Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2025, proposto da
Metalpack S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella, Francesco Verrastro e Pasquale Silvestro, con domicilio fisico eletto presso lo studio Piergiuseppe Venturella in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Croppo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
We Digital S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18875/GRFVG del 14.04.2025 di non ammissione al contributo di cui alla Linea di intervento a1.2.1. - Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione, per il progetto " Innovazione di processo in un'ottica di maggiore qualità, sicurezza e sostenibilità " da realizzarsi presso la sede di GORIZIA (GO) - Prat. n. 2024/522, comunicato in pari data 14.04.2025, con annessa nota di comunicazione prot. 0293950/P/GEN dd.14/04/2025;
del relativo preavviso di motivi ostativi ex art. 10-bis, legge n. 241 del 1990, Prot. N. 82849/p/GEN dd 3/2/2025;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa UD MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con atto ex art. 10 DPR 1199/1971 e 48 c.p.a. depositato il 20.10.2025, di cui è stato dato avviso alla Regione Friuli Venezia Giulia ed alla controinteressata in pari data mediante notificazione a mezzo pec, la società ricorrente ha riassunto nella presente sede giurisdizionale il ricorso straordinario originariamente proposto per l’annullamento del decreto, compiutamente indicato in epigrafe, di non ammissione al contributo di cui alla Linea di intervento a1.2.1 – Incentivi alle imprese per attività di innovazione di processo e dell’organizzazione, per il progetto “ Innovazione di processo in un’ottica di maggiore qualità, sicurezza e sostenibilità” da realizzarsi presso la sede di Gorizia.
2. Eccepisce preliminarmente in rito l’inammissibilità dell’opposizione notificata dalla Regione, in considerazione:
- della mancata allegazione della procura alle liti da parte dell’avvocato che ha eseguito direttamente detta notifica in proprio a mezzo pec, ai sensi della legge 53/1994, non risultando verificabile lo ius postulandi ;
- in subordine, della irritualità dell’atto notificato, costituito da un file di tipo pdf contenente la mera scansione (copia informatica) dell’atto di opposizione cartaceo (documento analogico) priva di attestazione di conformità con firma digitale dell’avvocato notificante.
3. Parte ricorrente ha comunque insistito per l’annullamento degli atti gravati, promuovendo a tal fine la trasposizione dinanzi a questo Tar del ricorso straordinario, pedissequamente riproposto, in cui ha formulato il seguente articolato motivo di diritto:
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, paragrafi 2 e 3, Allegato I al regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, nonché della Raccomandazione 2003/361/CE e dell’art. 3, commi 4 e 5, Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità manifesta, violazione di legge, sviamento di potere”, deducendo, in estrema sintesi, che il provvedimento di diniego si fonderebbe su un’interpretazione estensiva e presuntiva della nozione di “ imprese collegate ”, e la Regione non avrebbe assolto all’onere della prova sulla medesima gravante, circa la costituzione di un’entità economica unica in cui le società coinvolte abbiano perso la propria indipendenza economica.
4. La Regione intimata si è costituita in giudizio controdeducendo preliminarmente alle eccezioni in rito sollevate dalla ricorrente.
Circa la prima censura, ha evidenziato che, in base a giurisprudenza costante, l’opposizione a ricorso straordinario non richiede il ministero o l’assistenza obbligatoria di difensore e, nel caso di specie, l’atto de quo sarebbe stato sottoscritto personalmente dal Presidente della Regione quale legale rappresentante dell’Ente, con l’assistenza dell’avvocato.
In merito alla seconda eccezione, ha precisato che l’attestazione di conformità all’originale analogico dell’atto di opposizione è presente nella relata di notifica sottoscritta digitalmente dall’avvocato incaricato dell’assistenza al Presidente della Regione in forza di apposita deliberazione giuntale.
Nel merito, ha diffusamente controdedotto alle censure avversarie, instando per il rigetto del ricorso.
5. La controinteressata, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
6. In vista dell’udienza di merito, la ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73 c.p.a. con cui ha ribadito in primis l’eccezione di nullità insanabile della notifica dell’atto di opposizione per mancanza di procura alle liti in capo all’avvocato notificante, “ che si traduce nell’inammissibilità dell’opposizione stessa e, di conseguenza, nell’improcedibilità della presente fase giurisdizionale”.
Ha inoltre ribadito, in via subordinata, che la notifica sarebbe parimenti nulla in quanto, diversamente da quanto affermato dalla difesa regionale, l’attestazione di conformità sottoscritta digitalmente avrebbe dovuto essere inserita all’interno del documento o in un’apposita sezione dello stesso file, non risultando equivalente l’apposizione della firma digitale sul solo file della relata di notifica.
Parte ricorrente ha comunque insistito per l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del decreto gravato.
7. All’udienza pubblica del 6.5.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Rileva il Collegio che l’eccezione volta ad evidenziare un insanabile difetto di notificazione dell’opposizione, con conseguente inammissibilità dell’opposizione stessa, è fondata.
La notifica di cui trattasi è stata infatti effettuata dall’avvocato in proprio ai sensi della legge n. 53/1994 concernente “ Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali”, in assenza di procura alle liti.
Dispone sul punto l’art. 1 della citata legge che “ L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’art. 83 del codice di procedura civile (…) può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale (…)”.
8.1 In merito alla patologia da cui risulta affetta la notifica eseguita in proprio in assenza di procura, secondo l’orientamento della Cassazione “ è da ritenersi inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità (Cass n. 357/2011)” (Cass sez III, 10.10.2014 n. 21414).
Al medesimo risultato si perviene anche qualificando l’invalidità della notifica come nullità, in quanto costituendo l’opposizione un atto “ procedimentale ”, che precede l’instaurazione del processo, non potrebbe comunque trovare applicazione l’art. 156 c.p.c, che riguarda gli atti processuali, la cui validità è stata dal legislatore correlata all’idoneità degli stessi a raggiungere il proprio obiettivo legale all’interno dell’attività processuale.
8.2 Stante l’inammissibilità dell’opposizione, derivante dal predetto insanabile vizio della notifica, risulta inammissibile ex art. 35 lett. b) c.p.a. il ricorso trasposto nella presente sede giurisdizionale, sussistendo “ ragioni ostative ad una pronuncia sul merito” con conseguente “ rimessione degli atti al Ministero competente per l’istruzione dell’affare ” ai sensi dell’art. 10 comma 2 DPR 1199/1971
Va data pertanto applicazione al disposto dell’art. 48 comma 3 c.p.a, secondo cui “ Qualora l’opposizione sia inammissibile, il Tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria”.
9. La seconda censura in rito, sollevata dalla ricorrente in via subordinata, risulta assorbita.
10. Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione proposta ex art. 10 DPR 1199/1971 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e della consequenziale trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, disponendo ai sensi dell’art. 48 comma 3 c.p.a. la restituzione del fascicolo all’Autorità amministrativa competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
11. Le spese di lite sono compensate, in ragione della decisione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’inammissibilità dell’opposizione proposta ex art. 10 DPR 1199/1971 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e della consequenziale trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
Dispone ai sensi dell’art. 48 comma 3 c.p.a. la restituzione del fascicolo all’Autorità amministrativa competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
AR OD de OH di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
UD MI, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| UD MI | AR OD de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO