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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/11/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Elisa Pinna Giudice dott. Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di CP_1
C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.9.2025 chiedeva all'adito Tribunale di Parte_1 dichiarare la liquidazione controllata di nato a [...] né NT (RE) il Controparte_1
20.10.1970 (c.f.: ) e residente in [...], interno C.F._1
9.
A fondamento di tale domanda deduceva:
a) che, con sentenza n. 425/2023 (allegata come doc. 1), resa in data 14.11.2023 nel procedimento portante R.G. n. 205/2022, il Tribunale di Livorno – Ufficio lavoro, definendo la causa pendente tra e la ha così provveduto: Parte_1 Controparte_1 Parte_2
«- accerta e dichiara il diritto di al pagamento dell'indennità di preavviso e di Controparte_1 fine rapporto per complessivi € 7396,40,
- rigetta per il resto il ricorso;
- accerta e dichiara il diritto di alla restituzione di € 56.118,53 per i titoli di cui Parte_2 in parte motiva;
- condanna al pagamento a favore di di € 48.722,13, oltre Controparte_1 Parte_2 accessori di legge;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_2 liquida in € 10.715,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 6700,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e CPA.»
b) che, in parziale riforma del suddetto provvedimento, la Corte d'Appello di Firenze - Sezione
Lavoro, con sentenza n. 83/2025 (allegata quale doc. 2) resa in data 30.06.2025, nel procedimento portante R.G.n. 249/2024, ha così provveduto:
«respinto l'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, ferma la decisione in punto di indennità̀ di risoluzione del rapporto come accertata in primo grado, dichiarato il diritto di
alla restituzione di € 56.118,53 per i titoli di cui in motivazione, condanna Parte_2 al pagamento in favore di dell'importo di € 54.559,53, oltre Controparte_1 Parte_2 interessi;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellati che liquida nei seguenti importi:
-in favore di € 5.360,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese Parte_2 generali, oltre Iva e Cap come per legge e in € 4.997,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-in favore di € 3.689,00 per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, Parte_1 oltre Iva e Cap come per legge e in € 3.473,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge»;
c) che in data 2.07.2025 tale ultima sentenza è stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare e, non essendo sopravvenuta alcuna ulteriore impugnazione, essa è oggi passata in giudicato;
d) che, in forza del suddetto provvedimento, il suo credito nei confronti del sig. pari ad € CP_1
10.450,22;
e) che il credito della nei confronti dello stesso è pari ad € 76.237,50, come da Parte_2 atto di precetto;
f) che è insolvente dato che pur avendo l'istante richiesto un pignoramento ex Controparte_1 art. 492 bis c.p.c. all'esito della ricerca dei beni con modalità telematica, il ricavato dell'esecuzione mobiliare promossa dinanzi all'intestato Tribunale con R.E. n. 899/2024 è risultato inferiore alle spese legali ivi liquidate e non ha dunque abbattuto il suddetto credito;
2. In data 3.10.2025 il Tribunale ha fissato udienza di comparizione delle parti per l'11.11.2025.
2.1 In data 29.10.2025 è intervenuta in giudizio hiedendo che si proceda Parte_2 all'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII del sig. deducendo Controparte_1 che lo stesso non avesse ancora provveduto ad estinguere il credito di di Euro Parte_2
76.237,50, superiore all'importo indicato dall'art 268 comma 2 CCII, nonostante la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto.
2.2. In data 4.11.2025 si è costituito in giudizio contestando di essere insolvente Controparte_2 deducendo:
a) di avere un reddito derivante in parte dalla sua attività di consulente finanziario per l'istituto
SudTirol Bank s.p.a., ed in parte da canoni di locazione di un bene immobile di sua proprietà, con il quale sostiene le sue necessità e quelle della sua famiglia, composta da moglie e figlio a carico;
b) che il debito derivante dalla pronuncia giudiziale citata dal ricorrente non è elemento sintomatico di una condizione di indebitamento e di insolvenza, ma è un imprevisto correlato, appunto, alla attività professionale anzidetta;
c) che possiede un immobile posto in Livorno, attualmente locato alla Banca d'Italia, che è il cespite dal quale può essere ricavata una entrata ulteriore rispetto a quelle derivanti dall'attività professionale.
3. La udienza dell'11.11.2025 veniva rinviata al 25.11.2025 su concorde richiesta delle parti, avendo il sserito di voler avanzare alle altre parti una proposta. CP_1
4. Alla udienza del 25.11.2025 non comparivano né la parte ricorrente né l'intervenuto, il quale tuttavia in data 24.11.2025 depositava delle note nelle quali insisteva per la apertura della liquidazione controllata rilevando che nel mese di luglio il resistente si fosse spogliato di beni immobili in danno dei creditori.
Compariva unicamente il resistente, il quale contestava di essersi spogliato della sua garanzia patrimoniale ed insisteva per il rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata.
5. Va premesso che la mancata comparizione del creditore istante e dell'intervenuto alla udienza del
25.11.2025 non comporta tacita rinuncia al ricorso e quindi impone comunque al Tribunale di pronunciarsi sulla domanda proposta con il ricorso e con l'atto di intervento.
Infatti con ordinanza n. 34669/2022, pur emessa in relazione al procedimento prefallimentare, ma certamente applicabile anche al procedimento unitario previsto dal CCII, la Suprema Corte ha precisato che “le pronunce di questa Corte con le quali è stato escluso che la mancata partecipazione all'udienza prefallimentare del P.M. richiedente il fallimento possa essere interpretata come tacita rinuncia al ricorso, essendo sufficiente, affinché il giudice possa decidere nel merito, che l'atto e il decreto di fissazione dell'udienza siano stati notificati al debitore fallendo (Cass. nn. 643/2019,
12537/017), costituiscono espressione di un principio generale, applicabile anche nel caso in cui a non comparire all'udienza sia il creditore che ha avanzato l'istanza ai sensi dell'art. 6 I. fall.
L'art. 15 I. fall. regola infatti in maniera unitaria il procedimento per la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fatto che esso venga introdotto su ricorso del P.M. o di un creditore, e, a differenza di quanto previsto per i giudizi a cognizione ordinaria dagli artt. 181 e 309 c.p.c., non riconnette alcuna conseguenza di carattere procedurale alla mancata comparizione delle parti all'udienza.
…
La mancata comparizione del creditore istante all' udienza prefallimentare non può pertanto essere ritenuta equivalente al deposito di un atto di desistenza e non comporta, di per sé, il venir meno della legittimazione del medesimo a proporre il reclamo avverso il decreto di rigetto.
Va piuttosto rilevato che «Io stabilire se il creditore istante abbia rinunciato al ricorso, risolvendosi in una valutazione di fatto, costituisce accertamento demandato al giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, ove tale valutazione sia logicamente e congruamente motivata» (Cass., sez. 1,
11 agosto 2010, n. 18620; Cass., sez. 1, 19 settembre 2013, n. 21478; Cass., sez. 1, 14 giugno 2019,
n. 16122).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche nella vigenza del CCII nel quale gli artt. 41 e 40 riproducono, per quanto qui di rilievo, sostanzialmente, la disciplina dell'art 15 LF non riconnettendo alcuna conseguenza di carattere procedurale alla mancata comparizione del creditore istante alla udienza.
Nel caso di specie non può dirsi che la mancata comparizione alla udienza del 25.11.2025 del creditore istante e dell'intervenuto possano essere interpretati come rinuncia tacita alle domande proposte da tali parti.
Anzi la intervenuta con il deposito delle “note di deposito documenti per l'udienza del 25.11.2025” in data 24.11.2025 ha manifestato la volontà che il Tribunale si pronunci nel merito.
Ne consegue che il Tribunale è tenuto ad esaminare nel merito la fondatezza della domanda proposta dal creditore ricorrente e dall'intervenuto.
6. Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal creditore ricorrente e dall'intervenuto meriti accoglimento.
6.1 Va in primo luogo rilevato che tali creditori, il cui credito risulta da un titolo passato in giudicato, sono legittimati ai sensi dell'art 268 comma 3 CCII a chiedere la liquidazione giudiziale del resistente.
6.2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del sig. che è pacifico tra le parti che sia in Livorno. CP_1
6.3 Dal punto di vista soggettivo il resistente può essere destinatario di una pronuncia di apertura della liquidazione controllata in quanto tale pronuncia può essere chiesta ai sensi dell'art 268 CCII, letto in combinato con l'art 2 CCII, da un creditore nei confronti del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo e delle le start-up innovative oltre che nei confronti ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Pur svolgendo il l'attività di promotore finanziario, come tale iscritto al registro delle CP_1 imprese quale piccolo imprenditore, come risulta dalla visura camerale in atti, tuttavia lo stesso è soggetto alla liquidazione controllata e non alla liquidazione giudiziale quale imprenditore minore ex art comma 2 lett. d) CCII.
6.4 Parimenti deve ritenersi sussistente nel caso di specie lo stato di insolvenza del resistente.
Ai sensi dell'art 2 comma 1 lett b) CCII per insolvenza si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Nel caso di specie la incapacità del resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può essere desunta dai seguenti elementi:
a) il mancato pagamento dei crediti del ricorrente e dell'intervenuto, nonostante che gli stessi risultino da titoli ormai definitivi, essendo la sentenza della Corte di Appello passata in giudicato;
b) la circostanza che il credito del creditore istante non sia stato soddisfatto neppure a seguito di esecuzione mobiliare (cfr. doc. 8 di parte ricorrente);
c) l'ammontare dei debiti del resistente pari ad 10.450,22 (credito del ricorrente) + € 76.237,50
(credito dell'intervenuta) + € 158.621,69 (credito di Ader come risultante dalla nota informativa dalla stessa trasmessa) se confrontati con i modesti redditi del resistente, come emergenti dalle dichiarazioni dei redditi 2022 e 2023 dallo stesso depositati e delle fatture emesse nei confronti di SudTirol Bank dallo stesso prodotte.
Né appare rilevante ai fini di escludere l'insolvenza la proprietà di un immobile non essendo stata depositata alcuna stima del medesimo, né apparendo lo stesso prontamente liquidabile così da coprire integralmente gli ingenti debiti, superiori ad € 245.000,00 alla luce della istruttoria espletata.
Né ancora rileva la generica disponibilità di SudTirol Bank a concedere al resistente un finanziamento con garanzia ipotecaria fino alla somma massima di € 80.000,00 in quanto la somma suddetta non sarebbe sufficiente, anche ove erogata, a coprire gli ingenti debiti del resistente.
6.5 I debiti scaduti sono ben superiori a € 50.000,00 e dunque superano la soglia di cui all'art 268 comma 2 CCII.
7. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista indicato in dispositivo. Si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di legge.
8. Va infine ricordato che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento;
resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.
9. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
P.Q.M.
1. Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Controparte_1
. C.F._1
2. Nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
3. Nomina liquidatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione entro Persona_1 due giorni dalla comunicazione;
4. Autorizza il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., per quanto compatibile con la presente procedura: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti;
5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto
2015 n 127; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. Autorizza, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del resistente;
6. Ordina al Liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti;
con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
7. Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
8. Ordina al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale su cui versare tutte le somme da acquisire alla procedura;
9. Ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
10. Manda al Liquidatore di chiedere al giudice delegato di determinare le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva informandolo al contempo delle attività già compiute;
11. Dispone, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
12. Dispone che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
13. Dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
14. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
15. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
16. Avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
17. Dispone che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
18. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
19. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
20. Dispone che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
21. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
22. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento) emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e nel caso in cui il debitore eserciti attività di impresa dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese;
23. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
24.. Dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato;
25. Ordina al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280
e 282 CCI;
26. Avverte il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
27. Manda alla cancelleria per la comunicazione e per gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Livorno il 25/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Franco Pastorelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Elisa Pinna Giudice dott. Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di CP_1
C.F. )
[...] C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.9.2025 chiedeva all'adito Tribunale di Parte_1 dichiarare la liquidazione controllata di nato a [...] né NT (RE) il Controparte_1
20.10.1970 (c.f.: ) e residente in [...], interno C.F._1
9.
A fondamento di tale domanda deduceva:
a) che, con sentenza n. 425/2023 (allegata come doc. 1), resa in data 14.11.2023 nel procedimento portante R.G. n. 205/2022, il Tribunale di Livorno – Ufficio lavoro, definendo la causa pendente tra e la ha così provveduto: Parte_1 Controparte_1 Parte_2
«- accerta e dichiara il diritto di al pagamento dell'indennità di preavviso e di Controparte_1 fine rapporto per complessivi € 7396,40,
- rigetta per il resto il ricorso;
- accerta e dichiara il diritto di alla restituzione di € 56.118,53 per i titoli di cui Parte_2 in parte motiva;
- condanna al pagamento a favore di di € 48.722,13, oltre Controparte_1 Parte_2 accessori di legge;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_2 liquida in € 10.715,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 6700,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e CPA.»
b) che, in parziale riforma del suddetto provvedimento, la Corte d'Appello di Firenze - Sezione
Lavoro, con sentenza n. 83/2025 (allegata quale doc. 2) resa in data 30.06.2025, nel procedimento portante R.G.n. 249/2024, ha così provveduto:
«respinto l'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, ferma la decisione in punto di indennità̀ di risoluzione del rapporto come accertata in primo grado, dichiarato il diritto di
alla restituzione di € 56.118,53 per i titoli di cui in motivazione, condanna Parte_2 al pagamento in favore di dell'importo di € 54.559,53, oltre Controparte_1 Parte_2 interessi;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli appellati che liquida nei seguenti importi:
-in favore di € 5.360,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese Parte_2 generali, oltre Iva e Cap come per legge e in € 4.997,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-in favore di € 3.689,00 per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, Parte_1 oltre Iva e Cap come per legge e in € 3.473,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge»;
c) che in data 2.07.2025 tale ultima sentenza è stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare e, non essendo sopravvenuta alcuna ulteriore impugnazione, essa è oggi passata in giudicato;
d) che, in forza del suddetto provvedimento, il suo credito nei confronti del sig. pari ad € CP_1
10.450,22;
e) che il credito della nei confronti dello stesso è pari ad € 76.237,50, come da Parte_2 atto di precetto;
f) che è insolvente dato che pur avendo l'istante richiesto un pignoramento ex Controparte_1 art. 492 bis c.p.c. all'esito della ricerca dei beni con modalità telematica, il ricavato dell'esecuzione mobiliare promossa dinanzi all'intestato Tribunale con R.E. n. 899/2024 è risultato inferiore alle spese legali ivi liquidate e non ha dunque abbattuto il suddetto credito;
2. In data 3.10.2025 il Tribunale ha fissato udienza di comparizione delle parti per l'11.11.2025.
2.1 In data 29.10.2025 è intervenuta in giudizio hiedendo che si proceda Parte_2 all'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII del sig. deducendo Controparte_1 che lo stesso non avesse ancora provveduto ad estinguere il credito di di Euro Parte_2
76.237,50, superiore all'importo indicato dall'art 268 comma 2 CCII, nonostante la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto.
2.2. In data 4.11.2025 si è costituito in giudizio contestando di essere insolvente Controparte_2 deducendo:
a) di avere un reddito derivante in parte dalla sua attività di consulente finanziario per l'istituto
SudTirol Bank s.p.a., ed in parte da canoni di locazione di un bene immobile di sua proprietà, con il quale sostiene le sue necessità e quelle della sua famiglia, composta da moglie e figlio a carico;
b) che il debito derivante dalla pronuncia giudiziale citata dal ricorrente non è elemento sintomatico di una condizione di indebitamento e di insolvenza, ma è un imprevisto correlato, appunto, alla attività professionale anzidetta;
c) che possiede un immobile posto in Livorno, attualmente locato alla Banca d'Italia, che è il cespite dal quale può essere ricavata una entrata ulteriore rispetto a quelle derivanti dall'attività professionale.
3. La udienza dell'11.11.2025 veniva rinviata al 25.11.2025 su concorde richiesta delle parti, avendo il sserito di voler avanzare alle altre parti una proposta. CP_1
4. Alla udienza del 25.11.2025 non comparivano né la parte ricorrente né l'intervenuto, il quale tuttavia in data 24.11.2025 depositava delle note nelle quali insisteva per la apertura della liquidazione controllata rilevando che nel mese di luglio il resistente si fosse spogliato di beni immobili in danno dei creditori.
Compariva unicamente il resistente, il quale contestava di essersi spogliato della sua garanzia patrimoniale ed insisteva per il rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata.
5. Va premesso che la mancata comparizione del creditore istante e dell'intervenuto alla udienza del
25.11.2025 non comporta tacita rinuncia al ricorso e quindi impone comunque al Tribunale di pronunciarsi sulla domanda proposta con il ricorso e con l'atto di intervento.
Infatti con ordinanza n. 34669/2022, pur emessa in relazione al procedimento prefallimentare, ma certamente applicabile anche al procedimento unitario previsto dal CCII, la Suprema Corte ha precisato che “le pronunce di questa Corte con le quali è stato escluso che la mancata partecipazione all'udienza prefallimentare del P.M. richiedente il fallimento possa essere interpretata come tacita rinuncia al ricorso, essendo sufficiente, affinché il giudice possa decidere nel merito, che l'atto e il decreto di fissazione dell'udienza siano stati notificati al debitore fallendo (Cass. nn. 643/2019,
12537/017), costituiscono espressione di un principio generale, applicabile anche nel caso in cui a non comparire all'udienza sia il creditore che ha avanzato l'istanza ai sensi dell'art. 6 I. fall.
L'art. 15 I. fall. regola infatti in maniera unitaria il procedimento per la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fatto che esso venga introdotto su ricorso del P.M. o di un creditore, e, a differenza di quanto previsto per i giudizi a cognizione ordinaria dagli artt. 181 e 309 c.p.c., non riconnette alcuna conseguenza di carattere procedurale alla mancata comparizione delle parti all'udienza.
…
La mancata comparizione del creditore istante all' udienza prefallimentare non può pertanto essere ritenuta equivalente al deposito di un atto di desistenza e non comporta, di per sé, il venir meno della legittimazione del medesimo a proporre il reclamo avverso il decreto di rigetto.
Va piuttosto rilevato che «Io stabilire se il creditore istante abbia rinunciato al ricorso, risolvendosi in una valutazione di fatto, costituisce accertamento demandato al giudice di merito non censurabile in sede di legittimità, ove tale valutazione sia logicamente e congruamente motivata» (Cass., sez. 1,
11 agosto 2010, n. 18620; Cass., sez. 1, 19 settembre 2013, n. 21478; Cass., sez. 1, 14 giugno 2019,
n. 16122).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche nella vigenza del CCII nel quale gli artt. 41 e 40 riproducono, per quanto qui di rilievo, sostanzialmente, la disciplina dell'art 15 LF non riconnettendo alcuna conseguenza di carattere procedurale alla mancata comparizione del creditore istante alla udienza.
Nel caso di specie non può dirsi che la mancata comparizione alla udienza del 25.11.2025 del creditore istante e dell'intervenuto possano essere interpretati come rinuncia tacita alle domande proposte da tali parti.
Anzi la intervenuta con il deposito delle “note di deposito documenti per l'udienza del 25.11.2025” in data 24.11.2025 ha manifestato la volontà che il Tribunale si pronunci nel merito.
Ne consegue che il Tribunale è tenuto ad esaminare nel merito la fondatezza della domanda proposta dal creditore ricorrente e dall'intervenuto.
6. Ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal creditore ricorrente e dall'intervenuto meriti accoglimento.
6.1 Va in primo luogo rilevato che tali creditori, il cui credito risulta da un titolo passato in giudicato, sono legittimati ai sensi dell'art 268 comma 3 CCII a chiedere la liquidazione giudiziale del resistente.
6.2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del sig. che è pacifico tra le parti che sia in Livorno. CP_1
6.3 Dal punto di vista soggettivo il resistente può essere destinatario di una pronuncia di apertura della liquidazione controllata in quanto tale pronuncia può essere chiesta ai sensi dell'art 268 CCII, letto in combinato con l'art 2 CCII, da un creditore nei confronti del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo e delle le start-up innovative oltre che nei confronti ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Pur svolgendo il l'attività di promotore finanziario, come tale iscritto al registro delle CP_1 imprese quale piccolo imprenditore, come risulta dalla visura camerale in atti, tuttavia lo stesso è soggetto alla liquidazione controllata e non alla liquidazione giudiziale quale imprenditore minore ex art comma 2 lett. d) CCII.
6.4 Parimenti deve ritenersi sussistente nel caso di specie lo stato di insolvenza del resistente.
Ai sensi dell'art 2 comma 1 lett b) CCII per insolvenza si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Nel caso di specie la incapacità del resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può essere desunta dai seguenti elementi:
a) il mancato pagamento dei crediti del ricorrente e dell'intervenuto, nonostante che gli stessi risultino da titoli ormai definitivi, essendo la sentenza della Corte di Appello passata in giudicato;
b) la circostanza che il credito del creditore istante non sia stato soddisfatto neppure a seguito di esecuzione mobiliare (cfr. doc. 8 di parte ricorrente);
c) l'ammontare dei debiti del resistente pari ad 10.450,22 (credito del ricorrente) + € 76.237,50
(credito dell'intervenuta) + € 158.621,69 (credito di Ader come risultante dalla nota informativa dalla stessa trasmessa) se confrontati con i modesti redditi del resistente, come emergenti dalle dichiarazioni dei redditi 2022 e 2023 dallo stesso depositati e delle fatture emesse nei confronti di SudTirol Bank dallo stesso prodotte.
Né appare rilevante ai fini di escludere l'insolvenza la proprietà di un immobile non essendo stata depositata alcuna stima del medesimo, né apparendo lo stesso prontamente liquidabile così da coprire integralmente gli ingenti debiti, superiori ad € 245.000,00 alla luce della istruttoria espletata.
Né ancora rileva la generica disponibilità di SudTirol Bank a concedere al resistente un finanziamento con garanzia ipotecaria fino alla somma massima di € 80.000,00 in quanto la somma suddetta non sarebbe sufficiente, anche ove erogata, a coprire gli ingenti debiti del resistente.
6.5 I debiti scaduti sono ben superiori a € 50.000,00 e dunque superano la soglia di cui all'art 268 comma 2 CCII.
7. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista indicato in dispositivo. Si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di legge.
8. Va infine ricordato che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento;
resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.
9. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolare l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
P.Q.M.
1. Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. Controparte_1
. C.F._1
2. Nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
3. Nomina liquidatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione entro Persona_1 due giorni dalla comunicazione;
4. Autorizza il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., per quanto compatibile con la presente procedura: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti;
5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto
2015 n 127; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. Autorizza, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del resistente;
6. Ordina al Liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti;
con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
7. Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
8. Ordina al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale su cui versare tutte le somme da acquisire alla procedura;
9. Ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
10. Manda al Liquidatore di chiedere al giudice delegato di determinare le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva informandolo al contempo delle attività già compiute;
11. Dispone, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
12. Dispone che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
13. Dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
14. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
15. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
16. Avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
17. Dispone che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
18. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
19. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
20. Dispone che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
21. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
22. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento) emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e nel caso in cui il debitore eserciti attività di impresa dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese;
23. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
24.. Dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato;
25. Ordina al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280
e 282 CCI;
26. Avverte il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
27. Manda alla cancelleria per la comunicazione e per gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Livorno il 25/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Franco Pastorelli