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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/12/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice, dott.ssa IL Miccichè, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione depositate ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza del 3 dicembre
2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c (ultimo comma) la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2861/2024 R.G., promosso da:
, nata a [...] il [...], CPF: , Parte_1 C.F._1 residente in [...](Brasile), Rua Doutor Suzano Brandao, n. 388;
nata a [...] il [...], CPF: Controparte_1 C.F._2
[...
, residente in [...](Brasile), Rua Doutor Suzano Brandao, n. 388,
nato a [...] il [...], CPF: Controparte_2 C.F._3
[...
residente in [...](Brasile), Avenida Padre Manuel da Nobrega, n. 615,
, nata a [...] il [...], CPF: , Controparte_3 C.F._4 residente in [...](Brasile), Rua Doutor Suzano Brandao, n. 388,
, nato a [...] il [...], CPF: Controparte_4
, residente in [...](Brasile), Avenida Padre Manuel da Nobrega, n. 175, il C.F._5 quale agisce nel presente giudizio sia in proprio, sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale – insieme alla Sig.ra – sulla minore Persona_1 nata a [...] il [...], CPF: Persona_2
, residente in Itanhaem (Brasile), Avenida Padre Manuel C.F._6 da Nobrega, n. 175; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Daiane Marangoni, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Roma, Via Sistina n. 121;
RICORRENTI contro pagina 1 di 10 (C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F.
e ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 P.IVA_2
PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato il 16.07.2024, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda i richiedenti asseriscono di essere discendenti in linea retta del cittadino italiano nato il [...] in [...], nel comune di Umbertide– Persona_3 provincia di Perugia (figlio del sig. e della sig.ra e Persona_4 Persona_5 successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi come cittadino brasiliano.
In particolare, nel ricorso si espone:
-che in data 4.12.1947 il sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_3 Persona_6
(la quale da coniugata passava a chiamarsi , in Brasile;
[...] Persona_7
- dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nascevano in Persona_3 Persona_7
Brasile la sig.ra del (in data 7.10.1948), e la sig.ra Per_8 Persona_7 Per_9 [...]
(in data 27.06.1959); Persona_7
- in data 6.07.1972 la sig.ra del contraeva matrimonio con il sig. Per_8 Persona_7 [...]
(e la signora, da coniugata, passava a chiamarsi;
Persona_10 Persona_11
- dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_11 Persona_10 nascevano i figli (attuali ricorrenti): sig.ra (in data 26/07/1974) e il Controparte_1 sig. (in data 4.08.1975); Controparte_2
- dall'unione tra la sig.ra e il sig. nascevano le figlie (attuali Controparte_1 CP_6 ricorrenti): sig.ra (in data 10.01.1996), e sig.ra (in Controparte_3 Parte_1 data 10.08.1999);
pagina 2 di 10 - in data 13.12.1980 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_2 [...]
(e la sig.ra, da coniugata, passava a chiamarsi ); Persona_12 Persona_13
- dall'unione tra la sig.ra e il sig. nasceva in Parte_2 Persona_12 data 26.10.1978 il sig. (che passava a chiamarsi Parte_3 [...]
, a seguito del matrimonio dei suoi genitori), attuale ricorrente;
Controparte_4
- in data 31.03.2012 il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Controparte_4
(che da coniugata passava a chiamarsi;
- Persona_14 Persona_1 dall'unione tra il sig. e la sig.ra nasceva la Controparte_4 Persona_14 minore (attuale ricorrente) (in data 13.03.2008). Persona_2
Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett.
a) l. 91/1992); affermano di avere negli anni 2021 e 2022 tentato di effettuare la prenotazione per ottenere l'appuntamento, dinnanzi all'autorità amministrativa, al fine di presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, secondo quanto indicato nel sito istituzionale del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile, inviando i moduli di richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'autorità consolare competente;
evidenziano che l'autorità consolare si era limitata a confermare per mezzo di risposta automatica – tramite indirizzo mail di posta ordinaria -
l'avvenuta ricezione della richiesta di inserimento in lista d'attesa (per l'anno 2021 o per l'anno
2022) di ciascuno dei ricorrenti in epigrafe;
osservano che attualmente, a quanto dichiarato nel sito istituzionale, sono convocati i richiedenti che hanno presentato richiesta di prenotazione degli anni 2008, 2009 e 2010; rilevano che gli abnormi ritardi per ottenere la convocazione dinnanzi all'ufficio consolare competente, per l'esame della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, comportano la lesione del diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa;
deducono la sussistenza dell'interesse ad agire, in sede giudiziale, anche per il caso di specie, ove trattasi di riconoscimento della discendenza per via paterna, stante la situazione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti all'esame della domanda in sede amministrativa sottolineando che il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per fatto di nascita è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo.
Si è costituito con comparsa depositata il 28.2.2025 il , eccependo la Controparte_5 necessità della previa integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M.; rilevava come le pagina 3 di 10 amministrazioni competenti alla valutazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, alle quali era stato trasmesso l'avverso ricorso, non avessero segnalato, per il momento, la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza stessa;
nel merito, chiedeva di accertare la sussistenza della piena prova dell'avverso diritto, affermando che l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è la sola effettivamente in grado di verificare l'assenza di cause di perdita, e la non rinuncia alla cittadinanza italiana, da parte dei ricorrenti e di tutti i loro ascendenti (sulla base delle disposizioni succedutesi nel tempo (ossia le preleggi del codice civile 1865, L. n.555/1912, L. n.
91/92); chiedeva di disporre la compensazione delle spese del giudizio anche nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, (visto l'eccezionale numero dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, e considerato che i ritardi degli Controparte_7 non possono imputarsi alla responsabilità del convenuto).
[...] CP_5
Con ordinanza del 13.03.2025, il Giudice disponeva acquisirsi, a cura della parte resistente, presso il competente consolato italiano in Brasile (o in alternativa rivolgendosi direttamente all'Autorità centrale brasiliana, ossia il dipartimento di recupero degli attivi e di cooperazione giudiziaria internazionale del locale Ministero di Giustizia e Sicurezza pubblica, per il tramite dell'Autorità centrale italiana, individuata nel Ministero della giustizia) informazioni concernenti l'eventuale iscrizione dei ricorrenti e dei loro avi nelle liste elettorali del Brasile e/o l'esistenza di domande di iscrizione in dette liste elettorali secondo la legge del luogo da parte dei ricorrenti e dei loro avi, nonché informazioni circa l'assunzione di incarichi alle dipendenze dello stato estero da parte dei medesimi soggetti, assegnando termine fino al 30.9.25 per il deposito della documentazione oggetto di esibizione, e rinviava all'udienza del 5.11.25 che, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., era sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta”.
All'esito la causa, all'udienza di trattazione cartolare del 3.12.25 fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, è stata trattenuta in decisione.
***
La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito semplificato di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.”
pagina 4 di 10 La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art. 4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, il sig. era nato in [...], nel comune di Umbertide– provincia di Persona_3
Perugia, ricompreso nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia.
*****
In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice per il superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame - nel termine di legge
(730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) e comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost) – della domanda amministrativa intentata dai ricorrenti e rimasta del tutto inevasa. In proposito si rileva che costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in Brasile nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in Brasile le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni.
Nel caso di specie, la prova dell'impossibilità di fatto di ottenere il provvedimento, in sede amministrativa, è da ritenersi acquisita sulla base delle produzioni dei ricorrenti anche successive al deposito del ricorso.
I ricorrenti hanno infatti dimostrato di avere adito il a San Paolo, Parte_4
Brasile, con inoltro di apposita richiesta, secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale, e ciò malgrado di non avere ottenuto dalla pubblica amministrazione alcuna convocazione (cfr. all. n.20 del ricorso). Si osserva che sono allegate al ricorso le richieste di tutti i ricorrenti fuorché quella del sig. e della sua figlia minore Controparte_4 [...]
più in particolare del sig. è allegata unicamente la mail consolare di Persona_2 CP_4 conferma della avvenuta ricezione della richiesta di inserimento in lista d'attesa.
A tale proposito si richiama la sentenza del Tribunale di Roma 29/01/2019 n. 2055 che, con riferimento al fatto notorio delle lunghissime liste di attesa in via amministrativa, osserva: “si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del
pagina 5 di 10 diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale”. In ultimo, in diritto, si osserva che la legge non prevede la previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
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Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo,
l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del
1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte
Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha pagina 6 di 10 affermato che la portata retroattiva delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
"status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un.
2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente pagina 7 di 10 di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
*****
Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la linea di discendenza paterna riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alle due Persona_3 figlie del e Per_8 Per_7 Per_3 Parte_2
l'ha trasmessa a sua volta ai figli e Per_8 Persona_7 Controparte_1 [...]
(attuali ricorrenti); l'ha trasmessa a sua volta alle figlie CP_2 Controparte_1
e (attuali ricorrenti); Controparte_3 Parte_1
l'ha trasmessa a sua volta al figlio (attuale Parte_2 Controparte_4 ricorrente); l'ha trasmessa a sua volta alla figlia minore Controparte_4 [...]
(attuale ricorrente). Persona_2
Si considera così provata la discendenza in linea retta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Deve darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi CP_5 interruttivi. In particolare, il non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_5 consolare competente, neppure all'esito della richiesta istruttoria di cui all'ordinanza del 13.03.2025, che poneva proprio a carico del l'acquisizione delle informazioni circa CP_5 la sussistenza di fatti interruttivi della cittadinanza.
Al riguardo merita di essere evidenziato che le informazioni richieste ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
(informazioni concernenti l'eventuale iscrizione dei ricorrenti e dei loro avi nelle liste elettorali dello Stato estero e/o l'esistenza di domande di iscrizione in dette liste elettorali secondo la legge del luogo da parte dei ricorrenti e dei loro avi, nonché informazioni circa l'assunzione di incarichi alle dipendenze dello Stato estero da parte dei medesimi soggetti) sono nella disponibilità delle autorità amministrative straniere del Paese in cui vive la parte ricorrente sicché, seppure l'istanza, rivolta al Consolato italiano territorialmente competente, non può essere evasa senza la collaborazione dell'amministrazione straniera.
pagina 8 di 10 Ciò posto, va rilevato che è fatto notorio l'incremento esponenziale, in questi ultimi anni, di richieste di cittadinanza avanzate – sia in via amministrativa, sia in via giudiziaria – da discendenti degli emigrati italiani nell'America latina ed il connesso incremento di richieste, da parte del Consolato italiano all'amministrazione straniera, della documentazione necessaria a verificare l'assenza di ipotesi di perdita della cittadinanza da parte di uno dei soggetti della linea di discendenza, ossia della medesima documentazione richiesta con l'ordine di informazione emesso da questo Tribunale.
Il mancato riscontro dell'ordine di esibizione, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, è dunque con ogni probabilità da imputare allo spropositato numero di richieste pervenute, che non consente di evadere le stesse in tempi ragionevoli, sicché deve ritenersi superfluo un ulteriore rinvio in attesa del deposito della documentazione richiesta, dovendosi piuttosto prendere atto che l'attività istruttoria de qua risulta incompatibile con il rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
In conclusione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale della parte resistente - che non si è opposta all'accoglimento della domanda - e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i signori:
, nata a [...] il [...], CPF: , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], CPF: 181.609.468- Controparte_1
48,
nato a [...] il [...], CPF: Controparte_2 C.F._3
[...
, nata a [...] il [...], CPF: , Controparte_3 C.F._4
, nato a [...] il [...], CPF: Controparte_4
, C.F._5
pagina 9 di 10 nata a [...] il [...], CPF: Persona_2
, sono cittadini italiani. C.F._6
2) Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, il 4 dicembre 2025.
La giudice
IL MI
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