Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 103
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili a seguito della riforma del 2022

    La Corte ha ritenuto che la novella legislativa ha inciso sull'onere probatorio ma non ha abrogato o modificato il sistema presuntivo che governa la fattispecie, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Nelle società a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, in quanto la ristrettezza della compagine implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci. L'appellante non ha fornito prova contraria.

  • Rigettato
    Onere della prova a carico dell'Amministrazione

    L'accertamento del maggior reddito d'impresa nei confronti della società partecipata, basato su gravi irregolarità contabili, rappresenta il presupposto sufficiente per far operare la presunzione di distribuzione nei confronti dei soci della ristretta base, salvo prova contraria del contribuente. L'appellante non ha fornito elementi specifici che dimostrino la mancata percezione degli utili o una loro diversa destinazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 103
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 103
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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