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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1048/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003717046000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anno 2022, deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, l'illegittimità costituzionale della L. R. 56/2023, l'illegittima applicazione retroattiva della predetta legge regionale.
Depositava in giudizio sentenza di questa Corte favorevole al ricorrente.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio della Regione Calabria ed ADER che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 22.12.2025 parte ricorrente depositava ricevuta di pagamento dell'importo oggetto della cartella di pagamento impugnata;
invocava una declaratoria di CMC con compensazione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto sopra ed in considerazione dell'intervenuto pagamento della tassa in contestazione da parte del ricorrente (per come documentato da quest'ultimo), deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono giuste ragioni, anche in considerazione del tenore della decisione, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D.Lvo 546/92, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di BO Valentia - sez. 2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1048/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003717046000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anno 2022, deducendo la mancata notifica di un prodromico avviso di accertamento, l'illegittimità costituzionale della L. R. 56/2023, l'illegittima applicazione retroattiva della predetta legge regionale.
Depositava in giudizio sentenza di questa Corte favorevole al ricorrente.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio della Regione Calabria ed ADER che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 22.12.2025 parte ricorrente depositava ricevuta di pagamento dell'importo oggetto della cartella di pagamento impugnata;
invocava una declaratoria di CMC con compensazione delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua di quanto sopra ed in considerazione dell'intervenuto pagamento della tassa in contestazione da parte del ricorrente (per come documentato da quest'ultimo), deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono giuste ragioni, anche in considerazione del tenore della decisione, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D.Lvo 546/92, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di BO Valentia - sez. 2 dell'8 gennaio 2026.