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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2024, n. 11377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11377 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA 5.;;ERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 11377 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LI ND propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno datata 15/10/2020, deducendo con il primo motivo omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nel terzo motivo di appello la difesa dell'imputato aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere il primo giudice, senza alcuna motivazione, applicato l'art. 62 bis cod. pen. Tuttavia, la Corte d'appello, nel confermare la sentenza, ha motivato circa la mancata riduzione della pena e della concessione della sospensione condizionale della stessa, trascurando il motivo di appello inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità della sentenza nella parte relativa alla ricostruzione dei tempi. Nel primo motivo di appello si era precisato come non fosse possibile che in 15 minuti i Carabinieri della seconda pattuglia fossero arrivati a Collesalvetti da Livorno con l'apparecchio per effettuare l'alcoltest, ma la Corte si è limitata a respingere l'impugnazione affermando che la difesa non aveva fornito elementi a sostegno della tesi che fosse errato l'orario del successivo accertamento con l'etilometro. Tuttavia, si assume, la prova fornita è quella logica, che fa ritenere inverosimile l'orario dell'accertamento, non essendo trascorsi 15 minuti di tempo tra l'orario in cui si indica che l'LI è stato fermato e quello dell'accertamento strumentale. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato memoria il 26 febbraio 2024. 3. ND LI è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art.186, commi 2 lett.c) e 2 -sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 per avere circolato alle ore 22:15 alla guida di un autocarro in stato di ebrezza dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, con concentrazione alcolennica pari a gli 1,92 nella prima misurazione e pari a gil 2,01 nella seconda, in Collesalvetti il 22 luglio 2019. 3.1. Secondo quanto si legge nella stessa sentenza impugnata, con il terzo motivo di appello la difesa dell'imputato aveva censurato la sentenza di primo 2 grado per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dall'esame dell'atto di impugnazione è possibile evincere che l'istanza fosse corredata di argomenti a sostegno. Tuttavia, la Corte di appello ha trascurato di esaminare tale doglianza, risultando su tale punto la sentenza viziata da carenza motivaziona le. 3.2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, nella sentenza si è ritenuto privo di consistenza l'assunto difensivo secondo il quale, posto che l'imputato era stato fermato alle ore 22:15 e considerato che gli accertamenti erano stati eseguiti da altra pattuglia proveniente da Livorno, l'orario dell'accertamento avrebbe dovuto essere procrastinato, da tanto dovendosi desumere che il verbale dei carabinieri fosse errato con riguardo alla regolarità dell'accertamento. La Corte ha sottolineato come l'imputato fosse stato fermato, controllato, osservato nella sintomatologia e sottoposto ad alcoltest nell'ambito di un'unica operazione, descritta nei tempi e nelle modalità nei verbali di polizia giudiziaria, laddove la ricostruzione offerta dalla difesa circa i tempi di reazione degli operanti e di percorrenze chilometriche effettuate dalla vettura con a bordo l'etilometro era sprovvista di qualunque riscontro oggettivo, tanto più che il verbale di polizia giudiziaria deve contenere solo la datazione dell'inizio degli accertamenti. Occorre ricordare che il vizio di manifesta illogicità della motivazione deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, IPetrella, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479401). Se ne desume l'infondatezza della censura in questa sede sollevata in quanto le argomentaziori svolte dalla Corte territoriale risultano tutt'altro che manifestamente illogiche. 4. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata limitatamente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art.62 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze e con rigetto del ricorso nel resto. 3 l'ere, tensore
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 29 febbraio 2024 Il Presidente Teerciyi
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA 5.;;ERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 11377 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LI ND propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno datata 15/10/2020, deducendo con il primo motivo omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nel terzo motivo di appello la difesa dell'imputato aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere il primo giudice, senza alcuna motivazione, applicato l'art. 62 bis cod. pen. Tuttavia, la Corte d'appello, nel confermare la sentenza, ha motivato circa la mancata riduzione della pena e della concessione della sospensione condizionale della stessa, trascurando il motivo di appello inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità della sentenza nella parte relativa alla ricostruzione dei tempi. Nel primo motivo di appello si era precisato come non fosse possibile che in 15 minuti i Carabinieri della seconda pattuglia fossero arrivati a Collesalvetti da Livorno con l'apparecchio per effettuare l'alcoltest, ma la Corte si è limitata a respingere l'impugnazione affermando che la difesa non aveva fornito elementi a sostegno della tesi che fosse errato l'orario del successivo accertamento con l'etilometro. Tuttavia, si assume, la prova fornita è quella logica, che fa ritenere inverosimile l'orario dell'accertamento, non essendo trascorsi 15 minuti di tempo tra l'orario in cui si indica che l'LI è stato fermato e quello dell'accertamento strumentale. 2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore ha depositato memoria il 26 febbraio 2024. 3. ND LI è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art.186, commi 2 lett.c) e 2 -sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 per avere circolato alle ore 22:15 alla guida di un autocarro in stato di ebrezza dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, con concentrazione alcolennica pari a gli 1,92 nella prima misurazione e pari a gil 2,01 nella seconda, in Collesalvetti il 22 luglio 2019. 3.1. Secondo quanto si legge nella stessa sentenza impugnata, con il terzo motivo di appello la difesa dell'imputato aveva censurato la sentenza di primo 2 grado per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dall'esame dell'atto di impugnazione è possibile evincere che l'istanza fosse corredata di argomenti a sostegno. Tuttavia, la Corte di appello ha trascurato di esaminare tale doglianza, risultando su tale punto la sentenza viziata da carenza motivaziona le. 3.2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, nella sentenza si è ritenuto privo di consistenza l'assunto difensivo secondo il quale, posto che l'imputato era stato fermato alle ore 22:15 e considerato che gli accertamenti erano stati eseguiti da altra pattuglia proveniente da Livorno, l'orario dell'accertamento avrebbe dovuto essere procrastinato, da tanto dovendosi desumere che il verbale dei carabinieri fosse errato con riguardo alla regolarità dell'accertamento. La Corte ha sottolineato come l'imputato fosse stato fermato, controllato, osservato nella sintomatologia e sottoposto ad alcoltest nell'ambito di un'unica operazione, descritta nei tempi e nelle modalità nei verbali di polizia giudiziaria, laddove la ricostruzione offerta dalla difesa circa i tempi di reazione degli operanti e di percorrenze chilometriche effettuate dalla vettura con a bordo l'etilometro era sprovvista di qualunque riscontro oggettivo, tanto più che il verbale di polizia giudiziaria deve contenere solo la datazione dell'inizio degli accertamenti. Occorre ricordare che il vizio di manifesta illogicità della motivazione deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, IPetrella, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479401). Se ne desume l'infondatezza della censura in questa sede sollevata in quanto le argomentaziori svolte dalla Corte territoriale risultano tutt'altro che manifestamente illogiche. 4. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata limitatamente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art.62 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze e con rigetto del ricorso nel resto. 3 l'ere, tensore
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 29 febbraio 2024 Il Presidente Teerciyi