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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 435/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2778/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - RA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 581/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2
e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920220002867049000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 496/2024 depositato il 22/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2778/2024 RGA, il sig. Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di RA n.581/2023, di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento n.29920220002867049000, conseguente l'iscrizione a ruolo eseguita dal Comune di RA, a titolo di IMU, anni d'imposta 2013/2014.
La Corte di Giusitizia di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo destituiti di fondamento i motivi di censura ivi formulati.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, reiterando l'eccezione d'intervenuta decadenza ai sensi dell'art.163 della legge n.296/2006.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni per resistere all'appello.
All'udienza del 21 novembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
L'unico motivo di appello afferente l'intervenuta decadenza dell'azione di riscossione è privo di pregio.
In tema di riscossione coattiva dei tributi locali il termine di decadenza è quello fissato dalla legge finanziaria di cui all'art.1 commi 163 e 171 legge 296 del 2006 applicabile dal 1/1/2007 a tutti i rapporti pendenti, per cui in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nella fattispecie, dalla cartella di pagamento è possibile riscontrare che l'avviso di accertamento n.710 (ruolo n.2022/000428) è stato notificato in data 31/10/2018 e, quindi, divenuto definitivo il 30/12/2018, il termine di decadenza andava a scadere il 31/12/2021, mentre l'avviso di accertamento n.890 (ruolo n.2022/000429)
è stato notificato il 20/12/2019, sicché divenuto definito il 18/02/2020, il termine di decadenza andava a scadere il 31/12/2023.
Ne consegue che alcuna decadenza è maturata con riferimento al ruolo n.2022/000429, di cui all'avviso di accertamento n.890 (IMU/2014), essendo incontestato che la cartella di pagamento è stata notificata in data
29/06/2022.
Parimenti, non è decorso il termine di decadenza riguardo al ruolo n.2022/00428, di cui all'avviso di accertamento n.710, il cui potere riscossivo sarebbe scaduto il 31/12/2021.
Tuttavia, è corretto il rilievo dei Giudici di prime cure secondo cui, per effetto dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020, al termine per la notifica della cartella di pagamento su accertamenti divenuti definitivi nel 2019 (e, comunque, prima della sospensione Covid-19), si applica la proroga del comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, pari a 542 giorni, ovvero il periodo che intercorre dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021; ragione per cui la disciplina emergenziale ha prorogato di 542 giorni rispetto all'ordinaria scadenza il termine di decadenza, portandolo, nel nostro caso, dal 31 dicembre 2021 al 26 giugno 2023; essendo stata la cartella di pagamento, notificata il 29.06.2022, tanto ha impedito la decadenza di cui all'art. 1, comma 163, della legge n. 296 del
2006 anche per l'avviso di accertamento n.710.
Per le suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
In ragione della peculiarità della controversia, anche in relazione alla richiamata normativa emergenziale, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, rigetta l'appello. Spese del grado compensate. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il Relatore Il Presidente
SE SE SE La GR
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 21/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2778/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - RA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 581/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2
e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920220002867049000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 496/2024 depositato il 22/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2778/2024 RGA, il sig. Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di RA n.581/2023, di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento n.29920220002867049000, conseguente l'iscrizione a ruolo eseguita dal Comune di RA, a titolo di IMU, anni d'imposta 2013/2014.
La Corte di Giusitizia di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo destituiti di fondamento i motivi di censura ivi formulati.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, reiterando l'eccezione d'intervenuta decadenza ai sensi dell'art.163 della legge n.296/2006.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione, si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni per resistere all'appello.
All'udienza del 21 novembre 2024, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato.
L'unico motivo di appello afferente l'intervenuta decadenza dell'azione di riscossione è privo di pregio.
In tema di riscossione coattiva dei tributi locali il termine di decadenza è quello fissato dalla legge finanziaria di cui all'art.1 commi 163 e 171 legge 296 del 2006 applicabile dal 1/1/2007 a tutti i rapporti pendenti, per cui in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nella fattispecie, dalla cartella di pagamento è possibile riscontrare che l'avviso di accertamento n.710 (ruolo n.2022/000428) è stato notificato in data 31/10/2018 e, quindi, divenuto definitivo il 30/12/2018, il termine di decadenza andava a scadere il 31/12/2021, mentre l'avviso di accertamento n.890 (ruolo n.2022/000429)
è stato notificato il 20/12/2019, sicché divenuto definito il 18/02/2020, il termine di decadenza andava a scadere il 31/12/2023.
Ne consegue che alcuna decadenza è maturata con riferimento al ruolo n.2022/000429, di cui all'avviso di accertamento n.890 (IMU/2014), essendo incontestato che la cartella di pagamento è stata notificata in data
29/06/2022.
Parimenti, non è decorso il termine di decadenza riguardo al ruolo n.2022/00428, di cui all'avviso di accertamento n.710, il cui potere riscossivo sarebbe scaduto il 31/12/2021.
Tuttavia, è corretto il rilievo dei Giudici di prime cure secondo cui, per effetto dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020, al termine per la notifica della cartella di pagamento su accertamenti divenuti definitivi nel 2019 (e, comunque, prima della sospensione Covid-19), si applica la proroga del comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, pari a 542 giorni, ovvero il periodo che intercorre dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021; ragione per cui la disciplina emergenziale ha prorogato di 542 giorni rispetto all'ordinaria scadenza il termine di decadenza, portandolo, nel nostro caso, dal 31 dicembre 2021 al 26 giugno 2023; essendo stata la cartella di pagamento, notificata il 29.06.2022, tanto ha impedito la decadenza di cui all'art. 1, comma 163, della legge n. 296 del
2006 anche per l'avviso di accertamento n.710.
Per le suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
In ragione della peculiarità della controversia, anche in relazione alla richiamata normativa emergenziale, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. VIII, rigetta l'appello. Spese del grado compensate. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il Relatore Il Presidente
SE SE SE La GR