Articolo 29 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 1972
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Versione
20 marzo 1987
Art. 29. (Scala mobile delle pensioni) ((Agli importi delle pensioni dovute dal fondo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti))
Entrata in vigore il 20 marzo 1987