TAR Trieste, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 193
TAR
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Altro
    Violazione di norme sul contributo e difetto di istruttoria

    La censura nel merito è assorbita dalla decisione in rito sull'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'opposizione per vizio di notifica

    Il Collegio rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per vizio di notifica è fondata. La notifica è stata effettuata dall'avvocato in proprio ai sensi della legge 53/1994 in assenza di procura alle liti. Tale vizio rende l'atto inesistente o nullo, non sanabile per raggiungimento dello scopo. Di conseguenza, l'opposizione è inammissibile e il ricorso trasposto è inammissibile ex art. 35 lett. b) c.p.a.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Trieste, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 193
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
    Numero : 193
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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