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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
RA RO, LA
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 488/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1080/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
3 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B202367 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello Ricorrente_1 ha censurato la sentenza che ha confermato l'imputazione, in suo capo, di utili extracontabili presunti, derivanti dall'accertamento svolto nei confronti della Società_1 s.r.l., società a ristretta base partecipativa nella quale egli detiene il 90 per cento.
L'appellante sostiene che, dopo la legge n. 130 del 2022, l'Amministrazione deve provare sia l'esistenza di utili distribuibili sia la loro percezione da parte del socio, e che gli elementi emersi nell'accertamento societario non dimostrano utili effettivamente distribuibili.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita rilevando come, nelle società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili ai soci rimane operante anche dopo la riforma del 2022, e come spetti al contribuente provare la mancata percezione.
Ha inoltre richiamato gli indici di inattendibilità già accertati nella società e ha evidenziato che l'appellante non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non risulta fondato e va, pertanto, respinto.
L'oggetto del presente giudizio riguarda l'imputazione, in capo all'appellante, di redditi di capitale derivanti dalla presunta distribuzione di utili extracontabili accertati nei confronti della Società_1 s.r.l., società a ristretta base partecipativa nella quale ilcontribuente detiene il 90 per cento.
La sentenza di primo grado ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci e ha respinto il ricorso. Le doglianze mosse con l'appello non consentono di pervenire a diversa conclusione.
In primo luogo, non può condividersi la tesi secondo cui la riforma del processo tributario introdotta dalla legge n. 130 del 2022 avrebbe eliminato o indebolito la presunzione di distribuzione degli utili nelle società
a ristretta base partecipativa.
La novella legislativa ha inciso sull'onere probatorio nel processo tributario, imponendo all'Amministrazione di sostenere in giudizio la pretesa con elementi probatori idonei;
tuttavia, essa non ha abrogato né modificato il sistema presuntivo che da lungo tempo governa la fattispecie in esame, come confermano i più recenti arresti della Corte di cassazione.
La giurisprudenza di legittimità continua infatti ad affermare che, nelle società a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, in quanto la ristrettezza della compagine implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci, tale da rendere plausibile la conoscenza comune delle vicende societarie e la partecipazione alla distribuzione degli utili non dichiarati. Rimane salvo, per il contribuente, l'onere di fornire prova contraria, dimostrando, ad esempio, che gli utili sono stati reinvestiti o accantonati ovvero che egli è rimasto estraneo alla gestione societaria. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcun elemento idoneo in tal senso. Non può poi essere accolto l'argomento secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto provare l'effettiva esistenza di utili distribuibili e la loro concreta percezione da parte del socio. L'avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata ha ricostruito un maggior reddito d'impresa sulla base di molteplici e gravi irregolarità contabili, puntualmente evidenziate dall'Ufficio e già confermate nell'ambito del parallelo giudizio concernente la società. Tale accertamento rappresenta, secondo il consolidato indirizzo della
Suprema Corte, il presupposto sufficiente per far operare la presunzione di distribuzione nei confronti dei soci della ristretta base, salvo prova contraria del contribuente.
Nel caso in esame, l'appellante ha contestato in via generale l'idoneità degli elementi posti a base dell'accertamento societario, ma non ha allegato né documenti né fatti specifici che dimostrino la mancata percezione degli utili extracontabili o una loro diversa destinazione. Le affermazioni svolte nell'atto di appello hanno carattere meramente assertivo e non risultano idonee a superare la presunzione.
Pertanto, l'atto dell'Ufficio risulta pienamente coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile,
e la sentenza impugnata merita integrale conferma.
La controvertibilità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
RA RO, LA
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 488/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1080/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
3 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B202367 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello Ricorrente_1 ha censurato la sentenza che ha confermato l'imputazione, in suo capo, di utili extracontabili presunti, derivanti dall'accertamento svolto nei confronti della Società_1 s.r.l., società a ristretta base partecipativa nella quale egli detiene il 90 per cento.
L'appellante sostiene che, dopo la legge n. 130 del 2022, l'Amministrazione deve provare sia l'esistenza di utili distribuibili sia la loro percezione da parte del socio, e che gli elementi emersi nell'accertamento societario non dimostrano utili effettivamente distribuibili.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita rilevando come, nelle società a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili ai soci rimane operante anche dopo la riforma del 2022, e come spetti al contribuente provare la mancata percezione.
Ha inoltre richiamato gli indici di inattendibilità già accertati nella società e ha evidenziato che l'appellante non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non risulta fondato e va, pertanto, respinto.
L'oggetto del presente giudizio riguarda l'imputazione, in capo all'appellante, di redditi di capitale derivanti dalla presunta distribuzione di utili extracontabili accertati nei confronti della Società_1 s.r.l., società a ristretta base partecipativa nella quale ilcontribuente detiene il 90 per cento.
La sentenza di primo grado ha ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci e ha respinto il ricorso. Le doglianze mosse con l'appello non consentono di pervenire a diversa conclusione.
In primo luogo, non può condividersi la tesi secondo cui la riforma del processo tributario introdotta dalla legge n. 130 del 2022 avrebbe eliminato o indebolito la presunzione di distribuzione degli utili nelle società
a ristretta base partecipativa.
La novella legislativa ha inciso sull'onere probatorio nel processo tributario, imponendo all'Amministrazione di sostenere in giudizio la pretesa con elementi probatori idonei;
tuttavia, essa non ha abrogato né modificato il sistema presuntivo che da lungo tempo governa la fattispecie in esame, come confermano i più recenti arresti della Corte di cassazione.
La giurisprudenza di legittimità continua infatti ad affermare che, nelle società a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, in quanto la ristrettezza della compagine implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci, tale da rendere plausibile la conoscenza comune delle vicende societarie e la partecipazione alla distribuzione degli utili non dichiarati. Rimane salvo, per il contribuente, l'onere di fornire prova contraria, dimostrando, ad esempio, che gli utili sono stati reinvestiti o accantonati ovvero che egli è rimasto estraneo alla gestione societaria. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcun elemento idoneo in tal senso. Non può poi essere accolto l'argomento secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto provare l'effettiva esistenza di utili distribuibili e la loro concreta percezione da parte del socio. L'avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata ha ricostruito un maggior reddito d'impresa sulla base di molteplici e gravi irregolarità contabili, puntualmente evidenziate dall'Ufficio e già confermate nell'ambito del parallelo giudizio concernente la società. Tale accertamento rappresenta, secondo il consolidato indirizzo della
Suprema Corte, il presupposto sufficiente per far operare la presunzione di distribuzione nei confronti dei soci della ristretta base, salvo prova contraria del contribuente.
Nel caso in esame, l'appellante ha contestato in via generale l'idoneità degli elementi posti a base dell'accertamento societario, ma non ha allegato né documenti né fatti specifici che dimostrino la mancata percezione degli utili extracontabili o una loro diversa destinazione. Le affermazioni svolte nell'atto di appello hanno carattere meramente assertivo e non risultano idonee a superare la presunzione.
Pertanto, l'atto dell'Ufficio risulta pienamente coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile,
e la sentenza impugnata merita integrale conferma.
La controvertibilità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello e compensa le spese.