A
2 dando lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ DICHIARA la contumacia di CP_2
❖ DICHIARA la prescrizione dei crediti portati nell'avviso di addebito n.
59620150005606514000 di cui all'intimazione di pagamento opposta n.
29620249032737276000.
❖ CONDANNA i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in euro 1.865,00 Parte_2 oltre spese esenti, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. BE ET LE dichiaratasi antistataria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024 la società ricorrente, come in epigrafe indicata, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l'INPS e l'ente riscossore proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249032737276000 (notificata per pec l'11.9.2024) limitatamente all'avviso di addebito n. 59620150005606514000 eccependo la prescrizione quinquennale del credito contributivo oltre che l'omessa notifica di tale atto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in particolare:
- il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi afferenti all'intimazione di pagamento e all'attività di riscossione esclusivamente riconducibile ad CP_2
- la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica dell'avviso di addebito;
- l'applicabilità alla fattispecie in esame della normativa emergenziale da COVID
19.
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. CP_2
3 La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell . Controparte_3
Sempre invia preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall'INPS.
Invero, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente dell'avviso di addebito opposto, tale circostanza di per sé non determina l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99.
Appare, all'uopo, opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: «Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante
l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non
è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981».
4 La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt.
615 e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'avviso di addebito ritualmente notificato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024,
n. 16893).
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo rispetto a quello giurisdizionale che è finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale idoneo alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito ritualmente notificati.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente riscossore, la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime
5 prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …».
Dunque, era onere degli enti opposti dimostrare d'aver compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Prima di passare alla disamina dei singoli atti impugnati, va precisato che nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»).
6 Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi
129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Riassumendo, il termine di sospensione applicabile in base alla legislazione emergenziale è di 311 giorni, come ritenuto anche dalla locale Corte d'Appello
(Sentenza n. 319 del 2 maggio 2024).
Non può, infatti, condividersi la tesi difensiva dell'ente previdenziale laddove fa riferimento all'art 68 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto
CURA ITALIA) non riguardante il caso scrutinato atteso che:
• il comma 1 (da leggersi in combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n.
159/2015) concerne i versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021”;
• il comma 4 bis («Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31
7 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b),
e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».) si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
Ciò premesso, emerge per tabulas che con l'avviso di addebito opposto viene richiesto il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione con lavoratori Pt_4 dipendenti per l'intero anno 2010 e, pertanto, il termine prescrizionale quinquennale decorre dal giorno della scadenza prevista per il versamento degli stessi (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga).
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti dall'INPS non ritiene questo giudice che sia stata fornita la prova della regolare notifica dell'AVA n.
59620150005606514000 essendo stata depositata solamente la ricevuta di consegna in formato “xlm” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio
(mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio) ma non consente di individuare - neppure per estremi - il contenuto del messaggio.
A tal riguardo si è espressa anche la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Ord. n. 16189 dell'8/06/2023; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord. del 27/05/2024,
n. 14790; Cass. civ., Sez. III, Ord. del 22/07/2025, n. 20664) che, seppur intervenuta in una fattispecie diversa (prova della notifica di un atto giudiziario mediante deposito in PCT), ha avuto modo di precisare che l'omesso deposito «[..] delle ricevute di accettazione e consegna in formato '.eml' o '.msg' e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file 'datiAtto.xml' –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina la nullità della notificazione.
8 Atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario [..]».
Dunque, la mancata produzione delle ricevute di accettazione e consegna nei formati nativi “.eml” o “.msg” non consente a questo giudice di verificare la disponibilità informatica dell'atto e il corretto perfezionamento della notifica.
Conseguentemente, è di palmare evidenza che non potendosi ritenere perfezionata la notifica, il credito contributivo portato nell'avviso di addebito n.
59620150005606514000 risulta prescritto (anche computando il periodo di sospensione covid di 311 giorni) giacché, per quanto emerge per tabulas, il primo atto notificato da è proprio l'intimazione di pagamento opposta n. CP_2
29620249032737276000 (11.9.2024).
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
(tenuto conto dell'attività effettivamente svolta) disponendone la distrazione in favore del procuratore della società ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12 Dicembre 2025
IL GIUDICE
CL GE
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