Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 414 del 2025, proposto da
- LU ST, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Pasquale Lamonica, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di Sant'Angelo Le Fratte, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza sindacale n. 10 del 19 settembre 2025, comunicata in data 29 settembre 2025, concernente l’ordine di rimozione di due alberi i cui rami “si protendono sulle strade pubbliche”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026, il Consigliere ED AP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come in data 28 gennaio 2026 il procuratore del ricorrente abbia istato per la cessazione della materia del contendere, avendo l’Ente intimato (all’esito del riesame disposto da questo Tribunale amministrativo con ordinanza 4 dicembre 2025, n. 119) caducato in autotutela il provvedimento qui avversato, insistendo nel contempo per la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite;
Ritenuta, in ragione di quanto innanzi, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente fatta valere nel presente giudizio;
Ritenuto che le spese seguano la soccombenza virtuale, con liquidazione come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 1500,00, oltre accessori di legge, se dovuti,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, coll'intervento dei magistrati:
ST LE, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
ED AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED AP | ST LE |
IL SEGRETARIO